Enforcement HumanX Carcere, sì ai colloqui intimi per i detenuti coniugati anche senza convivenza pregressa Laura Biarella 23 June 2026 News&Trend Safety & Security Carcere, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Locri che aveva negato a un detenuto la possibilità di svolgere colloqui riservati con la moglie. La Suprema Corte chiarisce che, dopo la sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale, il matrimonio celebrato in carcere non può essere considerato elemento ostativo e che la pericolosità deve essere valutata in modo concreto, non astratto. Il diniego del Tribunale Il Tribunale di Locri aveva rigettato la richiesta di un detenuto condannato per reati di mafia e omicidio, di effettuare colloqui riservati con la moglie, richiamando due elementi ritenuti ostativi: – la pericolosità sociale del detenuto; – l’assenza di pregressa convivenza stabile, poiché il matrimonio era stato celebrato in carcere. Per il Tribunale tali circostanze impedivano l’accesso ai colloqui senza controllo a vista previsti dall’art. 18 ord. pen., come reinterpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2024. Il ricorso, violazione dell’art. 18 ord. pen. e dei principi costituzionali La difesa ha denunciato la erronea applicazione della norma, richiamando: – l’art. 18 ord. pen. come modificato dalla Consulta; – gli artt. 3 e 27 Cost.; – l’art. 8 CEDU. Il ricorrente ha sostenuto che: – la pericolosità non può essere valutata in astratto; – il matrimonio, anche se celebrato in carcere, è elemento sufficiente a dimostrare un legame affettivo stabile. Cassazione, errore di diritto e motivazione apparente La Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza, evidenziando due errori fondamentali. 1. Pericolosità valutata in modo astratto La Cassazione richiama la Consulta: il diniego dei colloqui riservati può basarsi solo su: – ragioni concrete di sicurezza, – esigenze di ordine e disciplina, – specifiche finalità giudiziarie per gli imputati. Il Tribunale di Locri, invece, si era limitato a richiamare i precedenti penali del detenuto, senza indicare alcun rischio attuale e specifico. Una motivazione definita “meramente formale e tautologica”. 2. Il matrimonio in carcere non è ostativo La Corte sottolinea un passaggio chiave della sentenza n.10/2024 della Consulta: il matrimonio, anche se contratto in carcere, non può essere considerato un ostacolo alla concessione dei colloqui intimi. Anzi, la Corte Costituzionale aveva richiamato il problema dei “matrimoni bianchi”, evidenziando che l’impossibilità di consumare il matrimonio viola la dignità degli sposi e contraddice la stessa normativa sullo scioglimento del vincolo. La Cassazione chiarisce quindi che: “La mancanza di convivenza pregressa non è richiesta quando il colloquio è chiesto con il coniuge”. La verifica della convivenza riguarda solo le relazioni more uxorio, non i rapporti formalizzati. Principio di diritto La Suprema Corte ribadisce che: – la norma va applicata come risultante dalla sentenza manipolativa della Corte Costituzionale; – il giudice non può utilizzare il testo originario dell’art. 18 ord. pen.; – il matrimonio è di per sé titolo sufficiente per accedere ai colloqui riservati, salvo motivi concreti di sicurezza. Rinvio al Tribunale L’ordinanza è annullata con rinvio, il Tribunale dovrà riesaminare la richiesta attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione.