HumanX Legal Pubblico impiego, stop ai demansionamento “al ribasso”: la Cassazione fissa il limite alle mansioni inferiori Laura Biarella 03 June 2026 Italia Demansionamento, la Suprema Corte chiarisce i limiti dell’assegnazione di mansioni inferiori nel pubblico impiego: la Corte d’Appello dovrà riesaminare il caso. Infermieri adibiti per anni a mansioni da OSS/OTA Un gruppo di infermieri di una Azienda Sanitaria Regionale aveva denunciato di essere stato impiegato per oltre dieci anni in attività tipiche degli OSS e degli OTA, come: distribuzione pasti igiene personale dei pazienti cambio biancheria disinfezione delle unità di degenza trasporto salme movimentazione materiali e rifiuti Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano respinto le domande dei lavoratori, ritenendo tali mansioni accessorie e non prevalenti rispetto a quelle infermieristiche. La Cassazione ribalta l’impianto: mansioni inferiori sì, ma solo se marginali Con l’ordinanza del 14 aprile 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, accoglie il primo motivo di ricorso degli infermieri e stabilisce un principio: Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori solo se tali attività sono marginali o occasionali e non sistematiche. La Corte richiama la recente Cass. n. 12128/2025, chiarendo che: le mansioni inferiori non devono essere completamente estranee alla professionalità del dipendente; devono rispondere a obiettive esigenze organizzative o di sicurezza; devono essere marginali o occasionali, anche se non prevalenti; un ricorso sistematico a mansioni inferiori lede la professionalità e l’immagine lavorativa del dipendente, violando l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. La Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, aveva considerato solo i primi due requisiti, ignorando il criterio della marginalità. Differenze retributive, rigettato il motivo dei ricorrenti La Cassazione conferma invece il rigetto della domanda di differenze retributive: non esiste un diritto automatico a una retribuzione aggiuntiva per mansioni ulteriori; il lavoratore deve dimostrare inadeguatezza del trattamento economico complessivo ai sensi dell’art. 36 Cost.; nel caso concreto, gli infermieri avevano prodotto una sola busta paga e non elementi idonei a valutare quantità e intensità del lavoro aggiuntivo. Cosa succede ora La sentenza viene cassata con rinvio: la Corte d’Appello, in diversa composizione, dovrà riesaminare il caso applicando il principio di diritto fissato dalla Cassazione. Perché la decisione è importante La pronuncia rafforza un orientamento ormai consolidato: gli infermieri non possono essere impiegati stabilmente in mansioni da OSS/OTA; la carenza di organico non giustifica un ricorso sistematico a mansioni inferiori; la tutela della professionalità nel pubblico impiego resta un principio cardine. Per le aziende sanitarie, la decisione rappresenta un richiamo alla corretta gestione del personale e alla necessità di garantire coerenza tra inquadramento e mansioni.