HumanX Legal Sanzione disciplinare all’avvocato con ruolo dirigenziale presso un Comune Laura Biarella 09 June 2026 Italia Confermata la sanzione disciplinare all’avvocato con incarico dirigenziale presso un Comune, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso del legale sanzionato per aver assunto l’incarico dirigenziale presso un Comune abruzzese nel 2011. La Suprema Corte ribadisce la piena incompatibilità tra professione forense e ruoli gestori nella PA, chiarendo i criteri sulla prescrizione e confermando la correttezza dell’azione disciplinare avviata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina. Un incarico dirigenziale ritenuto incompatibile La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con ordinanza n. 18129, pubblicata il 5 giugno 2026, ha confermato la sanzione disciplinare dell’avvertimento nei confronti di un avvocato che, nel 2011, aveva assunto l’incarico di Dirigente del Settore personale e risorse umane di un Comune abruzzese. Secondo il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense e il Consiglio Nazionale Forense, tale incarico configurava una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 16 del Codice Deontologico (versione 1997-2006) e dell’art. 3 del r.d.l. 1578/1933, che vietano l’esercizio della professione forense in presenza di rapporti di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione. Difesa dell’avvocato e nodo della prescrizione Il ricorrente aveva contestato: – la genericità del capo d’incolpazione, sostenendo che non fossero state specificate le funzioni ritenute incompatibili; – la prescrizione dell’illecito, poiché la condotta si era conclusa il 30 giugno 2011 e, secondo la difesa, non vi sarebbero stati atti interruttivi validi entro il quinquennio previsto dal r.d.l. n. 1578/1933. Le Sezioni Unite hanno respinto ambedue le eccezioni. Perché la prescrizione non è maturata La Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale: negli illeciti disciplinari forensi la prescrizione si interrompe anche con atti interni del procedimento, come la proposta di approvazione del capo d’incolpazione, anche se non notificati all’incolpato. Nel caso specifico: – la condotta era cessata il 30 giugno 2011; – il Consigliere istruttore aveva proposto l’approvazione del capo d’incolpazione il 23 novembre 2015. Tale atto è stato ritenuto idoneo a interrompere la prescrizione. Incompatibilità ribadita, l’avvocato deve restare estraneo all’apparato amministrativo La Cassazione ha confermato che l’assunzione di un incarico dirigenziale: – integra un rapporto di lavoro subordinato; – compromette il requisito dell’indipendenza richiesto per l’esercizio della professione forense; – genera un conflitto d’interessi anche solo potenziale, sufficiente per configurare l’illecito disciplinare. La Corte ha inoltre chiarito che: – non è applicabile retroattivamente la disciplina più favorevole introdotta dalla legge n. 247/2012; – non rileva, ai fini del caso, la normativa del 2015 che consente incarichi dirigenziali senza esclusività per alcune figure della PA. Decisione finale Le Sezioni Unite hanno quindi: – rigettato il ricorso dell’avvocato; – confermato la sanzione dell’avvertimento; – disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione rafforza il principio secondo cui l’avvocato non può ricoprire ruoli gestori nella Pubblica Amministrazione, nemmeno temporanei o gratuiti, se tali ruoli comportano subordinazione o interferenze con l’indipendenza professionale.