Pubblico impiego, stop ai demansionamento “al ribasso”: la Cassazione fissa il limite alle mansioni inferiori

Pubblico impiego, stop ai demansionamento “al ribasso”: la Cassazione fissa il limite alle mansioni inferiori

Demansionamento, la Suprema Corte chiarisce i limiti dell’assegnazione di mansioni inferiori nel pubblico impiego: la Corte d’Appello dovrà riesaminare il caso.

Infermieri adibiti per anni a mansioni da OSS/OTA

Un gruppo di infermieri di una Azienda Sanitaria Regionale aveva denunciato di essere stato impiegato per oltre dieci anni in attività tipiche degli OSS e degli OTA, come:

  • distribuzione pasti
  • igiene personale dei pazienti
  • cambio biancheria
  • disinfezione delle unità di degenza
  • trasporto salme
  • movimentazione materiali e rifiuti

Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano respinto le domande dei lavoratori, ritenendo tali mansioni accessorie e non prevalenti rispetto a quelle infermieristiche.

La Cassazione ribalta l’impianto: mansioni inferiori sì, ma solo se marginali

Con l’ordinanza del 14 aprile 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, accoglie il primo motivo di ricorso degli infermieri e stabilisce un principio:

Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori solo se tali attività sono marginali o occasionali e non sistematiche.

La Corte richiama la recente Cass. n. 12128/2025, chiarendo che:

  • le mansioni inferiori non devono essere completamente estranee alla professionalità del dipendente;
  • devono rispondere a obiettive esigenze organizzative o di sicurezza;
  • devono essere marginali o occasionali, anche se non prevalenti;
  • un ricorso sistematico a mansioni inferiori lede la professionalità e l’immagine lavorativa del dipendente, violando l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.

La Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, aveva considerato solo i primi due requisiti, ignorando il criterio della marginalità.

Differenze retributive, rigettato il motivo dei ricorrenti

La Cassazione conferma invece il rigetto della domanda di differenze retributive:

  • non esiste un diritto automatico a una retribuzione aggiuntiva per mansioni ulteriori;
  • il lavoratore deve dimostrare inadeguatezza del trattamento economico complessivo ai sensi dell’art. 36 Cost.;
  • nel caso concreto, gli infermieri avevano prodotto una sola busta paga e non elementi idonei a valutare quantità e intensità del lavoro aggiuntivo.

Cosa succede ora

La sentenza viene cassata con rinvio: la Corte d’Appello, in diversa composizione, dovrà riesaminare il caso applicando il principio di diritto fissato dalla Cassazione.

Perché la decisione è importante

La pronuncia rafforza un orientamento ormai consolidato:

  • gli infermieri non possono essere impiegati stabilmente in mansioni da OSS/OTA;
  • la carenza di organico non giustifica un ricorso sistematico a mansioni inferiori;
  • la tutela della professionalità nel pubblico impiego resta un principio cardine.

Per le aziende sanitarie, la decisione rappresenta un richiamo alla corretta gestione del personale e alla necessità di garantire coerenza tra inquadramento e mansioni.