Enforcement Guida in stato di ebbrezza, prelievo ematico in ospedale senza avviso al difensore Laura Biarella 28 July 2026 Cds Safety & Security Guida in stato di ebbrezza, con la sentenza n. 28370 del 27 luglio 2026, la III Sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per un tasso alcolemico di 2,23 g/l. Il prelievo ematico eseguito dai sanitari in pronto soccorso, e non su richiesta della polizia giudiziaria, non fa scattare l’obbligo di informare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Confermata l’esclusione della particolare tenuità del fatto, vista la gravità del tasso. Condanna per guida in stato di ebbrezza dopo un sinistro La vicenda giudiziaria origina da una sentenza del GIP del Tribunale, che nel novembre 2023, all’esito di un rito abbreviato, aveva condannato un automobilista a tre mesi di arresto e 750 euro di ammenda per il reato previsto dall’articolo 186 c.d.s., pene poi sostituite con il lavoro di pubblica utilità. Il percorso processuale è stato tutt’altro che lineare: un primo ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione per un presunto difetto di iscrizione all’Albo dei difensori cassazionisti, salvo poi essere revocato con un successivo ricorso straordinario ex articolo 625-bis c.p.p., per errore di fatto. Si è così arrivati alla trattazione nel merito dei motivi originari. Prelievo ematico in pronto soccorso non richiede l’avviso al difensore Il primo motivo lamentava la mancata informazione all’indagato circa la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia durante il prelievo del sangue. La Cassazione ha respinto la censura, ribadendo un principio: l’obbligo di avviso scatta solo quando il prelievo ematico viene disposto su richiesta della polizia giudiziaria, in quanto atto urgente e indifferibile ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. Diversa è la situazione, come nel caso esaminato, in cui il prelievo viene eseguito autonomamente dal personale sanitario nell’ambito dei normali protocolli di pronto soccorso. Ciò per accertare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti in un paziente coinvolto in un incidente. In questa ipotesi non si tratta di un atto di polizia giudiziaria e dunque non sussiste alcun diritto all’assistenza difensiva in quella fase. La Cassazione ha rilevato che il ricorso non aveva fornito prova del fatto che il prelievo fosse stato invece richiesto dagli agenti, mancando del requisito di autosufficienza necessario per l’ammissibilità del motivo. Tasso alcolemico oltre 2 g/l, esclusa la particolare tenuità del fatto Col secondo motivo la difesa contestava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis c.p. Anche questa doglianza respinta come manifestamente infondata. Il tasso alcolemico riscontrato, pari a 2,23 grammi per litro, si colloca molto al di sopra della soglia più alta prevista dalla legge. Il limite 1,5 g/l configura l’ipotesi più grave del reato di ebbrezza con ammenda fino a 6.000 euro e arresto fino a un anno. Un valore così elevato giustifica di per sé il giudizio sulla concreta pericolosità della condotta per la pubblica incolumità, escludendo la tenuità dell’offesa. Attenuanti generiche, serve una richiesta specifica in giudizio La Cassazione ha dichiarato inammissibile anche il motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante. I giudici hanno ricordato che il giudice di merito non è tenuto a concedere né a motivare il diniego di attenuanti generiche se la difesa, in sede di conclusioni, si è limitata a chiedere il minimo della pena senza formulare un’istanza specifica in tal senso. Una richiesta generica di assoluzione o di applicazione del minimo edittale non equivale a una domanda di attenuanti. Conseguenze della decisione Ricorso dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rsta fermo l’esito favorevole ottenuto nella precedente fase rescindente, che aveva annullato l’errata declaratoria di inammissibilità per difetto di iscrizione all’Albo. La pronuncia offre chiarimenti pratici per chi si trova coinvolto in un controllo per guida in stato di ebbrezza dopo un sinistro. Le garanzie difensive previste per gli accertamenti disposti dalla p.g. non si estendono automaticamente ai prelievi ematici effettuati dai sanitari per finalità di cura e diagnosi in pronto soccorso.