Caduta in un sito archeologico, la responsabilità è della vittima?

Caduta in un sito archeologico, la responsabilità è della vittima?

La colpa della vittima in una caduta in un sito archeologico esclude il nesso causale tra la cosa custodita e il danno. La Cassazione rigetta il ricorso per risarcimento danni. La sentenza ridefinisce i confini della responsabilità civile in ambito pubblico, con implicazioni per visitatori e amministrazioni.

Una caduta nel passato che fa storia

Una mattina dell’aprile 2007, una donna, mentre visitava una tomba all’interno della necropoli etrusca, è caduta in una fossa presente all’interno del monumento. Sul fondo della fossa vi erano delle pigne, e la caduta le ha causato la frattura del malleolo tibiale sinistro e del perone sinistro.

La donna ha quindi citato in giudizio il Ministero della Cultura (all’epoca Ministero per i Beni e le Attività Culturali), chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il caso, dopo un lungo iter processuale, è arrivato fino alla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 17628/2026 ha posto fine alla controversia.

Tribunale, Appello, Cassazione

1. Primo grado: Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma, in qualità di foro erariale, ha rigettato la domanda di risarcimento, sostenendo che la donna avesse tenuto una condotta imprudente e che la fossa fosse adeguatamente segnalata e illuminata.

2. Appello: Corte d’Appello di Roma

La donna ha presentato impugnazione alla Corte d’Appello di Roma. Anche in questa sede, il Ministero della Cultura si è costituito tardivamente. La Corte territoriale, con la sentenza  depositata nel luglio 2022, ha confermato il rigetto della domanda, sottolineando che:

  • La vittima non aveva seguito il percorso prestabilito.
  • La fossa era adeguatamente segnalata e illuminata.
  • Non vi erano elementi di colpa concorrente da parte della Pubblica Amministrazione.

3. Cassazione: ricorso definitivo

La donna ha presentato ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, tutti respinti dalla Terza Sezione Civile.

Cassazione: “la colpa della vittima esclude il nesso causale”

La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la colpa della persona lesa è sufficiente a escludere il nesso causale tra la cosa custodita (la fossa) e l’evento dannoso.

I Motivi del ricorso e risposte della Corte

1. Vizio di motivazione

La ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse meramente riprodotto la motivazione del Tribunale senza un’autonoma valutazione.

Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, la sentenza d’appello contiene un’elaborazione autonoma e logica, superiore al minimo costituzionale.

Il rinvio per relationem a provvedimenti precedenti è ammissibile se accompagnato da un esame critico (Cass. 6/07/2022 n. 21443).

2. Violazione dell’art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia)

La ricorrente contestava l’assenza dei caratteri di imprevedibilità e inevitabilità nella sua condotta.

Per la Cassazione la colpa della vittima (non aver seguito il percorso prestabilito, presenza di avvisi e illuminazione) è sufficiente a escludere il nesso causale, anche senza che la condotta sia eccezionale o imprevedibile (Cass. 24/01/2024, n. 2376).

3. Violazione dell’art. 1227 c.c. (colpa concorrente)

La ricorrente chiedeva una valutazione diversa sulla colpa concorrente del Ministero.
Per la Cassazione, invece, la valutazione sulla colpa esclusiva della vittima è un apprezzamento di fatto e, in assenza di vizi logici o giuridici, non è sindacabile in Cassazione (Cass. 5/07/2017, n. 16502).

Conclusioni

La Cassazione conferma che, in materia di responsabilità per cosa in custodia (art. 2051 c.c.), la colpa della vittima basta a interrompere il nesso causale, senza che sia necessario dimostrare l’imprevedibilità o inevitabilità del comportamento.