Enforcement Legal Autovelox: quando la multa è valida e il Comune vince. Il Tribunale di Isernia fa chiarezza su prova, taratura e segnaletica Laura Biarella 31 May 2026 Cds Italia Safety & Security Autovelox. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 191 del 9 aprile 2026, ribalta la decisione del Giudice di Pace e conferma la piena legittimità di un verbale per eccesso di velocità: il Comune aveva fatto tutto giusto, ovvero taratura annuale in regola, decreto prefettizio, segnaletica conforme, documentazione completa. Un caso che insegna cosa devono produrre gli enti locali per blindare i propri accertamenti e cosa, invece, devono verificare i cittadini prima di impugnare una multa. Una multa e sei anni di giudizi La vicenda origina da un verbale elevato dalla Polizia Municipale il 17 settembre 2019 su una strada nel territorio di Venafro (Isernia): un automobilista superava di 14 km/h il limite di 50 km/h, già al netto del margine di tolleranza applicato per legge. Sanzione notificata, opposizione proposta, Giudice di Pace di Venafro che, nel 2020, annulla il verbale dando ragione al cittadino. Il Comune appella. Il Tribunale di Isernia, dopo un iter che si chiude con udienza il 30 dicembre 2025 e sentenza depositata il 9 aprile 2026, ribalta completamente la decisione: il verbale era legittimo sotto ogni profilo, l’opposizione andava rigettata fin dal primo grado. La prova dell’amministrazione, cosa aveva prodotto il Comune Il punto di partenza della sentenza è la documentazione depositata dal Comune appellante. Il Tribunale la elenca analiticamente, e vale la pena riportarla perché costituisce un vero e proprio modello di fascicolo per gli enti locali: Copia del verbale di accertamento della violazione Rilievo fotografico dell’infrazione Visura ACI-PRA attestante la proprietà del veicolo Autorizzazione ANAS alla collocazione dell’apparecchio Ordinanza del Capo Compartimento ANAS di determinazione dei limiti di velocità sulla tratta Decreto del Prefetto di Isernia che autorizza l’uso di mezzi tecnici di controllo a distanza sulle strade indicate, tra cui quella oggetto del verbale Fotografie della segnaletica stradale di preavviso Provvedimento relativo all’apparecchiatura autovelox Certificato di taratura periodica dell’apparecchiatura Di fronte a questo quadro probatorio, il Tribunale osserva con nettezza: “Non si comprende, quindi, quale sia la valida prova che l’amministrazione avrebbe dovuto offrire a sostegno della validità e legittimità del verbale e della sanzione amministrativa”. Taratura: entro un anno dalla violazione, non oltre Uno dei motivi di opposizione riguardava la pretesa nullità del verbale per vizio nella taratura dell’apparecchio. Il Tribunale lo smonta con un dato di fatto: la taratura era stata eseguita tra il 4 e il 7 febbraio 2019, il certificato era stato emesso il 7 febbraio 2019, e l’infrazione era stata rilevata il 23 luglio 2019, quindi a meno di sei mesi dalla taratura, ben dentro il periodo di validità annuale. Il messaggio per gli enti locali è chiaro: il certificato di taratura deve essere aggiornato, conservato nel fascicolo e prodotto in giudizio. Se è in regola, il motivo di opposizione fondato sulla taratura non regge. Segnaletica: servono entrambi i requisiti, e il Comune li aveva soddisfatti L’automobilista sosteneva che la postazione non fosse adeguatamente segnalata. Il Tribunale richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass. n. 4007/2022), secondo cui l’art. 142, comma 6-bis CDS impone due requisiti distinti e autonomi, entrambi necessari: la preventiva segnalazione della postazione di controllo la visibilità della postazione stessa Nel caso di specie, il verbale indicava espressamente che il dispositivo era collocato “in postazione fissa, preventivamente segnalata (anche con dispositivi luminosi) e ben visibile”. Le fotografie della segnaletica prodotte in giudizio, non specificamente contestate dall’opponente, confermavano la corretta collocazione della cartellonistica con congruo anticipo rispetto alla postazione. Motivo respinto. Mancata contestazione immediata, il decreto prefettizio la legittima Ulteriore motivo di opposizione riguardava la mancata contestazione immediata della violazione al momento del rilevamento. Il Tribunale chiarisce che questa contestazione non è sempre obbligatoria: quando sussiste un decreto prefettizio che autorizza espressamente la contestazione differita per le violazioni rilevate a distanza su quella specifica strada, come nel caso in esame, la notifica del verbale successiva all’infrazione è del tutto regolare. Il decreto del Prefetto di Isernia del 2017 era richiamato nello stesso verbale e prodotto in giudizio: prova sufficiente e autoesplicativa. Competenza della Polizia Municipale sulle strade statali: nessun limite L’automobilista aveva anche contestato che la Polizia Municipale non avesse competenza ad accertare infrazioni su strade statali fuori dal centro abitato. Il Tribunale respinge l’eccezione richiamando Cass. n. 3839/2019: “Gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale […] sono abilitati a compiere legittimamente, nell’intero territorio di competenza, la loro attività di accertamento istituzionale […] né su quest’ultima incide la tipologia di strada che attraversa tale territorio. Pertanto, possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato”. La Polizia Municipale può quindi operare su strade statali che attraversano il territorio comunale: l’organizzazione interna dei servizi di polizia stradale è elemento irrilevante ai fini della validità dell’accertamento. Buona fede e scriminante: onere a carico del trasgressore, non dell’ente Il Giudice di Pace aveva ritenuto applicabile l’esimente della buona fede ex art. 3 L. n. 689/1981 a favore dell’automobilista. Il Tribunale corregge questa valutazione richiamando Cass. n. 12629/2019: la legge sulle sanzioni amministrative presume la colpa di chi commette la violazione. Per essere esonerato dalla responsabilità, il trasgressore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per conformarsi alla norma e che elementi positivi lo avevano indotto a ritenere lecita la propria condotta. Nel caso in esame, l’automobilista procedeva a 64 km/h in una zona con limite a 50 km/h, senza addurre alcuna circostanza idonea a giustificare l’inconsapevolezza della violazione. La buona fede non poteva essere riconosciuta. LEGGI ANCHE Autovelox e decreto omologazione: la procedura TRIS è chiusa, la Gazzetta Ufficiale è la prossima tappa. Cosa sappiamo e cosa cambia davvero per i Comuni Cosa devono fare i Comuni, checklist operativa Alla luce della sentenza, ogni ente locale che utilizza autovelox dovrebbe verificare di avere in archivio, per ogni postazione attiva: Certificato di taratura periodica aggiornato (validità annuale) Autorizzazione dell’ente proprietario della strada (ANAS, Provincia, ecc.) Ordinanza di determinazione dei limiti di velocità sulla tratta Decreto prefettizio che autorizza la contestazione differita Documentazione fotografica della segnaletica di preavviso Verbale che indica espressamente postazione fissa, segnaletica e dispositivi luminosi Ogni documento mancante è un potenziale motivo di annullamento in sede di opposizione. Cosa deve verificare il cittadino prima di fare ricorso Se hai ricevuto una multa da autovelox, prima di impugnarla è utile accertare, tramite accesso agli atti ex art. 22 L. n. 241/1990, se il Comune possa esibire la documentazione completa descritta sopra. Un’opposizione fondata su motivi generici e non verificati rischia non solo di essere respinta, ma anche di comportare la condanna alle spese di due gradi di giudizio, come accaduto in questo caso al cittadino opponente. In sintesi, i punti chiave La multa da autovelox è legittima quando il Comune dimostra taratura annuale in regola, segnaletica conforme e decreto prefettizio per la contestazione differita. La taratura deve essere eseguita entro l’anno precedente la violazione: nel caso di specie era di soli cinque mesi prima. La segnaletica deve soddisfare due requisiti autonomi: preventiva segnalazione e visibilità della postazione. La Polizia Municipale può accertare infrazioni anche su strade statali fuori dal centro abitato se attraversano il territorio comunale. La buona fede come esimente va provata dal trasgressore con elementi concreti: non basta affermarla genericamente. LEGGI ANCHE Cassazione: i Comuni possono contare sulla fede privilegiata degli autovelox