Società in house e incentivi fotovoltaico, la Corte costituzionale chiarisce il perimetro delle agevolazioni

Società in house e incentivi fotovoltaico, la Corte costituzionale chiarisce il perimetro delle agevolazioni

Fotovoltaico, la Corte costituzionale ha dichiarato legittima l’esclusione delle società in house dagli incentivi agevolati per l’energia solare. Una decisione che incide sulla gestione energetica degli enti locali e sulla configurazione del modello organizzativo pubblico.

Società in house e incentivi: il nodo normativo

Con la sentenza n. 103 depositata l’11 giugno 2026, la Corte costituzionale ha affrontato una questione rilevante per il settore dell’energia e per la governance degli enti locali: l’accesso agli incentivi sul fotovoltaico per le società in house.

Al centro della controversia vi era l’articolo 22-bis del decreto-legge n. 133/2014, che prevede una deroga alla rimodulazione peggiorativa (“in peius”) delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, limitata però agli impianti di proprietà diretta degli enti locali o delle scuole.

Le società in house, pur essendo partecipate e controllate dagli enti locali, non sono incluse tra i beneficiari di questa deroga.

Posizione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale, ritenendo che questa esclusione potesse violare i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Secondo il giudice amministrativo, esisterebbe una forte continuità funzionale e istituzionale tra enti locali e società in house, tale da giustificare un trattamento analogo. L’esclusione rischierebbe quindi di creare una disparità ingiustificata e di scoraggiare un modello gestionale spesso considerato efficiente.

Decisione della Corte costituzionale

La Corte ha però respinto queste argomentazioni, dichiarando infondate le questioni di legittimità. In particolare, ha ribadito un punto chiave: le società in house hanno natura giuridica privatistica e non sono assimilabili agli enti locali.

Secondo la Corte, questa distinzione giustifica un trattamento normativo differenziato, soprattutto in un ambito come quello degli incentivi energetici, soggetto anche a vincoli europei su concorrenza e aiuti di Stato.

Il tema del mercato e del rischio d’impresa

Un elemento centrale della pronuncia riguarda la natura operativa delle società in house, che possono svolgere attività sul mercato, seppur entro limiti precisi (fino al 20% del totale).

Per questo motivo, la Corte ha ritenuto legittimo che vengano trattate come operatori economici, esposti al rischio d’impresa e alle dinamiche del mercato.

Questa impostazione rafforza l’idea che il modello societario scelto dagli enti locali comporti anche vantaggi e rischi tipici del settore privato.

Impatti sul modello organizzativo degli enti locali

La Corte ha escluso che la norma possa influenzare in modo determinante la scelta degli enti locali di ricorrere al modello in house.

Secondo i giudici costituzionali, la disposizione incide soltanto sulla fase operativa successiva e non sulla decisione iniziale di adottare tale forma gestionale.

Questo chiarimento è particolarmente rilevante per le amministrazioni che valutano modelli alternativi di gestione dei servizi pubblici, soprattutto nel contesto della transizione energetica.

Energy governance e scenari futuri

La sentenza si inserisce in un quadro più ampio di ridefinizione dei rapporti tra pubblico e mercato nella gestione dell’energia.

Per i comuni e gli enti locali, la decisione implica la necessità di valutare con maggiore attenzione le strutture organizzative attraverso cui sviluppare investimenti in energie rinnovabili, considerando non solo l’efficienza gestionale ma anche le ricadute normative e tariffarie.