Enforcement HumanX Legal Riforma della Polizia Locale 2026, tutti gli emendamenti approvati il 1° aprile e il recap del 25 marzo. Il testo della legge delega spiegato Laura Biarella 06 April 2026 Italia News&Trend Safety & Security Riforma della Polizia Locale. La I Commissione Affari Costituzionali della Camera ha compiuto un ulteriore passo avanti, approvando il 1° aprile 2026 nove nuovi emendamenti agli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge delega C. 1716. Bodycam per gli agenti, accesso alle banche dati del PRA e al CED, body-cam, requisiti uniformi di reclutamento, clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale. Ecco cosa cambia davvero, seduta per seduta. La riforma attesa da quarant’anni è in dirittura d’arrivo Il 7 marzo 2026 ricorreva il quarantesimo anniversario della legge quadro n. 65/1986 sull’ordinamento della polizia municipale, norma originata in un’Italia profondamente differente da quella attuale e oggi inadeguata rispetto alle complessità della sicurezza urbana contemporanea. Quell’anniversario ha coinciso con la fase più intensa dell’iter parlamentare del disegno di legge delega C. 1716, presentato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Tra il 25 marzo e il 1° aprile 2026 la I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato, in tutto, ben diciotto emendamenti al testo base, riscrivendo pezzi significativi della futura normativa. Il provvedimento, unificato con cinque proposte parlamentari (C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello), dovrebbe approdare in Aula nell’ultima parte del mese di aprile. Il disegno di legge delega C. 1716, struttura e obiettivi Prima di entrare nel dettaglio delle novelle, è utile capire la natura e gli obiettivi di questo provvedimento. Il C. 1716 è una legge delega: il Parlamento non riscrive direttamente le norme, bensì autorizza il Governo ad adottare, entro termini e criteri precisi, decreti legislativi attuativi. La relatrice Augusta Montaruli (FdI) ha dichiarato l’obiettivo di completare sia l’approvazione della delega sia l’adozione dei decreti entro la fine della legislatura. Il testo si articola in cinque articoli. L’articolo 1 conferisce in modo formale la delega al Governo e ne disciplina l’esercizio: timeline, iter di adozione dei decreti legislativi, eventuale possibilità di decreti correttivi. L’articolo 2 fissa i principi e criteri direttivi generali, definendo le funzioni della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nonché il confine con le funzioni delle Forze di polizia statali. L’articolo 3 elenca criteri direttivi specifici su temi cruciali: la qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il ruolo e i requisiti del comandante di corpo, le forme di collaborazione con le Forze statali, l’armamento e la disciplina su porto e uso delle armi, nonché le qualifiche e le tutele del personale. L’articolo 4 prevede i contenuti indefettibili dei regolamenti di servizio, la fonte normativa locale che ogni ente territoriale deve adottare, inclusi dotazioni tecnologiche, organici minimi e forme di cooperazione intermunicipale. L’articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria: la riforma non deve generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e le fonti di copertura per le tutele assicurative e infortunistiche sono identificate nel Fondo già istituito. Recap, gli emendamenti approvati il 25 marzo 2026 La seduta del 25 marzo 2026 ha segnato una svolta concreta nell’iter del provvedimento: sono stati votati i 9 emendamenti presentati ai parlamentari agli articoli 2 e 3 del disegno di legge nel testo unificato. Sul fronte dell’articolo 2, il principale emendamento approvato ha sostituito l’espressione “funzioni fondamentali della polizia locale” con “funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane”. Non è solo un update lessicale: il termine “funzioni fondamentali” è un concetto tecnico del diritto delle autonomie locali che rimanda a funzioni obbligatorie attribuite agli enti per legge, con un significato giuridico vincolante e implicazioni sull’autonomia regionale. La nuova formulazione è più precisa e meno ambigua sul piano del riparto di competenze costituzionali. Sul fronte dell’articolo 3, l’emendamento 3.93 (Bordonali, Iezzi, Colucci, Paolo Emilio Russo, Urzì, De Corato) ridefinisce la disciplina relativa ad addestramento, impiego e porto delle armi. La modifica maggiormente significativa: gli agenti dotati della qualifica di agente di pubblica sicurezza potranno portare l’arma di servizio senza licenza non solo durante il servizio, bensì pure fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza. L’autorizzazione si estende inoltre al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilità connesse al servizio e al luogo di dimora abituale. Viene regolamentata anche la revoca o sospensione dell’affidamento delle armi. LEGGI ANCHE Polizia Locale, la riforma 2026: guida completa agli emendamenti del 25 marzo, alla legge delega Piantedosi e al DDL al Senato Riforma della Polizia Locale, cosa cambia con gli emendamenti approvati il 25 marzo in Commissione alla Camera Gli emendamenti approvati il 1° aprile 2026, l’analisi Il bollettino n. 656 del 1° aprile 2026 riporta nove proposte emendative approvate, distribuite tra gli articoli 3, 4 e 5. Le riportiamo nel dettaglio. Articolo 3, Valutazione della condotta anche senza condanna penale (em. 3.3) L’emendamento Bordonali 3.3 (nella nuova formulazione accolta dalla relatrice Montaruli) integra il comma 1, lettera b), n. 6) dell’articolo 3, che riguarda la valutazione della condotta degli agenti ai fini della qualifica di agente di pubblica sicurezza e del connesso porto d’armi. La modifica aggiunge che la valutazione negativa può essere disposta anche in assenza di condanna penale, ove la condotta risulti “lesiva dell’onore e del prestigio del Corpo o del servizio di polizia locale, ovvero socialmente pericolosa, anche in relazione al porto d’armi connesso alla qualifica di agente di pubblica sicurezza”. Si tratta di una norma di garanzia in chiave preventiva: la condanna penale non rappresenta più il presupposto necessario per una valutazione disciplinare incidente sulla qualifica e sull’abilitazione al porto d’arma. Nel dibattito in Commissione, la relatrice Augusta Montaruli (FdI) ha chiarito che l’emendamento non attribuisce poteri al comandante del corpo, bensì introduce un principio generale a presidio dell’immagine istituzionale. Articolo 3, Accesso al CED, allo SDI, al PRA e alla Motorizzazione; coordinamento Stato-Regioni (em. 3.75 e nuovo art. 3-bis) L’emendamento Bordonali 3.75 è stato definito dal presidente della Commissione Nazario Pagano “un approdo storico che i appartenenti alla polizia locale attendevano da molto tempo”. È l’intervento più atteso e più denso di implicazioni pratiche dell’intera seduta. A livello di articolo 3, lettera h), sopprime il riferimento all’articolo 17, comma 1, della legge n. 128/2001 (che poneva un limite all’accesso ai dati) e aggiunge la previsione che i corpi di polizia locale possano trasmettere al Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero dell’Interno il contenuto di atti, informative e documenti prodotti nell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché i dati essenziali delle notizie di reato. Introduce inoltre la lettera h-bis), che prevede l’accesso delle polizie locali ai sistemi del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT, nell’esercizio delle funzioni istituzionali, su base onerosa con spese a carico dell’ente locale. Conseguentemente introduce un nuovo articolo 3-bis intitolato “Coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali”, che stabilisce i principi generali sulla formazione e l’aggiornamento professionale del personale, salvaguardando espressamente la potestà legislativa regionale in materia di formazione (anche interregionale) e di finanziamento o cofinanziamento di convenzioni per la sicurezza integrata e urbana, incluso l’accesso a banche dati e lo scambio di informazioni. Questa formula, come spiegato dalla Sottosegretaria Ferro nel corso del dibattito, è la chiave che ha consentito di superare il rischio di conflitto di competenze con le Regioni, che aveva fatto bocciare altri emendamenti sull’aggiornamento professionale. LRGGI ANCHE Riforma Polizia Locale, verso l’accesso al Sistema di Indagine (SDI) Articolo 4, Bodycam obbligatorie (em. 4.5/4.6) Gli emendamenti identici Zaratti 4.5 e Bordonali 4.6 (di diverso segno politico, uno di minoranza e uno di maggioranza, adottati nella stessa formulazione) integrano l’articolo 4, comma 1, lettera a), aggiungendo tra le dotazioni che i regolamenti di servizio devono prevedere anche “dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l’attività operativa e il suo svolgimento“. In altre parole, le bodycam diventano un contenuto obbligatorio delle dotazioni minime della polizia locale. Si tratta di una norma trasversale, sostenuta sia dalla maggioranza sia da una parte dell’opposizione, che risponde a esigenze di trasparenza, tutela degli agenti e raccolta di prove in situazioni critiche. Articolo 4, Collaborazione intercomunale anche per servizi specifici e in urgenza (em. 4.9/4.10) Gli identici emendamenti Caramiello 4.9 e Paolo Emilio Russo 4.10 modificano l’articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2), ampliando le condizioni per il ricorso a forme di collaborazione tra corpi di polizia locale di enti diversi. Al fianco delle “occasioni stagionali o eccezionali” già previste nel testo base vengono aggiunte le ipotesi di “svolgimento di specifici servizi od operazioni“. Inoltre, alle “appositi accordi”, che richiedono tempi istruttori, si affianca la possibilità di ricorrere, “nei casi d’urgenza“, a una semplice intesa. Un intervento che replica a un’esigenza pratica dei comuni di piccole e medie dimensioni, che spesso si trovano a dover coordinare risorse umane in tempi rapidi. Articolo 4, Requisiti minimi uniformi per i concorsi (em. 4.12) L’emendamento Bordonali 4.12 inserisce nell’articolo 4 una nuova lettera b-bis), che prevede che i regolamenti di servizio individuino i requisiti minimi di ammissione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, nel rispetto del d.lgs. n. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego). La norma risponde a una frammentazione storica: oggi ogni ente può fissare liberamente i propri requisiti, con il risultato che si trovano percorsi di accesso molto disomogenei sul territorio nazionale. L’emendamento apre la strada a una standardizzazione minima a livello nazionale. Articolo 5, Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale (em. 5.01/5.03) Gli identici articoli aggiuntivi Bonafè 5.01 (PD) e Alessandro Colucci 5.03 (NM-PPE) introducono dopo l’articolo 5 un nuovo articolo 5-bis contenente la clausola di salvaguardia: “Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.” La norma è di prassi consolidata per tutti i provvedimenti di riordino delle funzioni amministrative, ma la sua approvazione all’unanimità (è una delle rarissime proposte approvate con voti trasversali) segnala un punto di accordo politico sul rispetto delle autonomie speciali. Il quadro complessivo dopo le due sedute, dove siamo Dopo le sessioni del 25 marzo e del 1° aprile, il cantiere emendativo al C. 1716 non è ancora chiuso. Come ha ricordato il presidente Pagano al termine della seduta del 1° aprile, restano da esaminare circa trenta emendamenti ancora accantonati, la cui votazione è attesa nella settimana successiva, subordinata ai pareri del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’Aula è prevista per fine aprile. Il C. 1716 alla Camera è una legge delega governativa che sta avanzando concretamente, col sostegno della maggioranza e un metodo graduale. In parallelo, al Senato giace il DDL S. 883, proposta parlamentare di Forza Italia a firma del senatore Maurizio Gasparri, molto più radicale nella struttura, che attende di vedere come si conclude l’iter camerale prima di essere esaminata. Associazioni di categoria come ANVU (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia) avvertono che il rischio concreto è quello di un intervento parziale che non risolva i nodi fondamentali, e che potrebbe lasciare irrisolti, o addirittura aggravare, alcuni dei principali elementi di disparità e di inadeguatezza normativa. Tra le questioni ancora aperte spiccano: il pieno riconoscimento come forza di polizia a ordinamento locale, l’equiparazione contrattuale alle forze statali e l’accesso senza costi o limitazioni a tutte le banche dati operative. Ciononostante, con l’approvazione dell’accesso al CED e allo SDI, delle bodycam, e dei requisiti uniformi di reclutamento, il testo che uscirà dalla Commissione sarà significativamente più avanzato rispetto a quello presentato due anni fa dal Governo. LEGGI ANCHE Autovelox e Comuni, la giurisprudenza 2026 consolida il trend favorevole alle amministrazioni locali Autovelox, la Cassazione smentisce se stessa: per la legittimità dell’accertamento della velocità sono sufficienti approvazione, taratura e revisione periodica Il dibattito in Commissione, temi rimasti aperti La seduta del 1° aprile si è conclusa alle 15.15. Il presidente Pagano ha ricordato che restano da esaminare circa trenta emendamenti ancora accantonati. La votazione è attesa nella settimana successiva, subordinata ai pareri del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La relatrice Montaruli ha dichiarato di aver già svolto approfondimenti col Ministero dell’Interno, ma che per l’espressione definitiva dei pareri sugli emendamenti accantonati occorre attendere le valutazioni del MEF. Tra i nodi ancora irrisolti e oggetto degli emendamenti accantonati spiccano: la questione degli organici minimi (tema sollevato dal deputato Mauri, PD, che ha citato la “crisi di organico” come uno dei problemi principali segnalati dai sindacati nelle audizioni); le tutele assicurative e previdenziali (oggetto di un gruppo di emendamenti del PD accantonati il 25 marzo); i temi di formazione per cui si attende di verificare la coerenza col nuovo articolo 3-bis; eventuali disposizioni sulle politiche retributive nell’ambito del comparto Funzioni Locali. Il confronto tra opposizione e maggioranza ha rivelato linee di tensione non risolte. Il deputato Mauri (PD) ha contestato l’atteggiamento di “chiusura” del Governo su tematiche quali organici, assicurazioni e formazione. Mentre la sottosegretaria Ferro ha ribadito i vincoli costituzionali del riparto di competenze come motivazione delle posizioni contrarie. LEGGI ANCHE T-Red, per installarlo non occorre omologazione né prova di sinistri stradali pregressi Photored e semaforo rosso, confermata la multa. Nessuna autorizzazione prefettizia necessaria in area urbana Stato dell’arte, dove siamo e cosa manca Al termine delle sedute del 25 marzo e del 1° aprile, il testo emendato del C. 1716 presenta modifiche sostanziali rispetto al testo base del 3 dicembre 2025. Il quadro è il seguente: Articolo 2: ridefinizione delle funzioni con formula giuridicamente più precisa sul riparto di competenze. Articolo 3: disciplina più avanzata del porto d’arma fuori servizio; accesso diretto al CED/SDI e possibilità di alimentare gli archivi; accesso al PRA e alla Motorizzazione; valutazione disciplinare indipendente dalla condanna penale; nuovo art. 3-bis sul coordinamento Stato-Regioni in materia di formazione e banche dati. Articolo 4: bodycam tra le dotazioni minime obbligatorie; collaborazione intercomunale estesa a servizi specifici e urgenza; requisiti minimi uniformi per i concorsi. Articolo 5: clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale. Ancora aperti: organici, tutele previdenziali e assicurative, politiche retributive, formazione continua. Il provvedimento è atteso in Aula nel mese di aprile 2026. Se approvato, il Governo avrà 12 mesi per adottare i decreti attuativi. Solo in quel momento le nuove regole diventeranno operative per i circa 60.000 agenti di polizia locale attivi sul territorio nazionale. LEGGI ANCHE Autovelox mobili, la Cassazione dà ragione al Comune di Reggio Calabria: nessun obbligo di decreto prefettizio e verbale pienamente valido Autovelox, la Cassazione conferma la linea del Comune di Pescara: taratura regolare, strada idonea e segnaletica adeguata Autovelox, Tribunale di Bari: legittima la multa rilevata con postazione mobile presidiata