Misc Sinistro del 2006, la Cassazione: “Velocità sconsiderata, nessuna colpa dell’ente" Laura Biarella 03 April 2026 Velocità e sinistro fatale. La III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei familiari di un uomo deceduto in un sinistro stradale avvenuto nel 2006 nel territorio barese. Confermata la ricostruzione dei giudici di merito: velocità “davvero sconsiderata” e condotta di guida imprudente sono state ritenute cause assorbenti dell’evento. Nessuna responsabilità per la Città Metropolitana di Bari in qualità di ente custode della strada. Cassazione, confermata la ricostruzione del sinistro Con l’ordinanza n. 8361, pubblicata il 3 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha posto fine a un lungo contenzioso originato a seguito del tragico sinistro del 7 aprile 2006, in cui perse la vita un automobilista nel territorio della Provincia di Bari (oggi Città Metropolitana). I familiari della vittima avevano imputato all’ente proprietario omessa manutenzione della strada, presenza di un macigno a bordo carreggiata e assenza di barriere di sicurezza. Tuttavia, i giudici di merito, e ora la Cassazione, hanno ritenuto che la causa determinante fosse la condotta del conducente. Nella motivazione si legge che le violazioni “di sicura rilevanza causale” furono “quelle riguardanti il limite di velocità, superato in misura davvero sconsiderata, e l’attenzione ben scarsa alle condizioni della strada e alla presenza della curva”. Velocità e imprudenza, fattori assorbenti nel nesso causale La Corte ha confermato la valutazione tecnica già svolta nei precedenti gradi di giudizio: il veicolo procedeva a una velocità stimata intorno ai 120 km/h, ritenuta incompatibile con le condizioni della strada. Il presunto ruolo del macigno è stato escluso: “L’urto col macigno fu laterale e non arrestò la corsa dell’auto… in sua mancanza sarebbe comunque finita nel fondo sottostante”. Secondo la Cassazione, la presenza del masso costituiva mera occasione e non causa efficiente dell’evento. Nessuna violazione provata sugli obblighi di custodia I ricorrenti avevano invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c., sostenendo che l’ente avrebbe dovuto installare guard‑rail ai sensi del D.M. 18 febbraio 1992. La Corte ha tuttavia rilevato che: non era stata dimostrata l’applicabilità concreta della norma al tratto stradale, non era stata provata la decisività dell’asserita omissione, la condotta del conducente era sufficiente a interrompere il nesso causale. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: quanto più il pericolo è prevedibile e superabile con normali cautele, tanto più la condotta imprudente del danneggiato incide sul nesso causale. Ricorso inammissibile e spese a carico dei ricorrenti La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale della Città Metropolitana. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di: 7.000 euro per spese legali, 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge. È stato inoltre disposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002. Implicazioni per enti locali e sicurezza stradale La decisione ribadisce un trend rilevante per le amministrazioni territoriali: la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. non è automatica, la condotta dell’utente della strada può assumere un ruolo assorbente, la prova del nesso causale rimane un elemento centrale. Per gli enti locali, la pronuncia rappresenta un precedente utile nella governance del contenzioso relativo alla manutenzione stradale. LEGGI ANCHE Autovelox, la Cassazione conferma la linea del Comune di Pescara: taratura regolare, strada idonea e segnaletica adeguata