Enforcement Legal Misc Smart Road XPRO La telecamera che ha visto tutto: il video del sinistro fa piena prova (e quanto può essere utile alla P.A.) Filippo Bisanti 27 August 2026 Cds Italia Safety & Security Sicurezza Le città sono piene di occhi elettronici (inutile ricordarlo, più ne sono installate, meglio è). Le telecamere di videosorveglianza, sempre più spesso, riprendono anche ciò che accade sulle strade. Nella Smart City quelle immagini non servono solo alla sicurezza urbana, perché possono diventare la prova decisiva in un processo penale. Fino a che punto un filmato “fa fede”? E quando la sua semplice visione basta, senza bisogno di una perizia tecnica? La Quarta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 30078 del 2026, depositata il giorno 8 agosto, affronta la questione in un tragico caso di omicidio stradale ripreso, istante per istante, da una telecamera cittadina. Il caso: il sorpasso sulla linea continua, ripreso dalla telecamera Napoli, notte fonda. Un conducente, alla guida di una potente berlina in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 0,91 g/l) e sotto l’effetto di cocaina, procede a circa 80-88 km/h dove il limite è di 40. Per sorpassare il veicolo che lo precede, varca la linea di mezzeria continua, invade a lungo la corsia opposta e si schianta frontalmente contro uno scooter con due giovani a bordo. Entrambi muoiono sul colpo. L’intera scena è ripresa da una telecamera di videosorveglianza installata sulla via. Condannato in primo grado e in appello per omicidio stradale aggravato dall’ebbrezza, dall’uso di stupefacenti e dalla velocità pari al doppio di quella consentita, l’imputato ricorre in Cassazione con due motivi: il rigetto della perizia che avrebbe dovuto accertare eventuali colpe delle vittime — fari dello scooter spenti, casco non indossato, posizione e velocità del mezzo; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo punto, la visione diretta e attenta del filmato consentiva di ricostruire la dinamica e di escludere le colpe attribuite alle vittime. Dunque, la perizia non era “assolutamente necessaria” e il suo rigetto era motivato in modo coerente. Sul secondo, il diniego delle attenuanti, fondato sulla gravità del fatto e sui precedenti penali, era legittimo. I principi affermati dalla Cassazione La pronuncia offre indicazioni preziose su due fronti che vale la pena tenere distinti: il valore probatorio del video; i limiti del “concorso di colpa” della vittima nell’omicidio stradale. Sul primo versante, la Corte ribadisce che la perizia in appello non è un diritto della parte: il giudice la dispone soltanto quando la ritiene “assolutamente necessaria” per decidere, e questa valutazione, se sorretta da motivazione coerente, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso concreto la visione diretta e attenta del filmato di videosorveglianza consentiva già una verifica effettiva della dinamica del sinistro, sicché nessun perito era indispensabile. Non incrina questa conclusione il fatto che il consulente della difesa avesse selezionato soltanto i fotogrammi di scarsa qualità, ignorando quelli più nitidi su cui si erano fondati il consulente del pubblico ministero e il giudice di primo grado. Il secondo versante è quello, dottrinalmente più delicato, dell’attenuante del concorso di causa prevista dall’art. 589-bis, comma 7, del codice penale. Si tratta di una circostanza che opera sul piano causale: presuppone che l’evento sia attribuibile, oltre che alla condotta del conducente, anche ad altre cause concorrenti, senza le quali non si sarebbe verificato. Ma non ogni fattore vale come concausa. La Corte chiarisce che non lo sono il fattore che integra la forza maggiore, quello che interrompe il nesso causale e quello che determina la colpa dello stesso agente — perché in tutti questi casi l’evento resta conseguenza esclusiva della sua condotta — e, soprattutto, non lo è il fattore che rientra nell’area di rischio che il conducente era chiamato a governare. Per quanto attiene il tema delle attenuanti generiche, la Corte conferma essere un giudizio di merito. Al giudice non si chiede di passare in rassegna ogni elemento favorevole o sfavorevole, ma di indicare quelli ritenuti decisivi, potendo legittimamente negarle anche solo per la gravità del fatto o per i precedenti penali. Nel caso di specie, la confessione era stata in sostanza imposta dalle emergenze processuali e l’offerta risarcitoria era di entità irrisoria: elementi che non imponevano alcuna mitigazione della pena. Smart City: la città che vede, tra prova e interpretazione (anche in ipotetica chiave difensiva) La vicenda mostra il volto forense della videosorveglianza urbana. Anche in tale occasione, è utile declinare i principi espressi dalla Cassazione alle tematiche della Smart City. In una città sempre più “videosorvegliata”, l’occhio elettronico diventa un testimone imparziale, capace di ricostruire un sinistro con una fedeltà che nessuna testimonianza umana può eguagliare. La Cassazione ricorda un limite essenziale per la città dei dati: il video mostra i fatti, non li interpreta da solo; distinguere ciò che l’immagine oggettivamente registra da ciò che se ne deduce resta un compito del giudice. ù La telecamera fotografa, ma la valutazione spetta all’uomo. C’è poi un messaggio di giustizia sostanziale. Infatti, la tecnologia ha impedito che la responsabilità dell’unico colpevole venisse diluita attribuendo colpe a vittime che, ormai, non potevano più difendersi. In questo, la città che vede è anche una città più giusta. La lezione per la pubblica amministrazione è concreta. Conviene investire in reti di videosorveglianza affidabili e ben posizionate sulle strade. Invero, quelle immagini non servono soltanto a prevenire e a ricostruire i sinistri, ma diventano uno strumento prezioso nel contenzioso, anche in quello promosso contro l’ente stesso (con notevole risparmio di denaro pubblico). Di fronte a richieste risarcitorie legate a incidenti o a presunte insidie stradali, un filmato oggettivo consente all’amministrazione di ricostruire con esattezza la dinamica. In tal modo, consente di dimostrare le proprie ragioni e di resistere a pretese infondate, con un evidente risparmio di tempo e di risorse pubbliche. La “città che vede”, insomma, è anche una città che si difende meglio: purché il dato visivo, come ogni dato, venga letto con metodo.