Tech HumanX Legal Appalti e Intelligenza Artificiale: il TAR Marche chiarisce i limiti della “riserva di umanità” Laura Biarella 10 June 2026 AI Italia Appalti pubblici, il TAR Marche respinge il ricorso di una società esclusa da una procedura negoziata per presunti gravi illeciti professionali. Il Collegio chiarisce i limiti dell’uso dell’intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi e ribadisce che la valutazione sull’affidabilità dell’operatore economico resta pienamente discrezionale e umana. Nessuna automatizzazione vietata, nessuna violazione dell’art. 30 del Codice dei contratti. TAR Marche, l’esclusione è legittima e il RUP non ha delegato all’AI il potere decisionale La sentenza del TAR Marche n. 758 pubblicata il 1° giugno 2026 affronta un tema moderno per gli appalti pubblici nell’era dell’intelligenza artificiale: la corretta applicazione della “riserva di umanità” prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 36/2023 e i confini dell’uso dell’AI nei procedimenti valutativi. Il caso riguarda l’esclusione di una società da una procedura negoziata senza bando per i lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione dell’ex sede di un corpo. L’impresa era stata ritenuta inaffidabile ai sensi dell’art. 98 del Codice dei contratti, valorizzando tre precedenti risoluzioni contrattuali avvenute tra il 2023 e il 2024. La difesa dell’impresa, “valutazione illogica e forse generata dall’AI” La società ricorrente ha contestato l’esclusione sostenendo che: – le risoluzioni contrattuali erano ancora sub iudice o oggetto di transazione; – le responsabilità erano imputabili alle stazioni appaltanti e non all’impresa; – il RUP avrebbe prodotto una relazione “stereotipata”, con richiami giurisprudenziali inesatti, lasciando sospettare l’uso di strumenti di AI non dichiarati, in violazione della riserva di umanità. Il Collegio ha esaminato nel dettaglio tali censure, riconoscendo la rilevanza del tema in ambito appalti pubblici ma escludendo che nel caso concreto vi fosse stata alcuna automatizzazione vietata. La decisione del TAR, discrezionalità pienamente esercitata, nessun automatismo Il TAR chiarisce alcuni punti fondamentali: 1. La valutazione sull’affidabilità è autonoma e discrezionale Ogni stazione appaltante può valutare in autonomia l’affidabilità dell’operatore economico, anche se altre amministrazioni hanno assunto decisioni diverse. Il TAR ricorda che: “Non vi è stato alcun automatismo: l’esclusione è stata decisa all’esito di una valutazione discrezionale e fondata su elementi introdotti nel procedimento dalla stessa società ricorrente.” 2. Il RUP non deve ricostruire nel dettaglio le controversie civili La stazione appaltante non è tenuta a sostituirsi al giudice civile nel valutare nel merito le risoluzioni contrattuali. Deve solo verificare se tali episodi incidano sull’affidabilità dell’impresa rispetto alla gara in corso. 3. Nessuna prova dell’uso improprio dell’AI Il TAR respinge l’istanza di verificazione tecnica: – non emergono automatismi; – la relazione del RUP non sostituisce il giudizio umano; – l’eventuale uso di strumenti digitali non ha inciso sulla piena imputabilità umana della decisione. Il Collegio richiama la giurisprudenza sulla riserva di umanità, ma conclude che nel caso concreto non vi è stata alcuna violazione dell’art. 30 del Codice dei contratti. Perché la sentenza è importante La decisione del TAR Marche contribuisce a definire un perimetro chiaro sull’uso dell’AI nei procedimenti amministrativi: – l’AI può essere utilizzata come strumento di supporto, – ma la decisione deve restare umana, motivata e verificabile, – e non può essere frutto di automatismi o deleghe integrali. Il TAR ribadisce che la “riserva di umanità” non è un divieto dell’AI, ma un presidio di responsabilità, trasparenza e controllo umano. Implicazioni per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici Per le PA – l’AI può essere impiegata, ma solo come supporto non vincolante; – la motivazione deve dimostrare che il RUP ha esercitato un giudizio autonomo; – l’uso dell’AI va dichiarato quando incide sul procedimento. Per le imprese – le risoluzioni contrattuali restano un elemento critico nella valutazione dell’affidabilità; – la contestazione dell’uso dell’AI non può essere generica: servono indizi concreti; – la giurisprudenza conferma che la verifica ex art. 98 è ampia e discrezionale. SFOGLIA LA PRONUNCIA