Decreto Sicurezza convertito in legge, i punti chiave per la Polizia Locale

Decreto Sicurezza convertito in legge, i punti chiave per la Polizia Locale

Decreto Sicurezza convertito in legge (l. 24 aprile 2026, n. 54), con poche ma intricate modificazioni, il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23. Il testo reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

La strutturazione dell’originario decreto legge

Il d.l. n. 23/2026 era composto da 33 articoli suddivisi in 4 capi:

  • Capo I – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica
  • Capo II – Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario, nonché di funzionalità delle Forze di polizia
  • Capo III – Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata
  • Capo IV – Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale

Gli argomenti trattati

Al di là delle modifiche, a seguito della conversione in legge nel complesso le tematiche trattate sono rimaste pressoché le stesse:

  • contrasto alle “baby gang” (art. 1, 2, 3);
  • tutela della sicurezza urbana (art. 4, 5, 6);
  • tutela dell’ordine e sicurezza pubbliche (art. 7, 9, 10);
  • fuga a posti di blocco stradali (art. 8);
  • tutela personale scolastico e di controllo ferroviario (art. 11);
  • particolare trattamento per operatori di polizia quando indagati e tutela legale degli stessi (art. 12, 13, 14);
  • sicurezza istituti penitenziari (art. 15, 16);
  • disposizioni relative al reclutamento negli organi di polizia dello Stato e altro concernente il personale (art. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27);
  • immigrazione e protezione internazionale (art. 28, 29, 30, 31, 32);
  • (entrata in vigore – art. 33);

con l’inserimento, in sede di conversione, degli articoli 30-bis e 30-ter rispettivamente in materia di rimpatri assistiti ed espulsione di stranieri detenuti.

Le novità, coltelli e dintorni

Il legislatore tenta di fare maggiore chiarezza sulla discussa norma relativa al porto “…fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni” che aveva fatto transitare la precedente contravvenzione nei delitti, punendo, nel contempo anche chiunque avesse portato “strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.”.

In realtà non ci riesce molto bene, perché la previsione del “giustificato motivo” doveva essere inserita a monte di qualsiasi definizione.

L’originario d.l. inserendo un ottavo comma all’art. 4 della l. 18 aprile 1975, n. 110, aveva infatti previsto due divieti di porto:

  • relativo (salvo appunto il giustificato motivo), ancorandolo alla lunghezza di centimetri otto;
  • assoluto, ancorato alla lunghezza di centrimetri cinque e alla contemporanea presenza del meccanismo di blocco della lama, oltre che di altri fattori;

scordandosi però che una serie di attività lavorative e ricreative necessariamente utilizzano strumenti che hanno – per motivi di sicurezza – il blocco della lama.

La modifica, che doveva essere migliorativa, per non andare a punire alpinisti, escursionisi, soccorso alpino e soggetti del genere, in realtà non convince.

Infatti si sarebbe dovuto pensare che la dizione “…strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, … apribili con una sola mano, …” avrebbe messo ancor più in crisi, solo per fare un esempio, gli alpinisti.

Difficile che un alpinista possa avere ambedue le mani libere per aprire rapidamente un coltello utile a tagliare una corda per evitare di essere trascinato in un precipizio.

Possibile il sequestro preventivo anche su dati online

Con una modifica alle norme di attuazione del c.p.p. diviene possibile il sequestro preventivo (ma meglio sarebbe stato parlare di oscuramento) di contenuti online del profilo personale e dei reltivi dati.

Il sequestro preventivo viene attuato, tecnicamente, mediante un ordine di rimozione ai fornitori di hosting, piattaforme online e altri soggetti.

Difficile sarà operare la rimozione dai motori di ricerca, peraltro prevista dalla nuova lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 104 delle norme di attuazione del c.p.p., per un motivo prettamente informatico.

Le modifiche all’art. 624-bis c.p.

Alle precedenti modifiche operate dal d.l. all’art. 624-bis c.p., in particolare la nuova fattispecie di aver agito “con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravitàsi aggiunge la sostituzione del terzo comma.

Con questa si aumenta il minimo della pena (da cinque a sei anni) e il minimo della multa che passa da 1.000 euro a 1.500 qualora ricorrano le aggravanti previste dall’art. 625 c.p. ovvero quelle generiche.

Lasciano perplessi le altre modifiche.

Per esempio, nella dizione dell’agire “con destrezza su mezzi di pagamento…” si inserisce la parola “direttamente“.

In questo modo si lascia la porta aperta a tutti quei furti operati “indirettamente”, dunque utilizzando strumenti elettronici o informatici, ancorché effettuati in un luogo fisico.

Pleonastico l’inserimento di “sottraendoli a chi li detiene” a seguire alla locuzione “si impossessa di detti beni“.

Precisazione utile per aggregare al proprietario anche altri soggetti momentanei possessori, oppure dannosa perché rischia di escludere il proprietario stesso nel momento in cui non corrispondesse al temporaneo possessore?

“Zone rosse” e sicurezza urbana

Modificato ulteriormente, in sede di conversione, l’art. 10 del d.l. n. 14/2017 (“daspo urbano”) inserendo a questo punto fra i presupposti per l’emissione del provvedimento del questore anche le violazioni rilevate nelle “zone rosse” (zone a vigilanza rafforzata) individuate dal prefetto.

In caso di reiterazione si prevede la possibilità che il “daspo urbano” sia riferito a zone specifiche.

Il “daspo urbano” viene inoltre esteso a ipotesi non elencate nell’art. 9 del d.l. n. 14/2017 ma correlate a precedenti condanne del soggetto al quale il provvedimento sarà rivolto.

La specificazione della “lieve entità” riguardo le sostanze stupefacenti

Con le modifiche, in sede di conversione, all’art. 5 del d.l. n. 23/2026 si provvede finalmente a definire, peraltro in negativo, la “lieve entità” prevista, per infliggere pene minori, dal comma 5 dell’art. 73 del T.U. stupefacenti.

In particolare “Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalità dell’azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale.”, dunque è l’abitualità del comportamento a valere.

Parcheggiatori abusivi e posti di sosta riservati ai portavalori

Si sostituisce interamente il comma 15-bis dell’art. 7 del codice della strada prevedendo il transito nella fattispecie penale alla seconda reiterazione del comportamento anziché alla prima, costituendo comunque illecito penale già la prima violazione quando si utilizzino minori.

Con una modifica allo stesso art. 7 del codice della strada si prevede la possibilità di istituire aree di carico e scarico riservate ai veicoli adibiti al trasporto valori, ma solamente in prossimità di banche, uffici postali o “altri obiettivi sensibili”, dunque non tutti i luoghi dove i portavalori si trovano a operare ma solo quelli dove vi è la necessità che il veicolo si avvicini il più possibile al luogo in considerazione dell’entità del valore trasportato.

Ampliamento a tutto il personale scolastico e a tutto il personale di controllo del trasporto pubblico della tutela penale

Con le modifiche all’art. 11 del d.l. n. 23/2026 effettuate in sede di conversione, si amplia la tutela penale a tutto il personale scolastico (docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario), precedentemente riservata solo al dirigente e al personale docente.

Similmente si amplia la tutela penale, prima prevista per il solo personale di controllo ferroviario a bordo treni, al personale di controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico non solo a bordo dei mezzi, ma anche nelle aree delle infrastrutture destinate a tali servizi.

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Perché la sicurezza non migliora? Un esempio per tutti

Come al solito si continua nello sfornare norme su norme, ma la realtà dimostra che la sicurezza non migliora a suon di decreti legge, tanto più quando i provvedimenti normativi sono poco chiari, prima di tutto dal punto di vista testuale.

Il comma 7-bis dell’art. 6 del d.l. come convertito va a riscrivere il comma 15-bis dell’art. 7 del codice della strada, ma è destinato a non sortire alcun effetto.

Infatti già nella sua versione precedente la norma non funzionava per due ragioni.

Si voleva punire chi esercitasse l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine “senza autorizzazione”; ma il legislatore lo sa che non esiste un’autorizzazione per questo tipo di attività?

Si voleva inoltre punire, a questo punto con sanzione penale, chi fosse giò stato sanzionato (con sanzione amministrativa). Anche qui il legislatore sembra ignorare che non esiste un archivio unico nazionale delle sanzioni amministrative, dunque a meno che il parcheggiatore operi nello stesso Comune come può l’organo di controllo comprendere che si è in presenza di una reiterazione?

Adesso la norma viene riscritta, prevedendo, di fatto, il transito nella fattispecie penale alla seconda reiterazione del comportamento, oppure quando si utilizzano minori, ma si continua a fare lo gnorri sulle condizioni di base perché l’organo di polizia possa effettivamente agire.

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Conclusioni

Sarebbe l’ora che non tanto il Governo di turno a suon di decreti legge, quanto il Parlamento tramite leggi, azzerasse molte norme farraginose, di difficile interpretazione e ancor più difficile applicazione, concentrandosi su alcuni punti chiave che riguardano la sicurezza, adottando norme condivise, chiare, senza rimandi, previa una vera analisi dei fenomeni che si vogliono combattere, facendosi aiutare da chi, come la Polizia Locale, lavora ogni giorno sul territorio.