Autovelox: pubblicato il decreto che cambia omologazione, tarature e controlli

Autovelox: pubblicato il decreto che cambia omologazione, tarature e controlli

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica il nuovo decreto che disciplina in modo organico omologazione, taratura e verifiche di funzionalità degli autovelox. Ecco cosa cambia per Comuni, Polizie Locali, produttori e automobilisti, quali dispositivi potranno continuare a rilevare le infrazioni e quali sono le novità introdotte dagli allegati tecnici.

L’attesa è terminata. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha varato il decreto dell’8 giugno 2026 che definisce, per la prima volta in maniera organica, le caratteristiche tecniche, i requisiti e le procedure di omologazione dei dispositivi utilizzati per il controllo elettronico della velocità. Si tratta di un provvedimento destinato ad avere effetti rilevanti non solo sui produttori degli autovelox ma anche sugli enti locali, sulle Polizie Locali e sugli automobilisti. Il decreto interviene infatti su uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni: la differenza tra approvazione e omologazione dei dispositivi, questione che ha alimentato numerosi ricorsi e un acceso contenzioso davanti ai giudici. L’obiettivo dichiarato del Ministero è quello di uniformare le procedure, definire standard tecnici univoci e garantire che ogni dispositivo utilizzato per accertare il superamento dei limiti di velocità rispetti precisi requisiti di affidabilità e precisione. Il decreto definisce infatti le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione, oltre alle modalità di taratura e verifica della funzionalità dei dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità previsti dall’articolo 142 del Codice della strada.

Un decreto atteso da anni

La nuova disciplina arriva al termine di un percorso normativo e tecnico particolarmente articolato.

Nel testo vengono richiamati numerosi provvedimenti precedenti, tra cui il Codice della strada, il regolamento di esecuzione, il decreto del 2017 sulle verifiche periodiche, il decreto del 2024 relativo alle modalità di collocazione degli autovelox e le disposizioni introdotte nel 2025 riguardanti la piattaforma nazionale dei dispositivi di controllo.

Prima dell’approvazione definitiva il Ministero ha inoltre:

  • avviato un censimento nazionale degli autovelox presenti sul territorio;
  • coinvolto Accredia;
  • acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
  • notificato il provvedimento alla Commissione Europea;
  • istituito un tavolo tecnico con Ministero dell’Interno, Ministero delle Imprese e Made in Italy e ANCI.
Il decreto origina anche con l’obiettivo di fornire un quadro tecnico e procedurale uniforme per l’omologazione, la taratura e le verifiche dei dispositivi, in un settore che negli ultimi anni è stato interessato da un significativo contenzioso.

Perché il nuovo decreto è così importante

Il decreto introduce una disciplina completa dell’intero ciclo di vita degli strumenti di rilevazione.

Non riguarda soltanto l’omologazione iniziale del prototipo bensì pure:

  • produzione dei dispositivi;
  • verifiche di conformità;
  • tarature iniziali;
  • verifiche periodiche;
  • aggiornamenti dei componenti;
  • estensioni dell’omologazione;
  • certificazioni.

Viene in tal modo definito un sistema uniforme che accompagna il dispositivo dalla progettazione fino al suo utilizzo operativo sulle strade italiane.

Omologazione diventa il punto centrale

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda proprio l’omologazione.

Il decreto stabilisce che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilascia un vero e proprio decreto di omologazione del prototipo dopo aver verificato che il dispositivo rispetti tutti i requisiti tecnici previsti.

Solo dopo tale procedura il produttore potrà realizzare dispositivi conformi al prototipo approvato.

La disciplina individua inoltre la documentazione necessaria, le prove di laboratorio e le verifiche tecniche indispensabili per ottenere l’omologazione.

Che cosa si intende per “prototipo”

Uno degli elementi innovativi del decreto è rappresentato dalla precisa definizione del concetto di prototipo.

Nel caso dei dispositivi per la rilevazione della velocità istantanea il prototipo comprende l’intera configurazione tecnica utilizzata per effettuare la misurazione.

Per i sistemi che rilevano invece la velocità media, come quelli utilizzati su lunghi tratti stradali, il prototipo comprende l’intero sistema composto dalle varie postazioni di controllo e dal software di calcolo.

L’allegato A dedica ampio spazio proprio alle definizioni tecniche, distinguendo chiaramente dispositivi, sistemi, software, componenti hardware e firmware coinvolti nella determinazione della velocità.

Taratura e verifiche periodiche

Un altro pilastro della riforma riguarda la taratura.

Il decreto stabilisce che ogni dispositivo dovrà essere sottoposto sia alla taratura iniziale sia a verifiche periodiche di funzionalità.

Lo scopo è verificare che lo strumento continui a mantenere nel tempo le prestazioni richieste e che le misurazioni effettuate restino affidabili durante tutta la vita utile dell’apparecchiatura.

La verifica riguarda quindi non soltanto il momento della produzione ma anche l’intero periodo di utilizzo operativo.

L’allegato A, una sorta di “manuale tecnico”

L’allegato A rappresenta l’hub tecnico dell’intero provvedimento.

Nelle oltre quaranta pagine vengono definite tutte le componenti che caratterizzano un sistema di rilevazione della velocità.

Tra le definizioni figurano:

  • produttore;
  • titolare dell’omologazione;
  • laboratorio di prova;
  • laboratorio di taratura;
  • dispositivo;
  • sistema;
  • software di gestione;
  • modulo software responsabile della misura;
  • componenti rilevanti ai fini della misurazione;
  • componenti non rilevanti.

La distinzione tra le varie categorie assume particolare importanza perché determina quali modifiche richiedono una nuova omologazione e quali invece possono essere comunicate al Ministero senza ripetere l’intero iter autorizzativo.

Componenti principali e componenti accessorie

Il decreto distingue inoltre i componenti che incidono direttamente sulla determinazione della velocità da quelli che hanno una funzione accessoria.

Tra gli elementi ritenuti essenziali figurano:

  • radar;
  • laser;
  • sensori magnetici;
  • telecamere stereoscopiche;
  • software di calcolo della velocità;
  • sistemi OCR quando partecipano direttamente alla determinazione della velocità media.

Esistono poi componenti che servono esclusivamente alla documentazione dell’infrazione, come telecamere di contesto, illuminatori o altri sistemi accessori.

Questa classificazione sarà fondamentale per stabilire quando una modifica tecnica richiederà una nuova procedura di omologazione e quando, invece, sarà sufficiente una semplice comunicazione al Ministero.

Velocità istantanea e velocità media

Il decreto distingue chiaramente due differenti modalità di accertamento.

La prima riguarda la misurazione della velocità istantanea, effettuata in un punto preciso della strada.

La seconda interessa invece i sistemi che rilevano la velocità media lungo un tratto di lunghezza nota, mediante due o più postazioni di controllo.

Anche per queste due tipologie vengono definiti specifici requisiti tecnici, modalità operative e criteri di funzionamento destinati a garantire uniformità nelle misurazioni effettuate su tutto il territorio nazionale.

Gli autovelox già ricompresi nel nuovo sistema

Un capitolo particolarmente importante del decreto è rappresentato dall’Allegato B, che contiene l’elenco dei prototipi dei dispositivi già approvati ai sensi del decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 282 che, ai sensi dell’articolo 6 del nuovo decreto, si intendono omologati per tutti i fini previsti dalla nuova disciplina, purché conformi ai relativi prototipi approvati.

Si tratta di un passaggio fondamentale perché consente di individuare con precisione gli strumenti interessati dalla nuova disciplina e le relative procedure di conferma dell’omologazione.

Tra i dispositivi riportati nell’allegato figurano numerosi sistemi già largamente utilizzati dalle amministrazioni locali, e altri modelli distribuiti sul territorio nazionale.

Per ciascun prototipo viene indicato il relativo decreto dirigenziale di approvazione, costituendo così un quadro ufficiale di riferimento per enti proprietari delle strade e organi di polizia.

Non si tratta quindi di un semplice elenco amministrativo, ma di uno strumento che consentirà agli enti di verificare la posizione dei dispositivi già installati e la loro corrispondenza ai nuovi requisiti previsti dal decreto.

Effetto immediato dell’Allegato B

L’articolo 6 del decreto dispone espressamente che i dispositivi e i sistemi conformi ai prototipi elencati nell’Allegato B si intendono omologati per tutti i fini previsti dal nuovo provvedimento.

Si tratta di una delle norme più rilevanti dell’intera riforma, poiché attribuisce direttamente efficacia di omologazione ai prototipi già individuati dal decreto, evitando la necessità di una nuova procedura di omologazione per tali modelli.

Cosa cambia per Comuni e Polizie Locali

Le principali conseguenze operative interesseranno gli enti proprietari delle strade e i Corpi di Polizia Locale.

Il decreto introduce infatti una disciplina molto più rigorosa rispetto al passato, imponendo che ogni dispositivo sia identificato in maniera univoca attraverso:

  • modello;
  • matricola;
  • configurazione tecnica;
  • software utilizzato;
  • componenti rilevanti ai fini della misura;
  • certificazioni di conformità;
  • verifiche di funzionalità;
  • tarature periodiche.

L’obiettivo è garantire la completa tracciabilità dello strumento durante tutto il suo ciclo di vita.

Per gli operatori di polizia questo significa poter disporre di strumenti certificati secondo procedure uniformi, riducendo il rischio di contestazioni tecniche durante i procedimenti amministrativi e giudiziari.

Maggiore certezza anche nei ricorsi

Uno dei motivi che hanno spinto il Ministero ad intervenire è rappresentato proprio dal crescente numero di ricorsi presentati dagli automobilisti.

Negli ultimi anni numerose pronunce della giurisprudenza hanno affrontato la questione della distinzione tra dispositivi semplicemente approvati e dispositivi omologati, alimentando un quadro interpretativo spesso disomogeneo.

Il nuovo decreto disciplina in modo dettagliato il concetto di omologazione del prototipo, le verifiche richieste e i requisiti tecnici dei dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, definendo in maniera dettagliata cosa debba intendersi per omologazione del prototipo, quali verifiche siano necessarie e quali caratteristiche tecniche debbano possedere gli strumenti destinati all’accertamento delle violazioni.
La disciplina introduce requisiti tecnici uniformi, procedure di omologazione, controlli di conformità, tarature e verifiche periodiche lungo l’intero ciclo di vita dei dispositivi, aumentando al tempo stesso le garanzie sia per la Pubblica Amministrazione sia per gli utenti della strada.

Le verifiche non finiscono con l’omologazione

Uno degli aspetti più innovativi della riforma è l’attenzione rivolta all’intero ciclo di vita del dispositivo.

Il decreto chiarisce infatti che l’omologazione rappresenta soltanto il primo passaggio.

Successivamente ogni singolo apparecchio dovrà continuare a dimostrare nel tempo la propria affidabilità mediante:

  • verifiche iniziali;
  • controlli periodici;
  • tarature certificate;
  • mantenimento delle prestazioni dichiarate;
  • certificati di conformità.

Questo approccio introduce un sistema di controllo continuo che punta ad evitare il deterioramento delle prestazioni e ad assicurare che le misurazioni restino affidabili anche dopo anni di utilizzo.

Software e sicurezza dei dati

Grande attenzione viene riservata anche alla componente software.

L’Allegato A distingue il software gestionale dal modulo software direttamente responsabile del calcolo della velocità.

Quest’ultimo costituisce una componente essenziale del sistema e viene identificato attraverso specifici codici informatici (hash o CRC), così da garantire che non possano essere introdotte modifiche non autorizzate.

La tracciabilità del software rappresenta uno degli elementi più innovativi della disciplina, in linea con gli standard internazionali applicati agli strumenti di misura.

Un sistema più trasparente

Dal punto di vista amministrativo il decreto introduce una maggiore trasparenza.

Ogni produttore dovrà presentare una documentazione tecnica dettagliata, mentre il Ministero pubblicherà i decreti di omologazione dei prototipi rilasciati.

Questo consentirà agli enti utilizzatori di conoscere con precisione lo stato autorizzativo dei dispositivi installati e faciliterà anche l’attività di controllo da parte degli organi competenti.

Cosa significa per gli automobilisti

Per gli utenti della strada il decreto non modifica direttamente le regole sui limiti di velocità né l’importo delle sanzioni.

Le novità riguardano invece l’affidabilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento delle infrazioni.

L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare che ogni rilevazione avvenga mediante dispositivi tecnicamente certificati, periodicamente verificati e conformi agli standard previsti dalla normativa.

In prospettiva il nuovo sistema introduce procedure tecniche uniformi e requisiti più dettagliati per l’omologazione, la taratura e le verifiche dei dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Un tassello della riforma della sicurezza stradale

Il decreto si inserisce nel più ampio processo di aggiornamento della disciplina sulla sicurezza stradale avviato negli ultimi anni.

L’introduzione di procedure uniformi per omologazione, taratura e verifiche periodiche rappresenta infatti un passaggio destinato ad incidere profondamente sulla gestione dei controlli della velocità.

Per la prima volta viene costruito un sistema organico che disciplina tutte le fasi della vita del dispositivo: dalla progettazione alla produzione, dall’omologazione all’utilizzo operativo, fino ai controlli periodici che ne garantiscono il mantenimento delle prestazioni.

Si tratta di una riforma tecnica, ma con evidenti riflessi pratici sul lavoro delle amministrazioni, sull’attività delle forze di polizia e sulla tutela degli utenti della strada.

Conclusioni

Con il decreto dell’8 giugno 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti compie un passo decisivo verso la standardizzazione dei sistemi di rilevazione elettronica della velocità.

La nuova disciplina introduce regole più rigorose, definisce criteri tecnici uniformi e costruisce un modello fondato su omologazione, certificazione e controlli periodici.

Per Comuni e Polizie Locali si apre una nuova fase caratterizzata da maggiori responsabilità nella gestione dei dispositivi, mentre per gli automobilisti l’obiettivo dichiarato è quello di assicurare strumenti sempre più affidabili, trasparenti e conformi agli standard previsti dalla normativa.

L’effettiva applicazione delle nuove disposizioni sarà ora il banco di prova della riforma, chiamata a coniugare sicurezza stradale, innovazione tecnologica e certezza giuridica.

FAQ

Cosa cambia con il nuovo decreto sugli autovelox?

Il decreto introduce regole uniche per omologazione, taratura, verifiche periodiche e certificazione dei dispositivi di rilevazione della velocità.

Gli autovelox attualmente installati sono ancora validi?

L’articolo 6 del decreto stabilisce che i dispositivi e i sistemi conformi ai prototipi riportati nell’Allegato B si intendono omologati ai fini della nuova disciplina. Restano applicabili le disposizioni relative a tarature e verifiche previste dal decreto.

Chi effettua la taratura degli autovelox?

Le verifiche e le tarature devono essere svolte da laboratori qualificati secondo le modalità previste dal decreto e dagli allegati tecnici.

Il decreto modifica le multe per eccesso di velocità?

No. Il provvedimento riguarda esclusivamente gli aspetti tecnici e amministrativi dei dispositivi di rilevazione.

Quando entra in vigore il decreto?

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026 ed entra in vigore secondo i termini stabiliti dalla normativa.