Enforcement Smart Road Omologazione, focus sull'etilometro Laura Biarella 14 March 2025 Cds Mobility Notizie correlate Enforcement Smart Road Etilometro nei locali, obbligo per la sicurezza stradale Enforcement Guida in stato di ebbrezza, cosa è cambiato dopo il correttivo Enforcement Smart Road Genova, pena esemplare per l’ebbrezza in bicicletta Mancata omologazione dell’etilometro. La relativa difesa non è spendibile nel giudizio penale se l’imputato non ha attivato le verifiche con apposita istanza al dirigente responsabile addetto ai controlli. L’etilometro E’ lo strumento di misura impiegato dai competenti Servizi di Polizia, che deve corrispondere alle caratteristiche indicate nell’allegato tecnico al decreto del Ministero dei Trasporti (n. 196/1990) ed essere omologato a seguito di verifiche e prove del Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli del Ministero dei Trasporti. Come funziona Lo strumento analizza l’aria alveolare espirata ne misura la concentrazione di alcol in mg/l di aria ed espone il valore del tasso alcolemico espresso in g/l di sangue. Questione omologazione in sede penale Più volte i giudici, nel contesto dei procedimenti dove si discute sull’infrazione di cui all’art. 186 Codice della Strada, si sono pronunciati sulla questione omologazione dell’etilometro. Onere a carico dell’imputato Da ultimo, è stato ribadito (Cassazione, n. 26281/2024) l’onere dell’imputato provare i difetti di funzionamento, omologazione e revisione periodiche annuali dell’etilometro mediante l’allegazione di qualche dato che possa far dubitare del corretto funzionamento del macchinario. I controlli sono finalizzati all’affidabilità L’affidabilità di tale strumento si ravvisa, infatti, nei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura. Più in dettaglio, nell’ambito del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza (art. 186 C.d.S.) ove assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzata per l’alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchi. La prova contraria alla positività dell’alcoltest In tale ottica, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento. E ciò dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Cassazione, n. 21040/2024). Quando la prova è a carico del P.M. In tale ottica, l’onere a carico del Pubblico Ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nella sola ipotesi ove l’imputato abbia assolto all’onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Cassazione, n. 33881/2023). Un indirizzo giurisprudenziale consolidato La IV Sezione Penale della Cassazione, il 12 marzo 2025, ha chiarito “non può che prendersi atto dell’accertamento svolto in sede di merito in ordine alla regolare omologazione dell’apparecchio etilometrico utilizzato” nel caso posto sotto la lente, cui consegue l’applicazione del noto principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura, con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 46841/2021). Nessuna contestazione dell’omologazione Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha infatti rilevato che, per contro, non era risultato che l’imputato avesse allegato concreti elementi idonei a contestare l’omologazione dell’etilometro e la sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art. 379 Reg. Esec. C.d.S. (Sez. 4, n. 26281/2024).