Autovelox, scatta l'omologazione ex lege dal 12 luglio: le due circolari attuative

Autovelox, scatta l’omologazione ex lege dal 12 luglio: le due circolari attuative

Il Viminale ha diramato la circolare prot. 300/STRAD/1/0000020354.U/2026 del 17 luglio, che accompagna l’entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 giugno 2026, n. 125, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2026. Il provvedimento, in vigore dal 12 luglio, riscrive le regole di omologazione, taratura e verifica di funzionalità di autovelox e sistemi di rilevamento della velocità media, sostituendo il precedente DM n. 282/2017. Nella circolare del Viminale viene richiamata anche la circolare del MIT n. 17852 del 13 luglio 2026, che chiarisce gli obblighi di censimento sulla piattaforma telematica ministeriale. Per Comuni, Polizia Locale e Corpi di Polizia stradale si aprono adempimenti operativi immediati, con implicazioni dirette sulla validità dei verbali di contestazione.

Dal DM n. 282/2017 al nuovo decreto MIT n. 125/2026

Il decreto MIT 8 giugno 2026, n. 125, adottato in attuazione del combinato disposto degli articoli 45 e 142, comma 6, del Codice della strada e dell’articolo 192 del relativo regolamento di esecuzione, definisce caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione del prototipo, di taratura e di verifica periodica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026 ed è entrato in vigore il 12 luglio 2026.

Le nuove disposizioni sostituiscono integralmente quelle del DM n. 282/2017, espressamente abrogato dall’articolo 7 del nuovo Decreto, con un’unica eccezione: resta in vigore la disciplina sulla segnalazione e visibilità delle postazioni di rilevamento, contenuta nel Capo 7 dell’Allegato al DM n. 282/2017.

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Omologazione automatica per i dispositivi già approvati (Allegato B)

Uno degli effetti pratici più rilevanti riguarda gli apparecchi già in uso.

Il Decreto omologa automaticamente tutti i dispositivi e i sistemi conformi ai prototipi approvati coi provvedimenti elencati nel suo Allegato B, in ragione della loro conformità alle nuove disposizioni del Capo 1 dell’Allegato A.

Per l’effetto, a decorrere dal 12 luglio 2026 tutte le apparecchiature riconducibili ai prototipi indicati in Allegato B, siano esse già operative o meno, sono considerate omologate per legge, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto, senza necessità di un nuovo procedimento.

Diversamente, i dispositivi approvati in epoca antecedente al DM n. 282/2017 e non compresi nell’Allegato B non beneficiano dell’omologazione automatica: il titolare dell’approvazione del prototipo può comunque richiederla secondo le modalità previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, del Decreto.

Verifiche di funzionalità, procedure differenziate e nuovi standard documentali

Il Decreto introduce un cambio di impostazione sulle verifiche di funzionalità successive all’omologazione, in particolare nella fase iniziale.

L’Allegato A prevede ora procedure distinte per i dispositivi che rilevano la velocità istantanea e per i sistemi che rilevano la velocità media, con campioni numerici minimi e percentuali minime di acquisizione dei veicoli transitati, oltre alla verifica documentata di ogni singolo transito, anche mediante sistemi video ausiliari (paragrafi 2.12 e seguenti dell’Allegato A).

Va precisato, come sottolinea la stessa circolare del Viminale, che le verifiche di funzionalità non hanno la funzione di misurare la precisione metrologica dell’apparecchio, oggetto invece della taratura, ma servono ad accertare l’assenza di malfunzionamenti e il corretto funzionamento complessivo del dispositivo.

Sul piano documentale, il certificato di conformità dev’essere rilasciato dal titolare dell’omologazione su carta intestata per ciascun dispositivo o sistema e conservato dall’utilizzatore; per le apparecchiature dell’Allegato B, tale certificato sarà rilasciato in occasione della prima taratura periodica successiva al 12 luglio 2026.

Il verbale di verifica di funzionalità, che deve attestare l’esito positivo di ogni attività di controllo, va invece conservato dall’organo di polizia stradale utilizzatore.

A questo scopo la circolare allega due modelli operativi:

  • uno per i dispositivi di rilevamento della velocità istantanea (allegato 1),
  • uno per i sistemi di rilevamento della velocità media (allegato 2).

La circolare MIT n. 17852/2026 e la piattaforma telematica: cosa cambia per il censimento

Accanto alla circolare del Viminale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso la circolare n. 17852 del 13 luglio 2026, richiamata come allegato 3 nella nota della Direzione centrale della Polizia stradale.

Il tema è quello del censimento delle apparecchiature sulla piattaforma telematica ministeriale (istituita con decreto direttoriale 18 agosto 2025, n. 305), adempimento che resta presupposto per il legittimo utilizzo dei dispositivi anche sotto la nuova disciplina.

Secondo quanto riportato dalla circolare del Viminale, il MIT ha chiarito che, ai fini del censimento sulla piattaforma, è sufficiente indicare gli estremi del decreto di approvazione in corrispondenza di ogni singolo dispositivo o sistema.

Si tratta di un’indicazione operativa che semplifica l’adempimento per gli enti che gestiscono apparecchiature già approvate, incluse quelle ricadenti nell’omologazione automatica dell’Allegato B.

Verbale di contestazione, nuova formula obbligatoria dal 12 luglio

Per garantire una corretta informazione all’utenza, la circolare prescrive che i verbali di contestazione delle violazioni rilevate dal 12 luglio 2026 con apparecchiature comprese nell’Allegato B del Decreto riportino l’indicazione che l’apparecchiatura utilizzata è “omologata ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale n. 125/2026 del MIT”.

Si tratta di un adempimento formale ma centrale per la tenuta dei verbali in sede di eventuale contestazione o ricorso da parte dei cittadini sanzionati.

Regime transitorio sulle tarature

Il Decreto, pur introducendo nuove procedure di taratura, mantiene efficaci per un anno dalla propria entrata in vigore le disposizioni sulle tarature contenute nel DM n. 282/2017.

I certificati di taratura rilasciati con le vecchie procedure e ancora in corso di validità restano dunque efficaci fino alla scadenza di tale periodo transitorio.

Dal 12 luglio 2026, tuttavia, le nuove tarature effettuate alla scadenza del certificato rilasciato ai sensi del DM n. 282/2017 dovranno già rispettare le disposizioni del Capo 2 dell’Allegato A del nuovo Decreto.

Cosa devono fare Comuni e Polizia Locale

La circolare del Viminale invita espressamente le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo a estendere il contenuto della nota ai Corpi e Servizi di Polizia Locale, segno che gli adempimenti riguardano anche gli enti locali titolari di apparecchiature di rilevamento della velocità.

In sintesi, per i Comandi di Polizia Locale le priorità operative indicate dalla circolare sono:

  • verificare se le proprie apparecchiature rientrano tra i prototipi elencati nell’Allegato B del Decreto, beneficiando in tal modo dell’omologazione automatica dal 12 luglio 2026;
  • per le apparecchiature non incluse in Allegato B, valutare con il titolare dell’omologazione l’eventuale richiesta ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4;
  • adeguare le procedure di verifica di funzionalità iniziale e periodica ai nuovi standard dell’Allegato A, utilizzando i modelli di verbale allegati alla circolare;
  • assicurare la conservazione dei certificati di conformità e dei verbali di verifica di funzionalità;
  • verificare la corretta indicazione degli estremi del decreto di approvazione sulla piattaforma telematica del MIT, secondo quanto chiarito dalla circolare MIT n. 17852/2026;
  • aggiornare la modulistica dei verbali di contestazione con la nuova dicitura di omologazione, per le violazioni rilevate dal 12 luglio 2026 con apparecchiature dell’Allegato B.

Domande frequenti

Da quando è in vigore il nuovo Decreto MIT sugli autovelox? Dal 12 luglio 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026.

Gli autovelox già in uso devono essere ri-omologati? No, se conformi ai prototipi elencati nell’Allegato B del Decreto: in tal caso sono considerati omologati automaticamente dal 12 luglio 2026, ai sensi dell’art. 6, comma 1.

I vecchi certificati di taratura restano validi? Sì, quelli rilasciati secondo il DM n. 282/2017 e ancora in corso di validità restano efficaci per un anno dall’entrata in vigore del nuovo Decreto.

Cosa deve indicare il verbale di contestazione dal 12 luglio 2026? Per le violazioni rilevate con apparecchiature dell’Allegato B, il verbale deve riportare che l’apparecchiatura è “omologata ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale n. 125/2026 del MIT”.