Autovelox, approvazione equivale a omologazione?

Autovelox, approvazione equivale a omologazione?

Autovelox ancora al centro del dibattito. Una peculiare sentenza di legittimità riapre la diatriba omologazione / approvazione degli strumenti di controllo della velocità a favore di una sostanziale equivalenza fra i due procedimenti.

Con sentenza n. 13397/2025 del 21 maggio 2025 la Corte di Cassazione, Sez. II Civile, ha rigettato il ricorso di un cittadino con il quale lo stesso impugnava la sentenza del Tribunale di Lecce, che in sede di appello aveva confermato la sentenza del giudice di pace che gli aveva dato torto circa la mancanza di omologazione di uno strumento di controllo della velocità.

Il motivo di ricorso: la mancanza di omologazione

In sintesi il cittadino aveva sostenuto, fra le altre doglianze, sia in primo grado che in appello, che l’accertamento era illegittimo per mancanza di “adeguata omologazione dello strumento utilizzato per il rilevamento della velocità”.

Il tribunale, con sentenza n. 3465/2022 (e come già in prima istanza il giudice di pace con sentenza n. 3539/2022), aveva rigettato l’ipotesi di illegittimità dell’accertamento argomentando che “…la violazione era stata accertata con apparecchiatura autovelox regolarmente omologata”.

In realtà, come tutti sanno, questo non è assolutamente possibile non avendo mai, dicasi mai, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveduto ad alcuna omologazione relativamente a strumenti di controllo della velocità.

La mancanza di omologazione non conta

Come è accaduto dunque che la Cassazione abbia ritenuto inammissibile l’unico motivo di ricorso, la mancanza di omologazione, fra l’altro richiamandosi anche alla ormai famosa ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 della stessa Sezione, che stabiliva come il verbale relativo a eccesso di velocità, basato sulle risultanze di uno strumento non omologato, fosse nullo?

La Cassazione prende atto del motivo del ricorso, e cioè che lo strumento “appunto è solo approvato e non omologato” dichiarando però che “il motivo è inammissibile” tenuto conto delle dichiarazioni dei verbalizzanti (appartenenti alla Polizia Stradale) circa la regolare omologazione.

La fede privilegiata del verbale di accertamento

Dal momento che “il verbale di accertamento che attesta l’esistenza dell’omologazione del dispositivo “autovelox” ha fede privilegiata, controvertibile unicamente con il rimedio della querela di falso, rimedio che nella specie non risulta essere stato esperito.” la Corte, appurato che il ricorrente non ha querelato per falso gli accertatori, conclude per la legittimità del verbale.

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Il triplice livello di attendibilità dei verbali

C’è di più: argomentando circa il “triplice livello di attendibilità” dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada, ontologicamente disomogenei dal punto di vista probatorio, la Cassazione stabilisce il principio che l’atto non solo “fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza” ma anche su ciò che lo stesso p.u. “abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale”.

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La via d’uscita (temporanea) dalla diatriba approvazione / omologazione degli autovelox

In altre parole, se nella rilevazione della velocità, indipendentemente dal fatto che lo strumento sia approvato od omologato, l’appartenente all’organo di polizia non utilizza “alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” e riporta direttamente in verbale quando lo strumento di misurazione gli mostra, magari dimostrando di avere utilizzato direttamente le risultanze strumentali (esempio: allegando la stampa della rilevazione se lo strumento lo consente) il verbale di accertamento è perfettamente legittimo.

Dunque la via d’uscita dall’annosa questione approvazione/omologazione degli strumenti della velocità, in attesa che il Ministero delle infrastrutture risolva la questione omologando effettivamente gli strumenti (autovelox inclusi), è che il verbale di accertamento riporti una dizione di questo tipo: “velocità rilevata con strumentazione di controllo (marca / tipo) debitamente approvata/omologata con decreto MIT ….  in data ….. –  sulla rilevazione l’organo accertatore non ha alcun margine di apprezzamento rispetto alla misura strumentale (cfr. Cass. Sez. II – sentenza 13397/2025)”.

La stessa argomentazione, citando la sentenza qui commentata, si potrà utilizzare per sostenere l’operato dell’organo di polizia in sede di ricorso.

Sergio Bedessi