Abbandono di rifiuti: per le imprese nessuna abolitio criminis dopo le modifiche introdotte con il decreto “Terra dei Fuochi”

Abbandono di rifiuti: per le imprese nessuna abolitio criminis dopo le modifiche introdotte con il decreto “Terra dei Fuochi”

Nella Smart City la lotta all’abbandono dei rifiuti passa sempre più dalla tecnologia.

Invero, telecamere e fototrappole anti-abbandono, lettura automatica delle targhe, sistemi di videosorveglianza presidiano strade e aree di conferimento.

Quale è stato il recente impatto del decreto “Terra dei Fuochi”?

Un quesito sollecitato di recente e risolto dalla Terza Sezione penale della Cassazione che con la sentenza n. 29217 del 2026,  ha colto l’occasione di fare chiarezza: per chi opera come impresa, l’abbandono incontrollato di rifiuti resta un reato.

Il caso: le cassette della frutta abbandonate in strada

Palermo. Il titolare di un’impresa ortofrutticola e un suo collaboratore vengono condannati per aver ripetutamente abbandonato rifiuti speciali non pericolosi — cassette della frutta, alcune sedie, rifiuti organici — nell’esercizio dell’attività commerciale.

L’abbandono era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza; la polizia locale era risalita all’impresa attraverso la targa del veicolo e un sopralluogo in cui aveva trovato i mezzi ancora carichi di cassette vuote riconducibili all’attività.

Davanti alla Cassazione, la difesa gioca soprattutto una carta: il decreto “Terra dei Fuochi” (d.l. n. 116 del 2025) avrebbe abrogato il reato di abbandono di rifiuti da parte dei titolari d’impresa (art. 256, comma 2, del Testo unico ambientale), determinando un’abolitio criminis.

La Corte respinge l’argomento e dichiara i ricorsi inammissibili.

Quale reato per la condotta?

La questione centrale è quella della successione delle leggi nel tempo.

È vero che il decreto del 2025 ha abrogato l’art. 256, comma 2, del Testo unico ambientale; ma la stessa condotta — l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o responsabili di enti — è oggi prevista, con contenuto identico, dal nuovo art. 255, comma 1.1, dello stesso Testo unico.

Non c’è quindi alcuna abolitio criminis, ma piena continuità normativa: il reato non è scomparso, ha soltanto cambiato collocazione.

L’unico profilo davvero modificato è quello sanzionatorio, oggi più severo — ragione per cui, nel caso concreto, si è applicata la cornice più favorevole previgente, senza alcun pregiudizio per gli imputati.

Ancora più utile, sul piano pratico, è la linea di confine che la Corte traccia tra reato e illecito amministrativo.

Il nuovo art. 255 contempla anche un illecito amministrativo (comma 1.2) per chi abbandona rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali violando le regole comunali di conferimento.

Quella previsione — avverte la Cassazione — è circoscritta alle violazioni dei regolamenti comunali sulla raccolta differenziata: il conferimento errato, il mancato rispetto degli orari, l’uso improprio dei contenitori.

Non copre l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti in generale, che resta reato.

Due i criteri che orientano la qualificazione:

  • il primo: l’abbandono di rifiuti speciali configura sempre l’illecito penale, a prescindere dalla natura dell’attività o del soggetto;
  • il secondo: quando ad abbandonare è un titolare di impresa o il responsabile di un ente, scatta comunque il reato — e non solo per i rifiuti della propria produzione, ma anche per quelli di diversa provenienza, compresi i rifiuti urbani. È la qualifica soggettiva dell’autore, insomma, a fare la differenza, non l’origine del rifiuto.

Nel caso di specie l’abbandono reiterato di cassette della frutta nell’esercizio dell’impresa ortofrutticola escludeva radicalmente l’illecito amministrativo.

Né rilevava che, materialmente, a scaricare i rifiuti fosse stato il collaboratore: il sopralluogo, i mezzi carichi di cassette e l’identificazione di entrambi sul posto avevano consentito ai giudici di ricostruire, in modo non irragionevole, un rapporto di lavoro almeno di fatto con il titolare.

Smart City: tecnologia e decoro urbano contro l’abbandono

La pronuncia arriva mentre le città rafforzano gli strumenti di contrasto all’abbandono dei rifiuti, spesso proprio grazie alla tecnologia: telecamere anti-abbandono, fototrappole, lettura automatica delle targhe. Come in questo caso, dove è stata la targa ripresa dalle telecamere a far risalire all’impresa responsabile.

Il messaggio per la città intelligente è chiaro su due piani:

  • sul piano dell’enforcement, la videosorveglianza ambientale è uno strumento sempre più decisivo per individuare e sanzionare chi degrada il territorio, e regge nel processo se accompagnata da riscontri oggettivi;
  • sul piano sostanziale, la Cassazione ribadisce che, per chi opera come impresa, l’abbandono incontrollato di rifiuti non è una semplice inciviltà da sanzione amministrativa: è un reato, e il decreto “Terra dei Fuochi” ne ha semmai inasprito le pene. Una linea di rigore che va nella stessa direzione delle politiche urbane di decoro e sostenibilità.

Per una città che vuole essere davvero smart, la partita si gioca sull’incrocio tra tecnologia e regole: occhi elettronici che vedono, e un quadro sanzionatorio che distingue con nettezza la violazione amministrativa dal reato ambientale.