HumanX Legal Smart Road TAR Sicilia, revoca dello scorrimento della graduatoria conforme al PIAO. Legittima la scelta del Comune Laura Biarella 24 May 2026 Italia PIAO. La sentenza n. 1411/2026 del TAR Sicilia conferma la legittimità della revoca, da parte di un altro Comune, dell’utilizzo della graduatoria per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico. I giudici chiariscono che la decisione rientra nella discrezionalità organizzativa dell’ente e nella cornice programmatoria del PIAO, senza generare affidamento tutelabile per l’idoneo. Respinta anche la domanda risarcitoria. La vicenda: revocato lo scorrimento della graduatoria La sentenza n. 1411/2026 del TAR Sicilia, Sezione IV, pubblicata il 18 maggio 2026, riguarda il ricorso di un candidato idoneo nella graduatoria di un Comune. Un altro Comune aveva inizialmente avviato la procedura per utilizzare tale graduatoria al fine di assumere un istruttore direttivo tecnico, approvando anche lo schema di convenzione. Successivamente, l’ente ha deciso di revocare lo scorrimento, optando per una diversa modalità di copertura del posto tramite incarico a tempo determinato ex art. 110 TUEL, nell’ambito della propria programmazione del personale e del PIAO. Le censure del ricorrente Il candidato ha impugnato: la delibera di Giunta con cui veniva revocato l’utilizzo della graduatoria; la nota dirigenziale che comunicava la decisione. Secondo il ricorrente, la revoca sarebbe: priva di adeguata motivazione; in contrasto con la programmazione del fabbisogno e col PIAO; lesiva dell’affidamento generato dall’interlocuzione avviata con l’ente. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni, sostenendo la perdita di opportunità professionali. La decisione del TAR, discrezionalità organizzativa e PIAO Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, chiarendo che: la revoca è stata adottata dalla Giunta, organo competente; la scelta riguarda la modalità di copertura del posto, non la soppressione del fabbisogno; l’utilizzo di graduatorie di altri enti è facoltativo e non genera alcun diritto soggettivo all’assunzione; l’interlocuzione con l’idoneo non costituisce un atto idoneo a generare affidamento qualificato. I giudici sottolineano che la decisione dell’ente è coerente con la propria programmazione del personale, inserita nel PIAO, e rientra nella piena discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione. Nessun risarcimento, manca l’illegittimità Il TAR ha inoltre escluso qualsiasi profilo risarcitorio, rilevando che: non vi è illegittimità dell’azione amministrativa; non è dimostrata una chance concreta di assunzione; i danni lamentati non sono provati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 2.000 euro.