Tech Legal Diffamazione, la Cassazione “promuove” lo screenshot come prova documentale (ma sorgono dei dubbi) Filippo Bisanti 12 March 2026 App Device Rigettato il ricorso di un direttore responsabile condannato per diffamazione: niente esimente della critica se manca la verità del fatto e si eccede nei toni (Cass. pen., Sez. V, 12 dicembre 2025, n. 39792). Validi – per la pronuncia di condanna – gli screenshot assunti agli atti. La Corte di cassazione penale ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per diffamazione aggravata in relazione a due articoli pubblicati nel 2020 su un blog ospitato all’interno di un settimanale online, di cui era direttore responsabile. Il caso: due articoli e accuse pesanti a un generale dei Carabinieri Secondo i giudici di merito, i due pezzi attribuivano alla persona offesa (generale dei Carabinieri) comportamenti gravemente lesivi della reputazione, prospettando condotte di ricatto e manovre mediatiche per ottenere impunità. Tribunale e Corte d’appello hanno escluso le scriminanti di cronaca e critica: mancava, in particolare, la base fattuale vera su cui innestare la critica e, inoltre, i toni erano ritenuti gratuitamente offensivi. Il ricorso: “screenshot non bastano” e diritto di critica In Cassazione, la difesa ha sostenuto alcune specifiche doglianze. Vi erano stati errori nell’individuazione del “contenitore” online (distinzione tra domini e riferimenti temporali). La responsabilità era stata affermata su un compendio probatorio fragile, fondato su querela e screenshot senza adeguati riscontri tecnici. Doveva operare l’esimente del diritto di critica, perché rispettati verità, pertinenza e continenza. La decisione della Cassazione: tre messaggi chiave La doglianza sul sito è “nuova” (e quindi non passa). Screenshot: sì, sono documenti e possono essere usati .Sul punto più “spendibile” nella pratica, la Cassazione ribadisce un orientamento costante: le riproduzioni informatiche di pagine web o messaggi (screenshot) rientrano tra le prove documentali (art. 234 c.p.p.) e possono essere acquisite come “fotografia dello schermo”, senza formalità particolari previste dalla legge. Nel caso concreto, però, la Corte sottolinea anche un aspetto decisivo: la sentenza d’appello non si era basata solo sugli screenshot, perché testimonianze e accertamenti tecnici (incluse verifiche di p.g. sul sito) avevano confermato l’effettiva pubblicazione e la riconducibilità del contenuto al contesto editoriale diretto dall’imputato Diritto di critica negato: manca la verità del fatto e si supera la continenza. La Cassazione richiama i paletti classici: la critica può essere anche aspra, ma deve poggiare su un nucleo fattuale vero (quantomeno putativo, frutto di controllo serio delle fonti) e non può trasformarsi in attacco personale. I dubbi e la necessità che il Legislatore e la giurisprudenza facciano chiarezza La soluzione convince sul piano pratico (lo screenshot è uno strumento “di uso comune” nelle indagini digitali), ma lascia aperta una questione più delicata: non tutti gli screenshot hanno lo stesso contenuto. Se la schermata riproduce una comunicazione privata (email, chat, WhatsApp), entra in gioco la tutela dell’art. 15 Cost. La Corte costituzionale, con sentenza n. 170/2023, ha infatti ricondotto email e messaggi WhatsApp nell’area protetta della corrispondenza. Dunque, lo screenshot, di regola, si usa. Quando, però, fotografa una comunicazione riservata, il “clic” rischia di diventare un varco costituzionale. Come regolarsi? Si percepisce l’esigenza di un intervento legislativo o giurisprudenziale che distingua e disciplini espressamente l’acquisizione degli screenshot “comunicativi” nel rispetto dell’art. 15 Cost. Filippo Bisanti