Appalti pubblici, stop ai segreti “di comodo”, TAR impone trasparenza nelle gare

Appalti pubblici, stop ai segreti “di comodo”, TAR impone trasparenza nelle gare

Appalti pubblici, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiarisce che l’accesso agli atti di gara prevale su generici richiami a segreti tecnici e commerciali. La sentenza è destinata a incidere su Comuni, stazioni appaltanti e operatori economici.

Trasparenza e appalti

La trasparenza nelle procedure di gara torna al centro dell’attenzione con la sentenza n. 430 del 26 marzo 2026 del TAR Lombardia – Brescia.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso interposto da un operatore economico classificatosi secondo in una gara pubblica, riconoscendo il diritto all’ostensione integrale della documentazione tecnica dell’impresa aggiudicataria.

La vicenda riguarda l’affidamento del servizio di biglietteria, apertura e accoglienza dei Musei Civici di Bergamo per il periodo 2026‑2028, una procedura in cui la differenza di punteggio tra primo e secondo classificato era minima.

Proprio questo elemento ha reso decisivo l’accesso pieno agli atti ai fini della tutela giurisdizionale.

Segreti tecnici e commerciali, non basta dichiararli

Per il TAR non è sufficiente evocare genericamente il “know‑how” aziendale per giustificare l’oscuramento dell’offerta tecnica.

Secondo i giudici, i segreti tecnici e commerciali devono essere:

  • specificamente individuati;
  • dotati di reale valore economico;
  • effettivamente segreti e non facilmente accessibili nel settore;
  • protetti da misure adeguate.

In assenza di questi requisiti, prevale il principio di trasparenza sancito dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda i curricula del personale: per il TAR non possono essere considerati segreti tecnici o commerciali.

Eventuali esigenze di privacy possono essere tutelate col semplice oscuramento dei dati anagrafici, non con il diniego dell’accesso.

Accesso difensivo, diritto centrale per la concorrenza

La sentenza ribadisce il ruolo cruciale dell’accesso difensivo agli atti di gara, soprattutto quando l’operatore escluso o secondo classificato mira a contestare la legittimità dell’aggiudicazione.

Il TAR richiama anche la recente giurisprudenza europea, confermando che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non può essere sacrificato sull’altare di riserve informative non dimostrate.

Emerge che la concorrenza si tutela anche, e soprattutto, con la piena conoscibilità delle offerte.

Impatti per Comuni e stazioni appaltanti

Per le amministrazioni locali, come i Comuni, la pronuncia rappresenta un campanello d’allarme:

  • le decisioni di oscuramento devono essere motivate in modo rigoroso;
  • non è ammesso un uso “difensivo” o automatico della secretazione;
  • la trasparenza delle gare è un fattore di legittimità, non un optional.

In questo senso, la sentenza rafforza la cultura dell’open government e della buona amministrazione, temi centrali anche per l’evoluzione digitale della Pubblica Amministrazione.

Perché questa sentenza conta per l’innovazione pubblica

In un contesto in cui digitalizzazione, servizi culturali e partenariato pubblico‑privato sono sempre più strategici, la decisione del TAR Lombardia incide direttamente sul modo in cui innovazione e concorrenza devono convivere.

La tutela dell’innovazione non può tradursi in opacità. Al contrario, la trasparenza diventa un abilitatore di qualità, fiducia e corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

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Scenario destinato a ripetersi

La sentenza in disamina non è un caso isolato, ma si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più netto.

Per operatori economici e amministrazioni, il messaggio è il seguente: chi partecipa a una gara pubblica accetta un elevato livello di trasparenza.

Principio che, soprattutto nei servizi pubblici locali e culturali, può fare la differenza tra contenzioso e fiducia istituzionale.