Cittadinanza italiana, la Consulta conferma la riforma: stop allo ius sanguinis illimitato

Cittadinanza italiana, la Consulta conferma la riforma: stop allo ius sanguinis illimitato

Cittadinanza italiana, la Corte costituzionale legittima il decreto. Nessuna revoca, ma una preclusione originaria per gli stranieri nati all’estero senza legami effettivi con l’Italia

La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al decreto-legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della cittadinanza italiana per discendenza.

Con la sentenza n. 63 del 2026, la Consulta ha chiarito che la riforma non comporta una revoca della cittadinanza, ma configura una preclusione originaria all’acquisto dello status per gli stranieri nati all’estero in possesso di un’altra cittadinanza, in assenza di specifici requisiti di collegamento con la Repubblica italiana.

Cosa prevede la nuova disciplina sulla cittadinanza

La norma al centro del giudizio, l’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, inserito dal decreto-legge n. 36/2025, interviene sulla tradizionale trasmissione illimitata per filiazione (ius sanguinis).

In base alla riforma, è considerato “non avere mai acquistato la cittadinanza italiana” chi:

  • è nato all’estero,
  • è in possesso di un’altra cittadinanza,
  • non rientra in una delle condizioni derogatorie previste dalla legge.

Tra queste condizioni rientrano, ad esempio:

  • la presentazione di una domanda di riconoscimento amministrativa o giudiziale entro il 27 marzo 2025;
  • la presenza di un genitore o di un nonno con esclusiva cittadinanza italiana;
  • la residenza in Italia di un genitore cittadino per almeno due anni prima della nascita o dell’adozione del figlio.

La decisione della Corte, nessuna lesione dei diritti acquisiti

Secondo la Consulta, non vi è violazione dell’articolo 3 della Costituzione né lesione dei cosiddetti diritti quesiti. La nuova disciplina, infatti:

  • non incide sullo status di chi è già stato riconosciuto cittadino italiano;
  • non colpisce chi aveva già presentato la domanda o aveva ottenuto un appuntamento presso gli uffici competenti;
  • realizza un bilanciamento non irragionevole tra il principio di affidamento e quello di effettività della cittadinanza.

La Corte ha sottolineato che la cittadinanza, nella visione costituzionale, presuppone un vincolo effettivo con la comunità nazionale e non può risolversi in un legame meramente formale o genealogico.

Cittadinanza e Unione europea, nessun contrasto col diritto UE

Respinte anche le censure fondate sugli articoli 9 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e 20 del TFUE, che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chi possiede la cittadinanza di uno Stato membro.

La Corte costituzionale ha chiarito che la giurisprudenza europea richiamata dal giudice rimettente riguarda casi di perdita di uno status già accertato, con conseguente incidenza su diritti concretamente esercitabili. Situazione diversa da quella esaminata, in cui lo status di cittadino italiano non era mai stato formalmente riconosciuto.

Inammissibili i richiami a CEDU e Dichiarazione universale

La Consulta ha dichiarato inammissibili anche le questioni basate su:

  • l’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ritenuta non vincolante;
  • l’articolo 3 del Protocollo n. 4 alla CEDU, che tutela il diritto di ingresso nello Stato di cui si è cittadini, ma non il diritto a ottenere o conservare la cittadinanza.

Una riforma “correttiva” con misure compensative

La Corte ha infine ricordato che il decreto cittadinanza ha carattere correttivo rispetto alla disciplina previgente e prevede misure compensative, finalizzate a:

  • favorire l’ingresso in Italia degli stranieri di origine italiana;
  • agevolare il percorso di naturalizzazione per chi intenda stabilire un legame reale con il Paese.

Impatti per amministrazioni e territori

La pronuncia n. 63/2026 rappresenta un passaggio cruciale per:

  • la gestione amministrativa delle domande di cittadinanza;
  • il lavoro degli uffici comunali e consolari;
  • il bilanciamento tra identità nazionale, mobilità globale e sostenibilità istituzionale.

Un chiarimento che rafforza la certezza del diritto e definisce un nuovo perimetro tra discendenza e appartenenza effettiva alla comunità statale.