Misc Condono edilizio a Firenze, TAR Toscana annulla il diniego del Comune Laura Biarella 03 April 2026 Condono edilizio a Firenze, il TAR: “Non si possono applicare parametri edilizi successivi alla legge regionale del 2004” Il TAR Toscana accoglie il ricorso dei proprietari di un immobile fiorentino e annulla il provvedimento col quale il Comune aveva negato la sanatoria edilizia. Secondo i giudici, per valutare il volume ai fini del condono straordinario, non possono essere adoperati parametri regolamentari introdotti a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 53/2004. La decisione è destinata a incidere su numerosi procedimenti analoghi. Un condono edilizio bloccato Il ricorso riguardava un immobile a Firenze per il quale nel 2004 era stata presentata domanda di condono ai sensi della L.R. Toscana n. 53/2004. L’intervento abusivo contestato consisteva nel “rialzamento del solaio di copertura e la realizzazione di tamponature esterne e tramezzi interni di una preesistente tettoria”. Nel 2022 il Comune aveva rigettato l’istanza, ritenendo che il volume dell’opera oltrepassasse il limite del 30% previsto dalla legge regionale. Al fine di calcolare tale volume, l’amministrazione aveva applicato i parametri del Regolamento edilizio 2007, non vigenti al momento della domanda. Quali parametri edilizi si applicano al condono? Il TAR individua il punto decisivo: la possibilità o meno per i Comuni di adottare, dopo il 2004, regolamenti ad hoc per definire i parametri edilizi utili al calcolo dei volumi ai fini della sanatoria. Il Comune sosteneva che tale facoltà derivasse dalla circolare esplicativa della L.R. n. 53/2004 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), secondo cui “per le modalità e le specificazioni tecniche necessarie al calcolo dei volumi deve farsi riferimento a quanto disposto dalle normative comunali”. I giudici respingono questa interpretazione. TAR, “Nessuna delega ai Comuni per modificare i criteri del condono” Il TAR Toscana (Sez. III) accoglie il ricorso e annulla il diniego comunale. Viene statuito che: i requisiti di condonabilità sono fissati da norme statali e regionali di rango primario; i Comuni non possono introdurre successivamente parametri edilizi che incidano sul calcolo dei volumi; e una simile possibilità “verrebbe a rendere incerta ed aleatoria l’intera disciplina”, in quanto regolamenti sopravvenuti potrebbero ribaltare l’esito di domande già presentate. Per il TAR rimettere ai regolamenti locali successivi la definizione dei parametri edilizi significherebbe introdurre “una delega ad integrare in via postuma le fattispecie ammesse o escluse dalla sanatoria straordinaria”, delega che non trova fondamento normativo alcuno. Effetto pratico, la domanda di condono doveva essere accolta Il TAR rileva che, applicando i parametri edilizi vigenti nel 2004, l’incremento volumetrico sarebbe risultato inferiore al 30%, rendendo l’intervento sanabile. La sentenza conclude: “L’incremento determinato dall’abuso sarebbe stato inferiore al 30% della volumetria preesistente con conseguente ammissibilità della istanza di sanatoria”. Il provvedimento comunale viene quindi annullato, e le spese compensate. Implicazioni per Firenze e la Toscana La decisione ha un impatto potenzialmente ampio: chiarisce che non si possono usare regolamenti edilizi sopravvenuti per valutare condoni presentati nel 2004; rafforza la tutela dell’affidamento dei cittadini; potrebbe riaprire la strada a numerosi ricorsi contro dinieghi basati su parametri introdotti dopo la L.R. 53/2004. Per i Comuni toscani, la sentenza rappresenta un richiamo alla necessità di applicare criteri coerenti con il quadro normativo originario del condono straordinario.