Enforcement Merci pericolose su strada: scattano i nuovi controlli uniformi e le sanzioni per imprese e vettori Laura Biarella 02 June 2026 Cds News&Trend Safety & Security Merci pericolose su strada, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recepisce le direttive UE: dal 24 giugno 2026 operative le nuove tre categorie di rischio stradale. Polizia stradale e imprese nel mirino delle ispezioni. Un giro di vite per la sicurezza delle infrastrutture e della circolazione stradale nazionale. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026 il Decreto 13 aprile 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto col Ministero dell’Interno. Il provvedimento recepisce la direttiva europea (UE) 2022/1999 e la successiva direttiva delegata (UE) 2025/1801, introducendo nell’ordinamento italiano procedure di controllo uniformi, stringenti e capillarizzate per i veicoli che trasportano merci pericolose su gomma. Le nuove disposizioni operative entreranno ufficialmente in vigore a partire dal 24 giugno 2026, abrogando i precedenti decreti ministeriali del 1997, 2001 e 2005. Chi riguarda la normativa, ambito di applicazione Il decreto disciplina i controlli sui trasporti stradali di merci pericolose effettuati da veicoli che circolano sul territorio nazionale o che vi fanno ingresso provenendo da un altro Stato membro dell’Unione Europea o da un Paese terzo. Sono formalmente esclusi dall’applicazione del testo esclusivamente i trasporti effettuati da mezzi appartenenti alle Forze armate o sotto la loro diretta responsabilità. Il coordinamento operativo di tutte le attività ispettive su strada è affidato al Ministero dell’Interno, mentre l’esecuzione materiale competerà principalmente ai soggetti indicati dall’articolo 12, commi 1 e 2, del Codice della Strada (Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale). Controlli su strada e nelle sedi delle imprese Il piano di sorveglianza integrato prevede due linee d’azione parallele per massimizzare l’efficacia dei controlli: Ispezioni su strada: effettuate a campione su un’ampia porzione della rete viaria nazionale. Gli agenti utilizzeranno una lista di controllo standardizzata (Allegato I) e rilasceranno al conducente un attestato di avvenuta verifica per evitare inutili duplicazioni nei passaggi successivi. Ispezioni nei locali aziendali: i controlli potranno essere estesi direttamente nelle sedi delle imprese, sia a titolo preventivo sia come conseguenza di gravi infrazioni rilevate precedentemente su strada, al fine di verificare la regolarità delle operazioni di carico, scarico e stivaggio. 3 categorie di rischio e blocco del veicolo L’Allegato II del decreto definisce un sistema di classificazione delle infrazioni strutturato su tre livelli di gravità decrescente. La sanzione e le misure amministrative correlate dipenderanno dalla classe di rischio attribuita dall’organo accertatore. Categoria di rischio I (rischio elevato) Raggruppa le violazioni delle disposizioni ADR che comportano un immediato pericolo di morte, lesioni gravi o danni irreversibili all’ambiente. Rientrano in questa fascia il trasporto di merci vietate, la fuga di sostanze tossiche, la mancanza dei pannelli arancioni o delle segnalazioni visive e l’assenza del certificato di formazione professionale del conducente. Misura immediata: immobilizzazione del veicolo sul posto o in area protetta e obbligo di messa in regola prima di riprendere il viaggio. Categoria di rischio II (rischio medio) Comprende infrazioni che generano rischi di lesioni o danni ambientali ma non immediati. Esempi tipici sono la carenza di estintori funzionanti a bordo, l’assenza delle istruzioni scritte ADR, il mancato rispetto delle scadenze di ispezione dei serbatoi e delle cisterne o la circolazione con imballaggi danneggiati. Misura immediata: richiesta di correzione delle anomalie direttamente sul luogo del controllo o, al massimo, al termine del viaggio in corso. Categoria di rischio III (rischio ridotto) Riguarda difformità formali o amministrative a basso impatto sulla sicurezza reale, come le dimensioni non regolamentari delle etichette, l’omessa presentazione cartacea del certificato d’identità dei membri dell’equipaggio o la mancanza di dati non critici nella documentazione di trasporto. Misura immediata: le azioni correttive non devono essere necessariamente eseguite su strada, ma dovranno essere sanate successivamente dall’impresa di trasporto. Trasparenza ed elaborazione dati verso la Commissione UE Il provvedimento stabilisce infine canali rigidi di reportistica istituzionale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avrà il compito di raccogliere i dati annuali e trasmettere alla Commissione Europea, con cadenza biennale, una relazione dettagliata sull’applicazione della direttiva, comprensiva del numero di veicoli controllati per nazionalità, tipologia di infrazioni e sanzioni comminate. La prima relazione ufficiale dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2026.