Autovelox e telecamere al semaforo con una differenza: il cartello

Autovelox e telecamere al semaforo con una differenza: il cartello

Il Grande Fratello per la sicurezza stradale sempre più presente nei Comuni: aumentano autovelox e telecamere al semaforo.

Milano regina delle telecamere

Il Comune di Milano accelera in tema di autovelox, telecamere al semaforo e Ztl. Infatti, ha in previsione l’installazione di altri strumenti per rilevare la velocità, per individuare chi passa col rosso e per sanzionare chi entra abusivamente nelle Zone a traffico limitato. C’è però una differenza sostanziale. Tutti gli autovelox devono essere segnalati. “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel Regolamento di esecuzione”. Così dice l’articolo 142 del Codice della strada. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del ministro delle Infrastrutture, di concerto col ministro dell’Interno. Idem per le Ztl. Invece, per le telecamere che inquadrano chi passa col rosso, non c’è obbligo di segnalazione.

Come sempre, Milano viene imitata da tutte le amministrazioni, come successo per Area B, strisce blu, limitazioni varie. Si veda la Fascia Verde di Roma e lo Scudo Verde di Firenze. La tendenza in Italia è quella: aumentare i controlli elettronici delle infrazioni da remoto, a distanza, senza la presenza di Polizia o Carabinieri sul posto.

Questione ricorsi

Se manca il cartello prima di un autovelox o di una Ztl, con un ricorso l’automobilista si fa annullare la multa. Invece, in assenza di segnale prima di una telecamera al semaforo, il verbale è sempre valido: ricorsi respinti dal Prefetto e ammenda che raddoppia in automatico.

Telecamere e problema del guidatore

Passando col rosso, il proprietario dell’auto che riceve la multa deve sempre comunicare il nome del guidatore alle Forze dell’ordine. La comunicazione da parte di Polizia o Carabinieri deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione. Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo deve fornire all’organo delle Forze dell’ordine che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Altrimenti, per il titolare scatta la multa supplementare: 291 euro.

Viaggiando troppo veloce, la regola vale? Per gli eccessi sotto i 10 km/h no. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, o supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 42 euro: niente taglio di punti della patente. Da oltre 10 km/h, sì: sempre taglio di punti e obbligo di comunicazione dei dati del guidatore. Infine, per gli ingressi in Ztl, solo la multa: nessun provvedimento sulla licenza di guida.

Giustificato motivo: mistero

Il proprietario del veicolo, o l’obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente è soggetto alla sanzione amministrativa di 291 euro. Cosa si intende per giustificato e documentato motivo? Non lo sa nessuno. In generale, se si possiedono tante auto, grava sul proprietario il dovere di dimostrare quali misure abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia guidato il veicolo nel momento in cui l’autovelox lo ha immortalato. Le misure non sono indicate dal legislatore, ma vanno valutate secondo la fattispecie. Pertanto, le modalità adottate nel caso di gestione di un parco macchine aziendale sono diverse da quelle di un privato che presta la vettura al partner o al figlio o ad altri familiari. Spetta al giudice valutare se il proprietario abbia assunto ogni misura idonea, secondo l’ordinaria diligenza, a ricordare chi guidasse la sua auto. Il tutto soggetto al sindacato di legittimità. Insomma, siamo in alto mare.

Per motivo documentato si intende “provato”, non necessariamente con prove documentali, ma mediante l’acquisizione di prove. Per quanto riguarda il motivo giustificato, rimesso al giudice di merito, in merito alla ricostruzione degli accadimenti della vicenda. Un ginepraio da cui si esce solo una riforma del Codice della strada con semplificazione delle norme.

Alessandro Ascione