Autovelox, firmato il nuovo decreto: regole uniche per omologazione, controlli e taratura

Autovelox, firmato il nuovo decreto: regole uniche per omologazione, controlli e taratura

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti introduce un quadro normativo uniforme per l’omologazione degli autovelox: procedure più rigorose, verifiche periodiche obbligatorie e maggiore certezza giuridica sulle sanzioni.

Il nuovo decreto sugli autovelox, cosa cambia

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il nuovo decreto che disciplina in maniera dettagliata l’omologazione, la taratura e le verifiche dei dispositivi per il controllo della velocità.

Il provvedimento nasce con l’obiettivo di superare le criticità applicative emerse negli anni e garantire un sistema uniforme e certo su tutto il territorio nazionale. Il decreto stabilisce infatti che tutti i dispositivi utilizzati per l’accertamento delle violazioni devono rispettare requisiti tecnici univoci e verificabili nel tempo.

Omologazione e requisiti tecnici, più rigore sugli strumenti

Uno degli elementi centrali della riforma è il rafforzamento delle procedure di omologazione.

Il decreto prevede che ogni dispositivo sia sottoposto a un processo di verifica del prototipo per accertarne l’idoneità come misuratore di velocità e la conformità ai requisiti tecnici stabiliti.

Tra i parametri richiesti rientrano:

  • modalità di rilevazione (velocità istantanea o media)
  • precisione della misura
  • configurazione e modalità di installazione
  • caratteristiche software e hardware
  • protezione dei dati e tracciabilità

Il decreto definisce inoltre una vera e propria “carta di identità” del dispositivo, con tutti i dati tecnici obbligatori per garantirne trasparenza e controllo.

Taratura obbligatoria e verifiche periodiche

Un altro punto chiave riguarda la taratura degli autovelox.

  • ogni dispositivo deve essere sottoposto a taratura iniziale prima dell’utilizzo
  • la taratura periodica deve essere eseguita entro dodici mesi dalla precedente, e se il dispositivo non viene tarato per oltre tre anni, è obbligatoria una nuova taratura iniziale
  • in caso di esito negativo della taratura o delle verifiche di funzionalità, il dispositivo non può essere utilizzato fino a nuovo esito positivo

I limiti massimi di errore (±3 km/h fino a 100 km/h e ±3% oltre i 100 km/h) si applicano alle prove di omologazione del prototipo.

Per le tarature periodiche sono previsti margini differenti, indicati nel Capo 2 dell’Allegato A.

Questo rafforza l’affidabilità delle rilevazioni e, di conseguenza, la validità delle sanzioni.

Controlli, certificazioni e sicurezza dei dati

Il decreto stabilisce che i controlli sui dispositivi devono essere effettuati da organismi accreditati e autorizzati dal Ministero.

Inoltre:

  • le immagini e i dati devono essere crittografati e firmati digitalmente, garantendo integrità, tracciabilità e non alterabilità delle prove
  • i sistemi devono garantire integrità e non alterabilità delle prove
  • ogni dispositivo deve avere un certificato di conformità prima della commercializzazione

Queste misure introducono maggiore sicurezza anche sotto il profilo giuridico e amministrativo.

Verifiche di funzionalità e sperimentazione

Prima dell’omologazione, i dispositivi devono superare test rigorosi di funzionamento.

Le verifiche di funzionalità richiedono che il dispositivo rilevi almeno il 90% dei veicoli e attribuisca correttamente la velocità almeno nel 95% dei casi.

Tali verifiche non hanno valore sanzionatorio, ma servono a garantire il mantenimento delle prestazioni.

Per i sistemi di rilevazione della velocità media è prevista anche una fase di sperimentazione con fino a un milione di passaggi o almeno sei mesi di test.

Fine delle ambiguità normative

Il decreto supera il precedente sistema basato sulle “approvazioni” dei prototipi: dall’entrata in vigore non possono più essere presentate richieste di approvazione.

I dispositivi già approvati e inclusi nell’Allegato B sono considerati omologati a tutti gli effetti.

Col nuovo decreto, quindi, viene superata la distinzione spesso contestata tra approvazione e omologazione.

Tutti i dispositivi devono ora rispettare un unico regime basato su requisiti tecnici verificati, evitando contenziosi e interpretazioni divergenti nei tribunali.

Il provvedimento abroga inoltre il precedente decreto del 2017, introducendo un sistema più aggiornato e coerente con le normative europee.

Obiettivo sicurezza stradale e trasparenza

Secondo il Ministero, la finalità principale resta la sicurezza sulle strade, accompagnata da una maggiore equità nei controlli.

Il nuovo sistema punta a:

  • garantire affidabilità delle misurazioni
  • assicurare tracciabilità delle operazioni
  • rafforzare la legittimità delle sanzioni

Un cambio di passo che punta a ridurre le contestazioni e aumentare la fiducia dei cittadini nei sistemi di controllo.