Legittimo usare i dati del cronotachigrafo per sanzionare l’eccesso di velocità

Legittimo usare i dati del cronotachigrafo per sanzionare l’eccesso di velocità

La Corte di Cassazione (Sez. II Civile, ord. n. 19147/2026) ha stabilito che l’art. 142 del Codice della Strada è pienamente compatibile con il diritto UE: i dati del cronotachigrafo possono essere utilizzati per accertare il superamento dei limiti di velocità dei mezzi pesanti. Respinti i primi due motivi della società ricorrente, accolto il terzo. Il caso torna al Tribunale di Alessandria.

Verbale per eccesso di velocità rilevato tramite cronotachigrafo

La vicenda nasce dal verbale n. 63269 elevato dalla Polizia municipale di Alessandria il 18 marzo 2022 nei confronti di un autoarticolato che viaggiava a 96 km/h, superando il limite di taratura del limitatore fissato a 90 km/h.

La società proprietaria del mezzo aveva contestato la sanzione sostenendo:

  • l’uso improprio dei dati del tachigrafo;
  • il contrasto tra normativa italiana e diritto UE;
  • la violazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 6394/2021;
  • l’errata applicazione dell’art. 142, comma 11, CdS.

Il Giudice di Pace aveva respinto il ricorso, mentre il Tribunale di Alessandria lo aveva accolto. Da qui il ricorso del Comune in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte respinge i primi due motivi del Comune (ultrapetizione e giudicato interno), ma accoglie il terzo, entrando nel merito della questione centrale:

i dati del cronotachigrafo possono essere utilizzati per accertare l’eccesso di velocità?

La risposta è sì.

Secondo la Corte:

  • il Regolamento (UE) 165/2014 non vieta l’uso dei dati del tachigrafo per verificare la velocità;
  • la direttiva 2006/22/CE non contiene alcuna limitazione in tal senso;
  • l’art. 142 CdS è pienamente compatibile con il diritto UE;
  • l’utilizzo del tachigrafo contribuisce alla sicurezza stradale e alla tutela dei conducenti, coerentemente con gli obiettivi europei.

La Cassazione sottolinea inoltre che la procedura di infrazione UE n. 2020/4051, avviata contro l’Italia proprio sul tema tachigrafi, è stata archiviata nel dicembre 2023, confermando la correttezza dell’impianto normativo nazionale.

Perché la decisione è rilevante

La pronuncia chiarisce definitivamente che:

  • il cronotachigrafo è fonte di prova valida per accertare l’eccesso di velocità;
  • non esiste alcun contrasto tra Codice della Strada e normativa UE;
  • gli enti accertatori possono utilizzare i dati registrati dal dispositivo senza violare il diritto europeo.

Si tratta di un orientamento che rafforza l’attività di controllo su mezzi pesanti e veicoli soggetti a limitatore, con ricadute operative per Polizie locali e imprese di trasporto.

Esito del giudizio

La Corte:

  • accoglie il terzo motivo del Comune di Alessandria;
  • rigetta i primi due;
  • cassa la sentenza del Tribunale;
  • rinvia allo stesso Tribunale, in diversa composizione, per una nuova decisione nel merito e per le spese.

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