Imputabilità minori dai 14 anni: cosa prevede il ddl "anti-maranza"

Imputabilità minori dai 14 anni: cosa prevede il ddl “anti-maranza”

D.d.l. anti-maranza. Il Consiglio dei Ministri n. 182, riunito il 23 luglio 2026 a Palazzo Chigi sotto la presidenza di Giorgia Meloni, ha approvato su proposta della premier e del Guardasigilli Carlo Nordio un disegno di legge che riscrive l’articolo 98 del codice penale: per chi ha tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere non dovrà più essere accertata caso per caso, bensì sarà presunta fino a prova contraria. Ferma la soglia dei 14 anni e la diminuzione di pena, ma cambia radicalmente l’onere della prova. Dure le reazioni delle opposizioni.

Tra i provvedimenti approvati nella riunione del 23 luglio del Consiglio dei Ministri spicca quello sulla giustizia minorile: un disegno di legge, proposto congiuntamente da Meloni e dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che modifica in profondità i criteri di accertamento dell’imputabilità dei minorenni.

Cosa cambia nell’articolo 98 del codice penale

Il provvedimento interviene sull’articolo 98 del codice penale introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto 14 anni ma non ancora 18.

È un cambiamento di metodo prima ancora che di sostanza: finora la capacità del minore doveva essere positivamente verificata caso per caso dal giudice, sulla base di un accertamento specifico sulla sua maturità psicologica.

Con la riforma, quella capacità si presume, e sarà eventualmente la difesa a dover dimostrare il contrario nel corso del procedimento.

Il testo precisa comunque che resta possibile escludere l’imputabilità qualora emerga, sulla base degli elementi raccolti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. Non cambia la soglia minima di punibilità, fissata a 14 anni, né la diminuzione di pena prevista per i minori riconosciuti imputabili, che resta confermata.

Modifiche al processo penale minorile (DPR n. 448/1988)

Il disegno di legge interviene di conseguenza anche sull’articolo 9 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che disciplina gli accertamenti sulla personalità del minorenne nel processo penale minorile.

La nuova formulazione prevede che il p.m. e il giudice possano acquisire elementi specificamente finalizzati anche al giudizio sull’imputabilità del minore, oltre che alla valutazione delle sue condizioni personali, familiari, sociali e ambientali già prevista dalla norma vigente.

Motivazioni del Governo

In un videomessaggio diffuso subito dopo il Consiglio dei Ministri, la Presidente Meloni ha commentato il provvedimento con una frase destinata a fare da sintesi politica della riforma: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne.

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha spiegato che l’obiettivo del testo è facilitare le indagini, definendolo il tassello finale di una serie di interventi sulla delinquenza minorile avviati con il decreto Caivano.

Il contesto politico e le reazioni

La riforma si inserisce in un filone di provvedimenti sulla criminalità minorile che il Governo porta avanti dall’adozione del decreto Caivano, e arriva in un momento di forte attenzione mediatica sui fenomeni di violenza giovanile.

Alcuni organi di stampa hanno già ribattezzato informalmente il testo “ddl anti-maranza”, legandolo al dibattito pubblico sulle baby gang.

Le opposizioni hanno criticato duramente l’impianto della riforma, parlando di un meccanismo giudicato “perverso” nell’invertire l’onere della prova a carico di soggetti minorenni, categoria per la quale l’ordinamento ha tradizionalmente previsto una tutela rafforzata proprio in ragione della disomogeneità dei livelli di maturità psicologica raggiunti a parità di età anagrafica.

I prossimi passaggi

Il testo, approvato in Consiglio dei Ministri, dovrà ora essere trasmesso alle Camere per l’avvio dell’iter parlamentare: il disegno di legge non è quindi immediatamente operativo, ma dovrà essere discusso e approvato dal Parlamento prima di entrare in vigore. Sarà in quella sede che si misureranno nel dettaglio le posizioni di maggioranza e opposizione sul nuovo assetto dell’articolo 98 c.p. e sulle connesse modifiche al d.P.R. n. 448/1988.

FAQ

Da che età un minorenne può essere considerato imputabile con la nuova riforma? La soglia minima resta fissata a 14 anni, come previsto dall’articolo 98 del codice penale vigente. La riforma non abbassa questa soglia, ma cambia il criterio con cui si accerta la capacità di intendere e di volere tra i 14 e i 18 anni.

Cosa significa “presunzione relativa” di imputabilità? Significa che, al compimento dei 14 anni, il minorenne è considerato in via generale capace di intendere e di volere, salvo prova contraria fornita nel corso del procedimento. Prima della riforma valeva il criterio opposto: la capacità doveva essere accertata positivamente caso per caso dal giudice.

Il disegno di legge è già in vigore? No. Il testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio 2026 ma deve ancora essere trasmesso al Parlamento e approvato con il consueto iter legislativo prima di diventare legge.

Cambia anche la pena prevista per i minorenni imputabili? No, resta ferma la diminuzione di pena già prevista dall’articolo 98 del codice penale per i minori riconosciuti imputabili.