Misc ANAC al Comune: 16 affidamenti diretti "spezzettati" per la raccolta rifiuti sono frazionamento artificioso Laura Biarella 28 July 2026 Con la Delibera n. 287 del 14 luglio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha accertato cinque distinti profili di illegittimità a carico di una stazione appaltante che, tra il 2020 e il 2025, ha affidato per 16 volte consecutive lo stesso servizio di raccolta rifiuti porta a porta al medesimo operatore economico, per un valore complessivo di oltre 651.000 euro. Nel mirino dell’Autorità: frazionamento artificioso dell’appalto, violazione del principio di rotazione, carenze di programmazione, ritardi nella pubblicazione degli atti e un ulteriore affidamento diretto disposto in favore dell’operatore uscente nonostante la gara fosse già stata aggiudicata a un concorrente diverso. 16 determine in 5 anni per lo stesso servizio Tutto nasce da una segnalazione del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, che ha portato ANAC ad avviare un procedimento di vigilanza ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. n. 36/2023. Dagli accertamenti è emerso che una stazione appaltante ha affidato il servizio di igiene urbana con sistema porta a porta attraverso 16 determinazioni dirigenziali distinte, ciascuna di importo e durata (trimestrale o quadrimestrale) calibrati per restare sotto le soglie previste per l’affidamento diretto: prima 139.000 euro ai sensi del d.l. 76/2020, poi 140.000 euro secondo l’art. 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici. Una prassi avviata già nel 2018 e mai interrotta, fino a quando, solo a febbraio 2025, l’ente ha finalmente indetto una procedura aperta per l’affidamento settennale del servizio. La gara si è conclusa con l’aggiudicazione a un operatore diverso da quello storico, decisione oggi impugnata dinanzi al giudice amministrativo. Frazionamento artificioso, prova indiziaria secondo ANAC Il primo e più rilevante rilievo riguarda il divieto di frazionamento artificioso, sancito dall’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 (in continuità con l’art. 35, comma 6, del previgente Codice). Secondo l’Autorità, in assenza di una motivazione idonea sulle ragioni della suddivisione, l’artificiosità può essere dimostrata per via indiziaria: rileva la predeterminazione di importo e durata finalizzata a restare sotto soglia, unita alla manifesta incoerenza tra la segmentazione temporale degli affidamenti e la natura continuativa del servizio. ANAC richiama le proprie Linee Guida n. 4 e un precedente del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 5561/2021), ricordando che il frazionamento artificioso mira a sottrarre commesse alle procedure di evidenza pubblica attraverso scelte di comodo. Rotazione degli affidamenti, “rendita di posizione” da neutralizzare Il secondo profilo contestato è la violazione del principio di rotazione (art. 49, d.lgs. n. 36/2023). L’operatore economico coinvolto è risultato affidatario diretto in tutti e sedici gli affidamenti, cumulando per oltre un quinquennio il ruolo di contraente uscente e nuovo affidatario. Una sequenza che, secondo ANAC, ha trasformato l’eccezione in regola. Decisiva la valutazione sulla motivazione addotta dal responsabile del procedimento, incentrata sulla presunta necessità di una particolare conoscenza del territorio da parte del gestore uscente. Per l’Autorità questo argomento non regge: richiamare la conoscenza del territorio significa, di fatto, valorizzare proprio quell’asimmetria informativa e quella rendita di posizione che il principio di rotazione è pensato per contrastare, senza che sia stato svolto alcun reale confronto comparativo tra operatori. Programmazione carente e obblighi di pubblicazione disattesi Il terzo rilievo colpisce le carenze nella programmazione biennale e triennale degli acquisti (artt. 21 del previgente Codice e 37 del d.lgs. n. 36/2023): l’ente ha esibito solo il programma triennale 2025-2027, lasciando privi di copertura programmatoria gli anni precedenti, nonostante la natura essenziale e pianificabile del servizio. Sul fronte della trasparenza, l’Autorità ha inoltre riscontrato l’iniziale impossibilità di reperire online le determinazioni relative ad alcuni CIG, sulle sezioni Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente del sito dell’ente. Sebbene la stazione appaltante abbia poi prodotto la documentazione completa, imputando il disguido a un cambio di gestionale informatico, ANAC ha comunque rilevato una violazione degli obblighi di tempestiva pubblicazione, meritevole di autonomo richiamo. Punto più grave, nuovo affidamento diretto dopo la gara, in favore del perdente Il profilo più severo riguarda quanto accaduto dopo la conclusione della procedura aperta. Malgrado il servizio fosse stato aggiudicato a un operatore differente da quello storico, la stazione appaltante ha disposto (determinazione 3 dicembre 2025) un ulteriore affidamento diretto proprio in favore dell’operatore uscente, risultato peraltro ultimo in graduatoria, giustificandolo con la pendenza del ricorso al TAR. ANAC boccia tale scelta: il ricorso pendente non era accompagnato da alcuna domanda cautelare in grado di attivare lo stand still processuale previsto dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. In assenza di una misura sospensiva, non esisteva alcun impedimento giuridico alla stipula del contratto con il legittimo aggiudicatario: la mera pendenza del giudizio di merito non sospende l’efficacia della gara né autorizza l’amministrazione a disattenderne l’esito. Indicazioni dell’Autorità Nella delibera ANAC invita formalmente l’ente a recedere dall’affidamento diretto disposto in favore del contraente uscente e a procedere senza ulteriori indugi alla sottoscrizione del contratto con l’operatore aggiudicatario della gara. L’Autorità richiama la stazione appaltante al rispetto del principio di rotazione nelle prossime procedure, a una corretta programmazione degli acquisti secondo l’Allegato I.5 del Codice, e al puntuale adempimento degli obblighi di pubblicità legale. Assorbito invece, e derubricato a mera irregolarità formale, il profilo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari (l. n. 136/2010), risultando comunque documentati l’utilizzo del conto dedicato e la piena ricostruibilità dei pagamenti. Perché la vicenda è rilevante La Delibera n. 287/2026 conferma un orientamento consolidato di ANAC: la reiterazione sistematica di affidamenti diretti sotto soglia per lo stesso servizio, allo stesso operatore, integra un frazionamento artificioso indipendentemente dalla formale regolarità di ciascun singolo atto. Il caso rappresenta un monito per le stazioni appaltanti, in particolare nei servizi a carattere continuativo come l’igiene urbana, dove la tentazione di prorogare rapporti consolidati con affidamenti ravvicinati si scontra frontalmente con i principi di concorrenza, rotazione e programmazione centrali nel d.lgs. n. 36/2023.