Legge che obbliga i media a pubblicare le assoluzioni, ok dalla Camera. Ora il testo passa al Senato

Legge che obbliga i media a pubblicare le assoluzioni, ok dalla Camera. Ora il testo passa al Senato

La Camera il 28 maggio ha approvato in prima lettura la proposta di legge che impone ai mezzi di informazione di dare adeguata pubblicità alle sentenze di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere e archiviazione. In ipotesi di inadempimento, l’interessato potrà rivolgersi al Garante Privacy, che deciderà entro cinque giorni. Una norma che rafforza il diritto all’oblio e tutela la reputazione di chi è stato coinvolto in un procedimento penale.

Svolta garantista nella cronaca giudiziaria

La Camera dei deputati ha approvato, con 127 voti favorevoli, nessun contrario e 82 astenuti, la proposta di legge A.C. 632-A che introduce nel Codice della privacy il nuovo art. 144-ter, dedicato alla pubblicità dei provvedimenti favorevoli all’imputato o all’indagato.

Il testo, ora atteso al Senato, mira a riequilibrare l’informazione giudiziaria: se un mezzo di comunicazione ha dato notizia dell’avvio di un procedimento penale, dovrà garantire analoga visibilità alla successiva assoluzione o archiviazione.

Cosa prevede la nuova norma

Il nuovo articolo 144-ter del D.lgs. 196/2003 stabilisce che:

  • su richiesta dell’interessato, il direttore o responsabile della testata (cartacea, online, radio o TV)
  • che ha pubblicato la notizia dell’indagine o del processo,
  • deve dare pubblicità alla sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere o archiviazione,
  • con rilievo adeguato allo spazio originariamente dedicato alla notizia negativa,
  • senza alcun costo per l’interessato.

Questa previsione si applica anche a provvedimenti non definitivi, includendo – in astratto – anche casi di prescrizione o amnistia.

Ruolo del Garante Privacy

Se la testata non adempie, l’interessato può presentare una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante:

  • deve decidere entro cinque giorni,
  • può ordinare la pubblicazione del provvedimento favorevole,
  • può attivare i poteri previsti dall’art. 58 GDPR, tra cui indagini, ammonimenti e misure correttive.

La segnalazione non richiede forme particolari: basta indicare fatti, soggetti coinvolti ed elementi utili alla valutazione.

Rapporto con il diritto all’oblio

La riforma si inserisce nel quadro già delineato:

  • dall’art. 64-ter del D.lgs. 271/1989 (riforma Cartabia), che consente la deindicizzazione dei provvedimenti favorevoli;
  • dall’art. 52 del Codice Privacy, che permette di oscurare le generalità nelle sentenze;
  • dall’art. 17 GDPR, che disciplina il diritto alla cancellazione dei dati personali.

La giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito la necessità di bilanciare diritto all’oblio e diritto di cronaca, soprattutto quando la notizia non è più attuale o incide ingiustamente sulla reputazione del soggetto.

Perché la norma è considerata innovativa

La legge introduce un meccanismo rapido, gratuito e obbligatorio per ristabilire l’equilibrio informativo, evitando che l’eco mediatica dell’indagine resti impressa mentre l’assoluzione passa sotto silenzio.

È un passo avanti verso:

  • maggiore tutela della reputazione,
  • maggiore correttezza dell’informazione,
  • maggiore responsabilità editoriale.