Compensi nelle società in house, la Corte dei conti chiarisce le regole per Comuni ed enti locali

Compensi nelle società in house, la Corte dei conti chiarisce le regole per Comuni ed enti locali

Compensi nelle società in house, tramite la deliberazione n. 9/2026 la Sezione delle autonomie indica quando e come superare il parametro della spesa storica per i compensi degli amministratori delle partecipate pubbliche

Nuove indicazioni operative per Comuni, Città metropolitane e Regioni arrivano dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, che con la deliberazione n. 9/2026 ha fornito un orientamento di carattere generale sulla determinazione dei compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, con particolare riferimento alle società in house degli enti locali.

La pronuncia interviene su una questione di grande rilevanza pratica: come determinare i compensi quando il parametro della spesa storica del 2013 è assente o non più rappresentativo, chiarendo i margini di discrezionalità delle amministrazioni e i criteri da rispettare.

Società partecipate e vincoli di finanza pubblica

Il quadro normativo di riferimento è quello del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSP), che all’articolo 11, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 rinvia, in via transitoria, al limite previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto‑legge n. 95/2012, basato sulla spesa complessiva sostenuta nel 2013 per gli organi amministrativi.

Un criterio che, a distanza di oltre dieci anni, ha mostrato evidenti criticità soprattutto per:

  • società che non esistevano nel 2013;
  • società che avevano assetti minimi o compensi simbolici;
  • società che hanno subito profondi cambiamenti di oggetto sociale, governance e dimensioni.

Quesito dei Comuni e intervento della Corte dei conti

La deliberazione nasce da una richiesta di parere di un Comune pugliese, che ha posto alla Corte dei conti il problema della congruità del parametro storico ai fini della determinazione dei compensi degli amministratori di una società in house.

La Sezione regionale ha rimesso la questione alla Sezione delle autonomie, chiamata a esprimere un principio di diritto vincolante per tutte le Sezioni regionali di controllo.

Quando è possibile superare il criterio della spesa storica

Il primo chiarimento fornito dalla Corte dei conti riguarda i casi in cui l’ente controllante può individuare un parametro diverso dalla spesa del 2013.

Secondo la deliberazione:

  • è possibile derogare al criterio storico quando nel 2013 non è stato sostenuto alcun costo per gli amministratori;
  • è possibile farlo anche quando il costo del 2013 è talmente esiguo da risultare sostanzialmente inesistente, quindi privo di significato comparativo.

In questo secondo caso, la Corte chiarisce che la spesa storica può essere considerata inidonea se la società:

  • ha ampliato in modo significativo le proprie attività;
  • ha modificato radicalmente oggetto sociale o struttura;
  • presenta oggi una complessità organizzativa del tutto diversa rispetto al 2013.

Società “nuove” di fatto, anche se non di diritto

Un passaggio chiave della deliberazione riguarda il concetto di “soggetto sostanzialmente nuovo”.

La Corte afferma che, anche in assenza di una nuova costituzione formale, una società può essere considerata nuova:

  • se le modifiche intervenute nel tempo hanno trasformato in modo rilevante dimensione, funzioni e responsabilità;
  • se l’applicazione rigida del parametro storico comprometterebbe il buon andamento e l’efficienza dell’azione amministrativa.

Si tratta di un’apertura significativa per i Comuni che gestiscono servizi pubblici complessi attraverso le proprie partecipate.

Criteri alternativi, niente discrezionalità assoluta

La possibilità di superare il parametro storico non equivale a libertà totale. La Corte dei conti traccia confini molto chiari.

I compensi degli amministratori devono essere determinati:

  • sulla base di indicatori dimensionali oggettivi, come:
    • volume d’affari;
    • patrimonio netto;
    • risultati economici;
  • valutando la complessità dell’incarico, le responsabilità e le competenze richieste;
  • confrontandoli con compensi analoghi in società dello stesso settore e territorio;
  • garantendo sempre l’equilibrio economico‑finanziario complessivo della società.

Resta comunque invalicabile il tetto massimo di 240 mila euro annui previsto dall’articolo 11, comma 6, del TUSP.

Ruolo dei Comuni, motivazione rafforzata e controlli

Per gli enti locali la deliberazione comporta un forte richiamo alla responsabilità amministrativa.

Ogni scelta in materia di compensi:

  • deve essere puntualmente motivata;
  • deve risultare coerente con i piani di razionalizzazione delle partecipazioni previsti dall’articolo 20 del TUSP;
  • è soggetta al controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

La Corte sottolinea che i compensi degli amministratori non sono solo un costo, ma un indicatore della qualità della governance delle società pubbliche.

Segnale al legislatore (e ai territori)

La deliberazione ribadisce inoltre l’urgenza dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 11, comma 6, del TUSP, più volte sollecitato anche dalla Corte costituzionale, per superare definitivamente un regime dichiaratamente transitorio.

Nel frattempo, però, Comuni e Regioni dispongono ora di un quadro interpretativo uniforme, utile per evitare contenziosi e paralisi decisionali.

 

Perché la deliberazione è rilevante per le città

Per le città che gestiscono:

  • servizi idrici;
  • trasporto pubblico;
  • energia;
  • rifiuti;
  • patrimonio immobiliare,

la possibilità di attrarre professionalità adeguate senza violare i vincoli di finanza pubblica è una leva decisiva per la qualità dei servizi.

La pronuncia della Corte dei conti prova a bilanciare rigore e funzionalità, contenimento della spesa e capacità amministrativa.