Nasce la “società di partenariato”, il nuovo strumento per investimenti in private equity e venture capital

Nasce la “società di partenariato”, il nuovo strumento per investimenti in private equity e venture capital

Con la riforma del Testo Unico della Finanza entra nell’ordinamento italiano la società di partenariato, un nuovo organismo di investimento collettivo pensato per rafforzare il mercato del private equity e venture capital. Ecco come funziona, chi può partecipare e se è riservata solo ai privati o anche agli enti pubblici.

Un nuovo modello per la finanza dell’economia reale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 47/2026 di riforma del TUF, l’Italia introduce ufficialmente la società di partenariato, una nuova forma di OICR chiuso destinata a catalizzare capitali verso imprese non quotate, startup e PMI innovative.

Il modello si ispira alle limited partnership internazionali, ma viene adattato all’ordinamento italiano con una struttura giuridica solida e riconoscibile a livello europeo.

Cos’è la società di partenariato

La società di partenariato è:

  • un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR)
  • costituito in forma di società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
  • con sede legale e direzione generale in Italia
  • avente oggetto sociale esclusivo: investimenti in private equity e venture capital

L’attività consiste nell’investimento in imprese non quotate, tramite capitale, strumenti partecipativi o debito, con la possibilità di accompagnarle anche dopo l’eventuale quotazione.

Gestione interna o esterna, due opzioni operative

Il legislatore prevede due modelli:

Gestione interna

La società gestisce direttamente il patrimonio ed è autorizzata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob. In questo caso assume anche il ruolo di gestore del risparmio.

Gestione esterna

La società affida la gestione a un soggetto terzo autorizzato (SGR, gestori EuVECA/EuSEF o GEFIA UE), mantenendo la natura di OICR ma come “prodotto” di investimento.

In entrambi i casi è possibile strutturare comparti autonomi, con patrimoni separati e indipendenti.

Chi può partecipare alla società di partenariato?

Investitori ammessi

La partecipazione è riservata a:

  • investitori professionali privati
  • investitori istituzionali
  • enti previdenziali e fondazioni già qualificati come investitori professionali
  • altri soggetti individuati dal regolamento attuativo (art. 39 TUF)

La sottoscrizione avviene tramite azioni o strumenti finanziari partecipativi.

Non sono ammessi conferimenti in natura, solo capitale in denaro.

Enti pubblici, possono partecipare?

Sì, ma a precise condizioni.

La normativa non esclude in modo espresso gli enti pubblici.

Tuttavia:

  • la partecipazione è ammessa solo se l’ente rientra nella categoria degli investitori professionali
  • l’ente pubblico deve operare nel rispetto della propria normativa di settore (contabilità pubblica, vincoli di finanza pubblica, finalità istituzionali)

In pratica, un ente pubblico o partecipato può investire nella società di partenariato solo se qualificato come investitore professionale e se l’investimento è coerente con la sua missione (es. fondi di sviluppo territoriale, casse previdenziali, fondazioni, veicoli pubblico‑privati).

Non si tratta quindi di uno strumento “retail” né aperto indistintamente alla PA, ma di un veicolo selettivo e regolamentato.

Perché è una novità strategica

La società di partenariato rappresenta:

  • una leva per attrarre capitali internazionali
  • uno strumento stabile per finanziare PMI, startup e imprese innovative
  • un ponte tra finanza privata e sviluppo economico
  • un modello utile anche per progetti pubblico‑privati ad alta specializzazione

Per territori e città, apre nuove prospettive di finanza per lo sviluppo locale, coerenti con le strategie di innovazione e crescita sostenibile.