Ddl sicurezza, il governo stringe: fermo ai minori, divieto di aggregazione e stop ai risarcimenti per chi rapina

Ddl sicurezza, il governo stringe: fermo ai minori, divieto di aggregazione e stop ai risarcimenti per chi rapina

Dal fermo preventivo per i minorenni allo stop ai risarcimenti per chi commette rapine: il nuovo ddl Sicurezza punta a rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine e ad aumentare le tutele per gli agenti.

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che cambia parecchie cose. Baby gang, movida violenta, danneggiamenti di gruppo, aggressioni agli agenti: il governo vuole mettere mano a tutto, e lo fa con norme che non passeranno inosservate. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presentato il pacchetto a Palazzo Chigi, spiegando che si tratta di un’integrazione del ddl sicurezza già convito in legge ad aprile. Stavolta ci sono cinque nuovi articoli, e alcuni fanno già discutere.

L’obiettivo dichiarato è dare alle forze dell’ordine strumenti più forti per gestire situazioni che negli ultimi anni sono diventate sempre più frequenti: ragazzi che si muovono in gruppo, devastano locali, aggrediscono passanti o poliziotti, e poi spariscono nel nulla. Ma c’è anche altro: una norma che tocca direttamente il tema della legittima difesa e che nasce da un caso concreto, quello del gioielliere Mario Roggero.

Fermo preventivo anche per i minorenni

Partiamo dalla novità che probabilmente farà più rumore: il fermo di prevenzione si estende anche ai minori. Fino a oggi questa misura riguardava solo gli adulti, adesso può essere applicata anche a chi non ha ancora compiuto 18 anni.

Come funziona? Durante operazioni di polizia mirate a prevenire reati che turbano l’ordine pubblico – pensiamo alle zone della movida, ai centri storici il sabato sera, alle piazze dove si radunano gruppi di ragazzi – un agente può fermare un minore se ha fondati motivi per ritenere che stia per compiere azioni pericolose. Quali motivi? La presenza di armi, oggetti contundenti, caschi usati per coprire il volto. Insomma, tutto ciò che fa pensare a un’intenzione violenta.

Piantedosi ha precisato che la misura può essere applicata da tutti gli agenti di pubblica sicurezza impegnati nei servizi di ordine pubblico, compresi i vigili urbani quando sono coinvolti in queste attività. Non è un arresto, è un fermo preventivo: ti bloccano, ti identificano, ti tengono fermo finché la situazione non si calma. Ma resta una misura forte, soprattutto se applicata a un minorenne.

Divieto di aggregazione: il questore può vietarti di stare in gruppo

Altra novità pesante: il questore può emettere un avviso orale con divieto di aggregazione. Tradotto: se sei stato segnalato per comportamenti violenti o pericolosi, il questore può vietarti di frequentare certi luoghi o di stare in gruppo con determinate persone.

La norma modifica l’articolo 3 del codice antimafia (decreto legislativo 159/2011) e nasce per contrastare le baby gang. L’idea è questa: se ti beccano più volte in situazioni di violenza di gruppo, non ti arrestano subito, ma ti mettono sotto controllo. E se sgarri di nuovo, le conseguenze diventano più pesanti.

È una misura preventiva, che agisce prima che il reato venga commesso. E qui si apre un dibattito: fino a che punto lo Stato può limitare la libertà di movimento e di associazione di una persona, soprattutto se minorenne, sulla base di un sospetto? La risposta del governo è chiara: se c’è un rischio concreto per l’ordine pubblico, si può e si deve intervenire prima.

Danneggiamento di gruppo: pene più dure e arresto in flagranza

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Se sei in cinque o più persone e danneggi qualcosa – un’auto, una vetrina, un locale – le pene si inaspriscono. La nuova aggravante prevede la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, più una multa fino a 15.000 euro.

E non è solo una questione di pena più alta: adesso scatta anche l’arresto facoltativo in flagranza. Vuol dire che se ti beccano mentre stai distruggendo qualcosa insieme ad altri, possono arrestarti sul posto. Prima non era così scontato. Inoltre, si estende anche l’arresto differito: se non ti prendono subito ma ti identificano dopo grazie alle telecamere o ad altre prove, possono venire a prenderti anche nei giorni successivi.

È una risposta diretta agli episodi di devastazione che si sono visti in molte città, soprattutto nelle zone della movida. Gruppi di ragazzi che escono la sera, bevono, si scaldano e poi sfasciano tutto. Adesso il messaggio è: se lo fai, rischi l’arresto.

Stop al risarcimento per chi commette rapine: il caso Roggero

Qui entriamo in un territorio delicato, che mescola diritto penale, diritto civile e senso di giustizia. Il ddl introduce una norma che esclude il diritto al risarcimento del danno per chi viene ferito o ucciso mentre commette reati come rapina, violenza sessuale, sequestro di persona a scopo di estorsione o furto in abitazione.

Se entri in una casa per rubare e il proprietario ti spara, ferendoti o uccidendoti, i tuoi familiari non possono chiedere un risarcimento. Nemmeno se il proprietario viene condannato per eccesso di legittima difesa. Questa norma nasce da un caso specifico. Quello di Mario Roggero, il gioielliere che nell’aprile 2021 uccise due rapinatori durante un tentativo di rapina. Roggero venne condannato per eccesso colposo di legittima difesa. Poi è successo che i familiari dei due morti gli hanno chiesto 3,3 milioni di euro di risarcimento. Una storia che fece scalpore perché molti la videro come un’ingiustizia bella e buona. Tu difendi la tua vita e la tua roba, vieni condannato, e in più devi pagare quelli che ti stavano rapinando.

Piantedosi ha chiarito: «Si può essere condannati penalmente, ma senza risarcimento». La condanna penale resta, se c’è stato un eccesso. Ma sul piano civile, niente soldi. È una norma che piacerà a chi pensa che chi delinque non debba essere tutelato, e farà discutere chi invece ritiene che il diritto al risarcimento sia un principio intoccabile, a prescindere da cosa facevi quando sei stato ferito.

Procedibilità d’ufficio per lesioni agli agenti

Ultima novità: le lesioni personali causate a ufficiali o agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni diventano procedibili d’ufficio. Fino a oggi, se un poliziotto veniva picchiato durante un servizio e riportava lesioni lievi o lievissime, il reato poteva essere perseguito solo se l’agente presentava querela. Adesso non serve più: il procedimento parte automaticamente.

È una misura di tutela per chi lavora in divisa, e risponde a un problema reale: spesso gli agenti, per evitare lungaggini burocratiche o per altri motivi, non sporgevano querela. Adesso la scelta non è più loro: se ti picchiano mentre fai il tuo lavoro, chi ti ha aggredito viene perseguito comunque.

Cosa cambia davvero?

Questo ddl segna una svolta netta. Il governo vuole dare un segnale forte: tolleranza zero verso chi usa violenza, danneggia, aggredisce. E lo fa ampliando i poteri delle forze dell’ordine, inasprendo le pene, limitando i diritti di chi delinque.

Ma è anche un pacchetto che solleva domande. Il fermo preventivo sui minori è uno strumento efficace o rischia di criminalizzare ragazzi che magari stavano solo nel posto sbagliato al momento sbagliato? Il divieto di aggregazione non rischia di diventare una misura troppo discrezionale? E la norma sui risarcimenti: è giustizia o è vendetta?

Le risposte, come sempre, dipendono da dove ti collochi. Intanto il ddl è partito, e adesso passa al Parlamento. Lì si vedrà se resisterà così com’è o se qualcosa cambierà. Di sicuro, il dibattito è appena iniziato.