Enforcement Legal Autovelox mobili, la Cassazione dà ragione al Comune di Reggio Calabria: nessun obbligo di decreto prefettizio e verbale pienamente valido Laura Biarella 01 April 2026 Cds Italia News&Trend Safety & Security Autovelox mobili, con l’ordinanza n. 7379 pubblicata il 27 marzo 2026, la Corte di Cassazione conferma la piena legittimità dell’operato del Comune di Reggio Calabria in una vicenda di contestazione per eccesso di velocità rilevato tramite postazione non fissa. La Suprema Corte ribadisce che per gli autovelox mobili non è necessario indicare nel verbale gli estremi del decreto prefettizio e che la contestazione differita è pienamente valida. Respinti tutti i motivi della ricorrente. Multa da 863 euro e decurtazione dei punti La vicenda origina dal ricorso di una automobilista, sanzionata per violazione dell’art. 142 del Codice della strada con: sanzione pecuniaria di 863 euro, decurtazione dei punti patente. Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con sentenza resa nel 2021, aveva annullato il verbale sostenendo che mancasse l’indicazione del decreto prefettizio autorizzativo dell’apparecchio. Il Comune di Reggio Calabria ha impugnato la decisione, ottenendo piena riforma dal Tribunale nel 2023. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per Cassazione. LEGGI ANCHE Autovelox, la Cassazione conferma la linea del Comune di Pescara: taratura regolare, strada idonea e segnaletica adeguata Autovelox mobile, nessun obbligo di decreto prefettizio nel verbale La Cassazione respinge il primo motivo e chiarisce definitivamente la questione. La Corte afferma che: “L’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità nei centri urbani è consentita […] con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori […] senza che sia necessario alcun decreto prefettizio”. Il Comune di Reggio Calabria aveva infatti utilizzato una postazione mobile, gestita dagli agenti, come risultava dalla relazione di servizio. Conseguenza giuridica: Non è necessario indicare nel verbale gli estremi del decreto prefettizio. Tale obbligo riguarda solo le postazioni fisse o automatiche senza presidio. La ricorrente, secondo la Corte, non si è confrontata con questa ratio decidendi, rendendo il motivo inammissibile. Contestazione differita pienamente valida La ricorrente sosteneva che la contestazione differita fosse illegittima per mancanza del decreto prefettizio. La Cassazione ribadisce che: “in presenza di apparato mobile non è richiesta alcuna indicazione […] dell’autorizzazione prefettizia”. Pertanto, la contestazione differita è perfettamente legittima ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, CdS, quando: il veicolo è distante dal posto di rilievo, non può essere fermato in sicurezza, o non è possibile procedere all’arresto immediato. Il Comune ha quindi agito nel pieno rispetto della normativa. Fotogramma dell’infrazione, sufficiente per identificare il veicolo La ricorrente contestava anche la qualità dell’immagine prodotta dal Comune. La Cassazione respinge il motivo come inammissibile, perché: il Tribunale aveva già accertato che il fotogramma consentiva di identificare targa (cifre iniziali e finali), modello, colore, giorno e ora del transito; la valutazione delle prove è un giudizio di merito, non sindacabile in Cassazione. La Corte richiama un principio consolidato: il giudizio sull’attendibilità delle prove è riservato al giudice del merito. Il Comune aveva quindi fornito documentazione idonea e sufficiente. Nessuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: corretta valutazione delle prove La ricorrente lamentava un presunto travisamento delle prove. La Cassazione chiarisce che: non vi è stata alcuna prova introdotta d’ufficio dal Tribunale; il giudice ha esercitato correttamente il proprio prudente apprezzamento; la ricorrente chiedeva, in realtà, una nuova valutazione del merito, inammissibile in Cassazione. Ricorso rigettato e condanna alle spese La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a: 550 euro di spese (di cui 200 per esborsi), pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1‑quater, DPR n. 115/2002. La decisione conferma la correttezza dell’operato del Comune di Reggio Calabria. Perché questa decisione è importante per i Comuni italiani L’ordinanza n. 7379/2026 rafforza la posizione delle amministrazioni locali: Principi confermati: Gli autovelox mobili non richiedono decreto prefettizio né la sua indicazione nel verbale. La contestazione differita è pienamente legittima in presenza di postazioni mobili. La documentazione fotografica non deve essere perfetta, ma sufficiente a identificare il veicolo. La valutazione delle prove spetta al giudice di merito, non rivedibile in Cassazione. Impatto operativo: riduce il rischio di annullamenti basati su formalismi; tutela l’azione dei Comuni nella sicurezza stradale; conferma la validità delle postazioni mobili presidiate dagli agenti.