Polizia Locale, la riforma 2026: guida completa agli emendamenti del 25 marzo, alla legge delega Piantedosi e al DDL al Senato

Polizia Locale, la riforma 2026: guida completa agli emendamenti del 25 marzo, alla legge delega Piantedosi e al DDL al Senato

La riforma della Polizia Locale italiana è entrata nella sua fase più concreta e operativa. Il 25 marzo 2026 la I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato una serie di emendamenti alla legge delega governativa (C. 1716), presentata dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. In parallelo, al Senato giace in attesa di esame il DDL S. 883, proposta parlamentare di Forza Italia a firma del senatore Maurizio Gasparri, molto più radicale nella struttura. Cosa prevede la delega, cosa hanno votato i commissari il 25 marzo, chi sono i players in campo, e quale ruolo gioca il disegno di legge senatoriale nell’architettura complessiva della riforma.

Il punto di partenza, 40 anni di legge inadeguata

Per capire perché questa riforma è attesa da decenni, bisogna tornare al 7 marzo 1986, data in cui fu approvata la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale, la legge n. 65. Era un’Italia profondamente diversa: le città erano più omogenee, la criminalità diffusa era un fenomeno circoscritto, l’immigrazione era ancora una novità, le metropoli non conoscevano i livelli attuali di degrado urbano. Quarant’anni dopo, quella legge è ancora lì, rattoppata da innumerevoli interventi regionali e locali che hanno prodotto un sistema disomogeneo, dove un agente di polizia locale di Milano opera con regole, dotazioni, tutele e retribuzioni radicalmente diverse rispetto a un collega di un piccolo comune del Sud.

La legge quadro del 1986 costituisce ancora oggi il testo di riferimento in materia, sebbene sia antecedente alle importanti innovazioni intervenute nel frattempo sul tema delle autonomie locali, in particolar modo a seguito della riforma del titolo V della parte II della Costituzione nel 2001.

Quella riforma costituzionale ha ridisegnato i rapporti tra Stato, regioni ed enti locali, introducendo il principio di sussidiarietà e ridistribuendo le competenze legislative. La polizia locale vive a cavallo di quella ridistribuzione: le funzioni di ordine pubblico e sicurezza sono materia esclusiva dello Stato, tuttavia la polizia amministrativa locale è competenza delle regioni, e i corpi sono strutturati dai comuni. Un intreccio che richiedeva, da tempo, una legge organica capace di fare chiarezza.

L’obiettivo è quello di introdurre un quadro ordinamentale coerente coi sempre più pregnanti compiti affidati alle polizie locali nella lotta ai fenomeni illeciti e al degrado delle aree urbane, nella prospettiva di un efficace coordinamento di azioni integrate tra i diversi players coinvolti a vario titolo nelle politiche della sicurezza sul territorio.

L’architettura del cantiere, due binari e una sola destinazione

Prima di addentrarsi nei dettagli tecnici, è fondamentale capire la struttura complessiva dell’iter legislativo, in quanto i due provvedimenti (quello alla Camera e quello al Senato) sono sovente confusi tra loro.

Il primo binario, Camera dei Deputati – C. 1716

È  il provvedimento principale, quello realmente in corsa.

Si tratta di una legge delega presentata dal Governo Meloni il 16 febbraio 2024, su iniziativa del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Non è, quindi, una legge che riscrive direttamente l’ordinamento della polizia locale, bensì un provvedimento tramite cui il Parlamento autorizza il Governo a farlo, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, mediante uno o più decreti legislativi.

Il disegno di legge conferisce al Governo la delega per l’adozione, entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale.

A questo atto governativo sono stati abbinati cinque ulteriori progetti parlamentari: C. 125 (Bordonali-Lega), C. 600 (Rampelli-FdI), C. 875 (Bergamini-FI), C. 1727 (Paolo Emilio Russo-FI) e il successivo C. 1862 (Caramiello-M5S). La relatrice in commissione è la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli.

Il secondo binario, Senato della Repubblica – DDL S. 883

È la proposta parlamentare di Forza Italia firmata dal senatore Maurizio Gasparri il 20 settembre 2023, con 11 cofirmatari del gruppo FI-BP-PPE. È un progetto di legge ordinaria, non una delega, che propone di riscrivere direttamente e completamente l’ordinamento della polizia locale. Assegnato il 24 ottobre 2023 alla 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato, non ha ancora iniziato l’esame di merito. È, in sostanza, in sala d’attesa: verrà valutato in funzione di ciò che emerge dall’iter camerale.

La struttura della legge delega governativa (C. 1716), cosa delegano i 5 articoli

Il testo base adottato dalla Commissione alla Camera, su cui si sono votati gli emendamenti del 25 marzo, è composto da 5 articoli che definiscono i criteri entro cui il Governo dovrà costruire i decreti attuativi.

Il disegno di legge si articola in:

  • Articolo 1 (Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale),
  • Articolo 2 (Principi e criteri direttivi generali),
  • Articolo 3 (Princìpi e criteri direttivi specifici),
  • Articolo 4 (Principi e criteri direttivi relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale),
  • Articolo 5 (Disposizioni finanziarie).

L’articolo 2

Fissa i principi generali:

  • il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza previsti dall’articolo 118 della Costituzione;
  • il mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle delle Forze di polizia dello Stato;
  • il riconoscimento della potestà legislativa delle regioni in materia di polizia amministrativa locale.

Il disegno di legge stabilisce che venga in primo luogo mantenuta la distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle svolte dalle Forze di polizia, in conformità:

  • alla legge 1° aprile 1981, n. 121,
  • al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
  • alle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L’articolo 3

Fissa i criteri specifici, tra cui:

  • l’individuazione delle funzioni che attribuiscono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia tributaria;
  • la disciplina della carriera e degli accessi;
  • le modalità di formazione;
  • gli strumenti di autodifesa e l’armamento individuale.

Con la lettera i) viene disposto che sia dettata la disciplina relativa agli strumenti di autodifesa e all’armamento individuale e di reparto, scelto tra le armi comuni da sparo e a impulsi elettrici; alla lettera l) è previsto che sia altresì stabilita anche la disciplina relativa all’addestramento, all’uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio, anche al di fuori dell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza.

Aspetti finanziari

Aspetto cruciale sul piano finanziario: dalla attuazione della legge delega e dai successivi decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il decreto legislativo di attuazione della delega deve essere corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria.

Questo vincolo, imposto dalla ragioneria dello Stato, è uno dei punti più critici della riforma: come si possono migliorare le condizioni economiche e previdenziali degli agenti senza caricare il bilancio pubblico?

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Il lungo iter di audizioni, chi ha partecipato e cosa ha chiesto

Prima di arrivare alla votazione degli emendamenti, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali straordinariamente ampio, che ha coinvolto praticamente tutti i players del settore tra gennaio e ottobre 2025.

Tra i soggetti sentiti: il sindacato unitario lavoratori polizia locale (SULPL), il sindacato DiCCAP (Dipartimento autonomie locali – polizie locali), l’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia (ANVU), l’Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei corpi di Polizia municipale (ANCUPM), PL – Associazione polizia d’Italia, MAPLI – Movimento Associativo Polizia Locale Italiana, FISU – Forum italiano per la sicurezza urbana, Assoutenti, l’Osservatorio per la Polizia Locale, UGL Autonomie, Funzione pubblica – CGIL, FPL-UIL, CSA RAL – Dipartimento polizia locale, S.I.L.Po.L. – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale.

Il 9 ottobre 2025, la Commissione ha audito anche gli enti territoriali: Marco Gabusi, coordinatore della commissione affari istituzionali e generali della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Luigi Marucci, presidente dell’Organizzazione sindacale delle polizie locali (OSPOL); e Claudio Scajola, vicepresidente dell’Unione province d’Italia (UPI).

Dalle audizioni è emerso un quadro di richieste convergente su alcuni punti chiave. Praticamente tutti gli players sentiti, associazioni, sindacati, ma anche ANCI, concordano che una riforma del comparto sia necessaria e per la prima volta tutti spingono alle stesse soluzioni:

  • equiparazione contrattuale alle Forze Statali, comprensiva di riconoscimento del lavoro usurante e delle tutele legali,
  • sdoganamento dei limiti alla qualifica di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, anche riguardo il porto dell’arma,
  • accesso alle banche dati di motorizzazione, camera di commercio e Sistema d’Indagine senza costi o limitazioni,
  • maggiore centralità delle regioni.

L’Unione delle Province d’Italia ha sollevato una questione specifica e rimasta a lungo irrisolta: la legge quadro del 1986 non tiene conto delle innovazioni introdotte dalla legislazione successiva che ha attribuito funzioni specifiche ai corpi e ai servizi di polizia provinciale e metropolitana.

Ed ha chiesto che la riforma sia accompagnata da un fondo nazionale per il rafforzamento dei corpi, con risorse stanziate per il triennio 2026-2028.

Il 3 dicembre 2025, svolta col testo base

Il 3 dicembre 2025 la Commissione ha compiuto un passaggio formale decisivo: l’adozione del testo base su cui lavorare con gli emendamenti.

Il testo base è stato adottato il 3 dicembre 2025, con il relatore Montaruli che ha guidato il processo.

Una scelta non scontata: adottare come punto di partenza il disegno di legge del Governo (C. 1716) anziché uno dei testi parlamentari abbinati ha suscitato alcune perplessità, soprattutto da parte di chi avrebbe preferito una legge ordinaria più organica.

La speranza che la Commissione arrivasse a un testo base condiviso su cui lavorare ha sbattuto sulla scelta di utilizzare la proposta 1716 a firma del Ministro Piantedosi.

Gli emendamenti approvati il 25 marzo 2026, analisi articolo per articolo

La settimana del 23-27 marzo 2026 è stata densa di lavori per la I Commissione. Tra i temi in agenda per quella settimana figurava il seguito dell’esame della delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale.

Il 25 marzo si è tenuta la sessione di voto sugli emendamenti agli articoli 2 e 3.

Ecco un’analisi dettagliata di ciascun emendamento approvato.

Articolo 2, La nuova definizione delle funzioni: perché conta

L’emendamento approvato all’articolo 2 sostituisce l’espressione ‘funzioni fondamentali della polizia locale” con “funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane”.

Un cambiamento lessicale che ha un peso giuridico e politico preciso.

Il termine “funzioni fondamentali” è un concetto tecnico del diritto delle autonomie locali: rimanda alle funzioni attribuite per legge agli enti locali in via obbligatoria.

Impiegarlo nella legge delega avrebbe implicitamente richiamato quel perimetro ristretto, escludendo potenzialmente le funzioni “non fondamentali” bensì comunque esercitate dalle polizie locali.

La sostituzione con “funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane” risulta invece più descrittiva e onnicomprensiva: include tutte le funzioni di polizia locale esercitate dai tre livelli di ente locale, senza gerarchie implicite.

La menzione esplicita di province e città metropolitane risolve un problema storico: la legge Delrio del 2014 ha radicalmente trasformato le province, e da allora il personale dei corpi di polizia provinciale si è trovato in una zona grigia normativa.

Su base di un’indagine condotta dall’UPI nel 2024 sull’organizzazione dei corpi e servizi di polizia provinciale, in 70 province sui 76 enti delle regioni a statuto ordinario esiste una struttura specifica di polizia provinciale, con una media di circa 15 dipendenti in ogni ente.

In 56 province la polizia locale è strutturata in un corpo o un servizio autonomo.

Con l’emendamento approvato, queste migliaia di agenti trovano finalmente riconoscimento esplicito nel testo della delega.

Notevole anche il profilo politico: la stessa modifica è stata proposta con tre emendamenti distinti ma convergenti — il 2.3 (Colucci, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Urzì, De Corato, maggioranza), il 2.4 (Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, opposizione) e il 2.5 (Paolo Emilio Russo e Gentile, maggioranza) — circostanza che segnala una convergenza bipartisan su questa specifica modifica.

Articolo 3, primo emendamento, il merito conta: stop alla tabula rasa delle carriere

Il sistema attuale di accesso alle qualifiche superiori nella polizia locale presenta distorsioni evidenti: in molti casi, la progressione di carriera non tiene adeguatamente conto dell’esperienza pregressa e dell’iter professionale effettivo dell’agente.

L’emendamento approvato introduce nei criteri direttivi della delega la valorizzazione, “per il personale della polizia locale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti, dell’esperienza maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di appartenenza”.

La formula appare calibrata: non introduce automatismi, bensì inserisce tra i principi che il Governo dovrà seguire nell’emanare i decreti attuativi il riconoscimento dell’esperienza quale fattore da valorizzare.

In pratica, quando il decreto attuativo disciplinerà le procedure per l’accesso alle qualifiche superiori, dovrà tener conto di chi ha già un percorso meritorio alle spalle.

Una tutela importante per gli agenti più anziani, che senza questo principio avrebbero rischiato di vedersi azzerare tutto il capitale professionale accumulato anni in sede di accesso ai nuovi ruoli.

Questo emendamento è firmato esclusivamente da esponenti della maggioranza: il 3.13 da Paolo Emilio Russo e Gentile, il 3.20 da Bordonali, Iezzi, Bof, Ravetto, Ziello.

Articolo 3, secondo emendamento, il contratto a tempo determinato

La sostituzione del numero 2) con una formulazione che prevede “il conferimento dell’incarico a tempo determinato” è un intervento più tecnico, ma non per questo marginale.

Tocca un tema sensibile nel diritto del lavoro pubblico: la gestione della flessibilità nelle dotazioni organiche dei corpi di polizia locale.

I comuni più piccoli, in particolare, faticano a garantire continuità di servizio con le sole assunzioni a tempo indeterminato.

La nuova formulazione introduce con maggiore chiarezza la possibilità di ricorrere a incarichi a termine per coprire esigenze temporanee, nel rispetto delle garanzie costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego.

Articolo 3, terzo emendamento, il DVR sull’aggressione: un obbligo mancante da troppo tempo

Questo è l’emendamento che incide più direttamente sulla sicurezza sul lavoro degli agenti di polizia locale e che ha anche il valore di uno “statement” politico: il Parlamento riconosce che i rischi connessi all’attività di polizia locale sono stati sistematicamente sottovalutati.

L’emendamento inserisce tra i criteri direttivi specifici della delega la “ricognizione della disciplina del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto dalle amministrazioni locali quali datori di lavoro”, con la previsione che vengano individuati specifici capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione fisica, colluttazione e minaccia a mano armata. Le situazioni espressamente citate sono quattro.

1. Trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e accertamenti sanitari obbligatori (ASO)

È uno dei contesti più pericolosi per gli agenti di polizia locale: l’intervento in situazioni di crisi psichiatrica espone l’operatore a rischi elevati e spesso imprevedibili. Eppure i DVR comunali raramente dedicano a questo scenario una valutazione specifica.

2. Attività di presidio del territorio, posti di controllo e rilievo di sinistri stradali

Un agente che ferma un veicolo o che lavora sulla carreggiata durante un sinistro è esposto a rischi sia fisici (traffico, aggressioni) sia da parte di soggetti fermati in condizioni di alterazione. L’obbligo di valutazione specifica obbliga i comuni a prendere sul serio questo profilo.

3. Interventi di concorso nel mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana

Quando la polizia locale opera in concorso con le forze statali durante eventi, manifestazioni o situazioni di tensione, le dinamiche di rischio cambiano radicalmente rispetto all’ordinaria attività. Questo scenario richiede protocolli e dotazioni diversi.

4. Contrasto ai fenomeni di degrado urbano e spaccio di sostanze stupefacenti

Forse l’emendamento più visibile nella sua rilevanza quotidiana: nelle grandi città la polizia locale è sempre più chiamata a operare in contesti di degrado, dove il rischio di aggressione è elevato e la tensione è strutturale. L’impatto pratico di questa norma è rilevante: una volta recepita nel decreto attuativo, imporrà a ogni comune, dal grande capoluogo al piccolo municipio, di rivedere il proprio documento di valutazione dei rischi includendo questi capitoli specifici, con conseguenti obblighi formativi e di dotazione.

Articolo 3, quarto emendamento, porto d’arma fuori servizio: la svolta sui diritti degli agenti

L’emendamento 3.93 è probabilmente quello che avrà il maggiore impatto mediatico e pratico sulla vita quotidiana degli agenti. La disciplina attuale del porto d’arma per la polizia locale è frammentata, e le regole variano da ente a ente. Con questo emendamento si chiede che la legge delega preveda, tra i criteri che il Governo dovrà seguire, una disciplina organica che consenta:

  • il porto dell’arma senza licenza per ragioni di servizio, già tendenzialmente previsto;
  • il porto dell’arma anche fuori dal servizio, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza;
  • il porto dell’arma al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilità connesse alle ragioni di servizio e al luogo di dimora abituale.

Quest’ultimo punto è particolarmente importante per gli agenti che abitano in un comune diverso da quello in cui prestano servizio, una situazione molto comune nelle aree metropolitane. Oggi, un agente di polizia locale che rientra a casa in un comune limitrofo si trova in una zona grigia normativa quando porta l’arma di servizio. L’emendamento chiarisce che questa situazione deve essere esplicitamente regolamentata, riconoscendo la legittimità del porto anche negli spostamenti ordinari connessi al servizio. Viene anche regolamentata la procedura di revoca o sospensione dell’affidamento delle armi, aspetto critico che le norme vigenti gestiscono in modo disomogeneo.

Il DDL S. 883 di Gasparri, una proposta più radicale in attesa di essere ascoltata

Il DDL S. 883 è stato depositato al Senato il 20 settembre 2023 dal senatore Maurizio Gasparri e da undici cofirmatari, tutti del gruppo Forza Italia-Berlusconi-PPE (tra cui Licia Ronzulli, Adriano Paroli, Roberto Rosso, Mario Occhiuto, Claudio Lotito, Pierantonio Zanettin, Stefania Craxi, Claudio Fazzone). È un disegno di legge ordinaria, non una delega, che intende riscrivere completamente l’ordinamento della polizia locale.

Lo stato dell’iter al Senato

Il DDL S. 883 è stato assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato il 24 ottobre 2023. La Commissione è stata invitata a esprimere pareri anche dalla 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 10ª (Sanità e lavoro) e dalla Commissione per le questioni regionali. Nonostante ciò, l’esame non è ancora iniziato. Il provvedimento è formalmente assegnato ma congelato, in attesa dell’evoluzione dell’iter alla Camera.

Cosa propone, 13 articoli della riforma integrale

Il DDL S. 883 è strutturato in 13 articoli e procede su tre livelli di intervento.

Il livello identitario

La riforma proposta da Gasparri qualifica i corpi di polizia locale quali “Forze di polizia del territorio a ordinamento civile”, dotati di autonomia organizzativa. Una denominazione che non è solo simbolica: riconoscere la polizia locale come “forza di polizia” a pieno titolo la fa uscire dalla condizione di corpo ausiliario o di servizio amministrativo specializzato, e la colloca in un perimetro giuridico preciso, con conseguenze dirette su tutele, prerogative e riconoscimento pubblico. La funzione di polizia locale viene qualificata come “indivisibile, inalienabile e non delegabile, a qualsiasi titolo, ad altri enti o soggetti, pubblici o privati”.

Il livello ordinamentale

Il DDL ridisegna l’intera struttura organizzativa: ogni corpo o servizio assume in tutto il territorio nazionale la denominazione uniforme di “polizia locale”, integrata dalla specifica “comando di” con l’indicazione dell’ente. I comuni con meno di cinque addetti hanno l’obbligo di costituire consorzi intercomunali, la cui organizzazione è affidata alle regioni. Viene istituito un consiglio regionale di polizia locale e un dipartimento regionale della polizia locale.

Il livello economico e previdenziale

È il cuore più ambizioso e più controverso della proposta. Il DDL stabilisce che al personale della polizia locale spetti il trattamento economico degli appartenenti alla Polizia di Stato nei corrispondenti ruoli e qualifiche, comprensivo dell’indennità di pubblica sicurezza (pensionabile). Il personale entra nel regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per le Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile. Per gestire la transizione, dal contratto privatistico attuale a quello pubblicistico, il DDL prevede un periodo transitorio di un biennio, durante il quale verrebbe istituita presso l’ARAN un’Agenzia di rappresentanza della polizia locale, che poi confluirebbe nel comparto sicurezza.

Infine, il DDL S. 883 abroga la legge quadro del 1986 (l. n. 65): non la revisiona, la cancella.

Perché è importante anche se non è in esame

Il DDL S. 883, pur essendo bloccato al Senato, svolge una funzione importante nell’ecosistema legislativo: è il punto di riferimento delle ambizioni più avanzate del settore. Molti dei temi che gli emendamenti approvati alla Camera il 25 marzo cominciano ad avvicinarsi, qualifiche, porto d’arma, tutele, valorizzazione dell’esperienza, sono già presenti nel testo senatoriale in forma compiuta. Il DDL Gasparri rappresenta, in un certo senso, la massima aspirazione del comparto; la legge delega camerale è il percorso realizzabile entro la legislatura.

Le voci critiche, sindacati e operatori non sono tutti soddisfatti

Sarebbe sbagliato raccontare questa riforma come un cammino privo di ostacoli.

Dall’interno del settore emerge una tensione persistente tra chi considera il C. 1716 uno step insufficiente e chi lo vede come l’unica strada praticabile.

Tutti gli attori concordano che una riforma del comparto sia necessaria, tuttavia i paletti imposti dagli uffici ministeriali, controllo totale da parte della Questura, limitazione alle qualifiche, muro invalicabile alla sola idea del riconoscimento quale Forza di Polizia a sé stante e ancor peggio all’ipotesi di inserimento nella legge n. 121/81, totale dipendenza funzionale e contrattuale dall’Ente Locale, sono stati fonte di forte insoddisfazione da parte delle organizzazioni sindacali.

Una parte del mondo sindacale e associativo avrebbe preferito che il Parlamento adottasse una legge ordinaria completa, sul modello di quanto proposto dal DDL Gasparri, anziché una delega che rimette al Governo la scrittura dei dettagli.

La preoccupazione è che i decreti attuativi possano essere annacquati rispetto alle aspettative, senza il presidio parlamentare che una legge ordinaria garantisce.

L’UPI ha auspicato che la legge di riordino sia accompagnata da un fondo nazionale finalizzato al rafforzamento dei corpi.

Un tema notevole, considerando che il vincolo di invarianza finanziaria imposto dal testo base limita fortemente la possibilità di miglioramenti economici strutturali senza un intervento di finanziamento dedicato.

Il quadro d’insieme, cosa cambia per le città italiane

Per i cittadini, al di là delle dispute tecniche sul tipo di strumento legislativo, la posta in gioco è concreta.

Una polizia locale riformata, meglio tutelata, meglio dotata e con una identità giuridica più chiara significa, nella pratica:

  • Più presidio di prossimità nei quartieri, incluse le periferie dove il degrado è più pronunciato.
  • Agenti più motivati, con condizioni contrattuali più eque e riconoscimento professionale più solido.
  • Migliore coordinamento con le forze dell’ordine statali (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), grazie a protocolli e qualifiche allineate.
  • Maggiore accesso alle banche dati operative, che oggi viene spesso negato o è costoso per i comuni.
  • Una formazione più uniforme a livello nazionale, superando le profonde disomogeneità regionali attuali. La competenza assegnata alle Regioni dalla L. n. 65/1986 in materia di formazione degli addetti e di aggiornamento professionale ha portato a una situazione molto diversificata che non garantisce in tutti i territori una formazione adeguata ad assicurare la necessaria professionalità del personale di polizia locale.

Prossime tappe, cosa aspettarsi

L’iter della legge delega alla Camera deve ancora concludere la votazione di tutti gli emendamenti ai restanti articoli (4 e 5), dopodiché il testo andrà all’Aula per la prima lettura.

Poi passerà al Senato, dove è presumibile che il DDL Gasparri, e le sue proposte più ambiziose, torni in gioco come possibile emendamento al testo camerale o come base di discussione nella seconda lettura.

La relatrice Augusta Montaruli ha dichiarato che l’obiettivo è approvare non solamente il testo di riforma, bensì arrivare anche all’attuazione della delega coi relativi decreti entro il termine della legislatura.

Un’ambizione concreta, la quale richiede che i decreti attuativi siano pronti entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, un time lapse stretto, considerando la complessità delle tematiche in gioco.

La riforma della polizia locale è dunque in marcia. Lenta, come spesso accade coi cantieri legislativi più complessi. Ma stavolta il passo appare più deciso degli ultimi quarant’anni.