Smart Road Responsabilità per danni da brecciolino, nessun risarcimento se il pericolo è prevedibile Laura Biarella 05 June 2026 Sicurezza Responsabilità, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17971/2026 (Sez. III Civile), ha confermato il rigetto del ricorso presentato da un motociclista che chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta provocata da brecciolino presente sulla carreggiata nel Comune di Salerno. Per i giudici, la condotta imprudente del danneggiato costituisce causa esclusiva del sinistro, escludendo la responsabilità dell’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c. La caduta del motociclista e il contenzioso col Comune Il caso origina da un sinistro avvenuto nel 2011, quando un motociclista è caduto a causa della presenza di brecciolino non visibile sulla strada, lamentando scarsa illuminazione e chiedendo il risarcimento dei danni al Comune. L’ente locale ha chiamato in causa l’impresa appaltatrice dei lavori stradali, poi fallita, e la relativa subappaltatrice, oltre alla compagnia assicurativa. Il Giudice di Pace prima e il Tribunale poi hanno respinto la domanda, ritenendo che la caduta fosse imputabile alla condotta del motociclista. Il comportamento del danneggiato può escludere la responsabilità del custode La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione del Tribunale, ribadendo alcuni principi chiave in materia di responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.): 1. La responsabilità del custode è oggettiva, ma può essere esclusa dal caso fortuito Il caso fortuito può derivare: – da un fatto naturale, – dal comportamento di un terzo, – dalla condotta colposa del danneggiato, anche se non eccezionale o imprevedibile. 2. Non serve provare l’imprevedibilità della condotta del danneggiato La Corte chiarisce che non grava sul custode l’onere di dimostrare che la condotta del danneggiato fosse imprevedibile o inevitabile. 3. Il motociclista conosceva la strada e il pericolo era visibile Secondo gli accertamenti del giudice di merito: – il brecciolino era presente su tutta la strada, – l’illuminazione era funzionante, – il motociclista conosceva bene il tratto. Da ciò deriva un dovere di autoresponsabilità e di adeguamento della guida alle condizioni del luogo. 4. La condotta del motociclista è causa esclusiva del sinistro La Cassazione ha ritenuto che: – il comportamento imprudente del conducente – costituisce unica causa dell’incidente, – escludendo qualsiasi responsabilità del Comune. Ricorso rigettato e condanna alle spese La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il motociclista al pagamento delle spese legali (1.875 euro più accessori), oltre al contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Implicazioni per i Comuni e per gli utenti della strada Questa ordinanza ribadisce un orientamento ormai consolidato: – la responsabilità del custode non è automatica, – l’utente deve adottare una condotta prudente e adeguata, – la presenza di un pericolo prevedibile può escludere la responsabilità dell’ente proprietario. Per i Comuni, la decisione conferma la necessità di una manutenzione diligente, ma anche la possibilità di difendersi quando il comportamento dell’utente è determinante.