Legal Gare telematiche: senza prova del malfunzionamento l’offerta non inviata resta esclusa Laura Biarella 28 May 2026 Italia Gare telematiche, per i giudici l’errore di caricamento è imputabile all’operatore: log di piattaforma e mancata PEC di conferma sono elementi decisivi Il caso Un operatore economico ha impugnato il mancato inserimento della propria offerta in una procedura telematica regionale, sostenendo che un errore tecnico (concurrency error) avrebbe impedito la trasmissione tramite la piattaforma di e-procurement. L’amministrazione ha respinto l’istanza di riammissione, rilevando che l’offerta non risultava mai pervenuta e che i log della piattaforma non evidenziavano alcun malfunzionamento. Cosa è emerso dagli accertamenti tecnici Dalla relazione del gestore della piattaforma risultano: – tre tentativi di invio non completati per campi obbligatori mancanti; – un alert generato a seguito di una modifica della RDO da parte del buyer; – assenza di ulteriori tentativi di pubblicazione dopo l’alert; – due soli salvataggi nei giorni successivi; – nessuna anomalia di sistema nel periodo di gara. Elemento decisivo: l’operatore non ha mai ricevuto la PEC di conferma, prevista come prova dell’avvenuto invio. La motivazione del TAR Il Tribunale ha ribadito un principio ormai consolidato: nelle gare telematiche l’operatore ha un’obbligazione di risultato: deve assicurare che l’offerta sia effettivamente caricata e trasmessa. Per superare tale presunzione, occorre dimostrare che l’inadempimento dipenda da un malfunzionamento non imputabile all’utente. Nel caso esaminato, tale prova non è stata fornita. Il TAR ha inoltre evidenziato: – la confusione tra “stato della procedura” e “stato della risposta”, nonostante le istruzioni operative; – la mancata attivazione tempestiva dell’operatore, che ha atteso settimane prima di chiedere chiarimenti; – l’irrilevanza dei richiami ai principi del Codice dei contratti (favor partecipationis, risultato, fiducia) in assenza di un malfunzionamento oggettivo. La decisione Il TAR ha: – respinto il ricorso; – confermato la legittimità della mancata acquisizione dell’offerta; – escluso ogni responsabilità della piattaforma; – condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Perché la sentenza è rilevante La pronuncia rafforza un orientamento chiaro: – la PEC di conferma è l’unico indice certo dell’avvenuto invio; – gli alert della piattaforma impongono un controllo immediato; – la stazione appaltante non risponde degli errori dell’utente se il sistema funziona correttamente; – la prova del malfunzionamento deve essere oggettiva, puntuale e non meramente probabilistica.