Project financing, nuovo parere ANAC chiarisce quando si applica la disciplina aggiornata del Codice dei contratti

Project financing, nuovo parere ANAC chiarisce quando si applica la disciplina aggiornata del Codice dei contratti

Project financing, il parere n. 13/2026 ANAC: criteri, limiti e impatto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 209/2024 sulle proposte ex art. 193 del Codice

L’Autorità ha pubblicato il Parere funzione consultiva n. 13/2026, fornendo indicazioni decisive per i Comuni che gestiscono procedure di project financing relative all’efficientamento energetico e alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione. Il documento chiarisce quando una proposta può considerarsi “procedimento in corso” ai sensi dell’art. 225-bis del d.lgs. 36/2023 e, di conseguenza, quale disciplina normativa debba essere applicata.

Il caso, proposta presentata nel 2024 e modificata nel 2025

Il Comune richiedente aveva ricevuto:

– una prima proposta di project financing il 30 dicembre 2024, relativa alla concessione per illuminazione pubblica;
– una successiva istanza di aggiornamento il 23 gennaio 2025, con modifiche economiche “sostanziali” pari a circa il +15%.

Il nodo interpretativo: stabilire se la procedura rientri nella disciplina ante d.lgs. 209/2024 oppure se debba applicarsi la versione novellata dell’art. 193.

Principio chiave, la proposta è valida solo se completa di tutti gli elementi del comma 3

L’Autorità ribadisce un punto fondamentale:
una proposta ex art. 193 può considerarsi validamente presentata, e quindi idonea a far scattare la tutela del “procedimento in corso”, solo se completa di tutti gli elementi richiesti dal comma 3, tra cui:

– progetto di fattibilità coerente con l’allegato I.7;
– bozza di convenzione;
– PEF asseverato;
– specificazione del servizio e della gestione;
– requisiti del promotore.

Il PEF asseverato è definito dalla giurisprudenza come elemento essenziale e qualificante, non integrabile successivamente.

Quando si applica la disciplina precedente e quando quella nuova

Secondo il parere:

– se la proposta presentata entro il 31 dicembre 2024 era completa, la procedura rientra tra quelle “in corso” e resta soggetta alla disciplina ante d.lgs. n. 209/2024;
– se la proposta era incompleta, non può considerarsi “in corso” e si applica la disciplina aggiornata;
– se le modifiche successive sono di dettaglio, non incidono sulla disciplina applicabile;
– se le modifiche sono sostanziali e configurano una nuova proposta, si applica la disciplina vigente al momento della nuova presentazione.

Nel caso esaminato, l’Autorità rimette al Comune la verifica della completezza della proposta originaria e della natura delle modifiche del 23 gennaio 2025.

Il richiamo alla Corte di Giustizia UE, stop al diritto di prelazione

Il parere richiama anche la recente sentenza CGUE, causa C‑810/24 (5 febbraio 2026), che ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il diritto di prelazione del promotore nelle procedure di project financing.

La decisione impone alle amministrazioni italiane di non applicare norme interne difformi, come già confermato dal TAR Campania (sent. n. 1508/2026).

Implicazioni per i Comuni

Il parere fornisce un indirizzo operativo chiaro:

– verificare la completezza documentale delle proposte presentate prima del 31 dicembre 2024;

– valutare se eventuali aggiornamenti costituiscano nuove proposte;

– applicare la disciplina coerente con l’art. 225-bis;

– adeguare le procedure al principio europeo che vieta il diritto di prelazione.

Si tratta di indicazioni cruciali per gli enti locali impegnati in interventi di efficientamento energetico e partenariato pubblico-privato.