Rifiuto dei test antidroga: errore del GIP, la Cassazione ordina un nuovo giudizio

Rifiuto dei test antidroga: errore del GIP, la Cassazione ordina un nuovo giudizio

La Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 21284/2026, ha annullato con rinvio la decisione del GIP che aveva assolto un conducente dal reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS). Per la Suprema Corte, il giudice di merito ha erroneamente richiesto un livello probatorio troppo elevato, confondendo il piano della prova con quello del semplice sospetto ragionevole necessario per attivare i controlli sanitari.

Il caso, assoluzione per insussistenza del fatto

Il Procuratore Generale aveva impugnato la sentenza del Tribunale, emessa in rito abbreviato, che aveva assolto l’imputato dal reato di rifiuto degli accertamenti tossicologici.

Secondo il GIP, gli elementi rilevati dagli agenti, quali agitazione, tono di voce elevato, pupille dilatate e involucri di cellophane vuoti nell’auto, erano considerati congetturali e compatibili con altre condizioni non penalmente rilevanti.

Il PG ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse correttamente valutato il quadro indiziario né disposto eventuali integrazioni probatorie.

La decisione della Cassazione, errore nel criterio di giudizio

La Suprema Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, chiarendo che per attivare gli accertamenti ex art. 187 CdS non serve la prova dello stato di alterazione, ma solo un ragionevole sospetto basato su indici sintomatici percepibili dagli agenti.

Punti chiave della motivazione

  • Il giudice di merito ha sovrapposto il piano probatorio (necessario per la condanna) a quello indiziario (necessario per disporre gli accertamenti).
  • Gli agenti devono basarsi su elementi ragionevoli e plausibili ex ante, non su certezze.
  • La sentenza impugnata non indica quali ulteriori elementi avrebbero dovuto essere acquisiti per integrare il “ragionevole motivo”.
  • La motivazione risulta illogica e carente, poiché richiede un livello di dimostrazione non previsto dalla legge.

La Cassazione richiama precedenti conformi che ribadiscono la necessità di esplicitare gli indici sintomatici che giustificano l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti.

Esito, annullamento con rinvio

La Corte annulla la sentenza e rinvia al Tribunale, in diversa composizione, affinché applichi correttamente il criterio del “ragionevole motivo” previsto dall’art. 187 CdS.

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