Enforcement Legal Autovelox, nuovo decreto sull'omologazione: cosa cambia per i Comuni Laura Biarella 12 June 2026 Cds Italia News&Trend Safety & Security Autovelox, il 9 giugno 2026 i Ministro ha firmato il provvedimento attuativo dell’art. 45 del Codice della Strada. Nuovi requisiti tecnici uniformi, procedure di taratura iniziale e periodica, regime transitorio per migliaia di dispositivi già installati. Il 9 giugno 2026 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto che, in attuazione dell’articolo 45, comma 6, e dell’articolo 142, comma 6, Codice della Strada, definisce caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione del prototipo, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Il provvedimento, composto da un articolato di 7 articoli e due allegati tecnici, è atteso in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il giorno successivo. Analizziamo nel dettaglio la genesi normativa, il contenuto tecnico e le ricadute operative per Comuni e Polizia Locale. Due anni di lavoro tecnico e il censimento ANCI Il decreto origina da un’esigenza segnalata da tempo dagli operatori del settore: l’assenza di un quadro regolatorio omogeneo aveva generato negli anni situazioni di incertezza sulla regolarità del regime approvativo dei singoli dispositivi. Le ricadute si sono registrate sul contenzioso relativo alle sanzioni. Il percorso che ha portato al testo definitivo è stato articolato. Nel settembre 2024 il Capo di Gabinetto del MIT ha istituito un tavolo tecnico con il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’ANCI. L’obiettivo era affrontare le tematiche di omologazione e approvazione di tutti i dispositivi strumentali per l’accertamento da remoto delle infrazioni. Passaggio cruciale è stato il censimento nazionale dei dispositivi in uso. Nella primavera del 2025 il Ministero ha chiesto ad ANCI di fornire, su scala nazionale, regionale e locale, un quadro quantitativo e qualitativo univoco degli apparecchi installati dagli enti proprietari delle strade. Questa ricognizione è stata ritenuta un presupposto indispensabile per il riordino della materia. L’Associazione dei Comuni ha riscontrato la richiesta il 29 aprile 2025, fornendo i dati raccolti. Procedura TRIS Sul piano procedurale lo schema di decreto è stato sottoposto alla procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535, che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione Europea i progetti di regolamentazione tecnica. Dopo una prima notifica ritirata nel marzo 2025 per consentire accertamenti tecnici preliminari, il testo è stato ritrasmesso il 30 gennaio 2026 e formalmente notificato alla Commissione il 3 febbraio 2026 (notifica n. 2026/0053/IT). Decorso il periodo di tre mesi senza osservazioni da parte degli Stati membri, l’iter si è concluso col parere favorevole n. 08/2026 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, espresso il 20 maggio 2026, che ha validato i requisiti tecnici escludendo dalla propria valutazione il contenuto dell’Allegato B. LEGGI ANCHE Autovelox, firmato il nuovo decreto: regole uniche per omologazione, controlli e taratura La struttura del decreto: omologazione, taratura, verifiche Il provvedimento si articola attorno a tre concetti cardine, definiti con precisione nell’Allegato A. L’omologazione del prototipo è la procedura attraverso cui il MIT accerta, su base documentale, la conformità di un dispositivo o sistema ai requisiti del decreto. Si conclude con un decreto dirigenziale che abilita all’uso, su tutto il territorio nazionale, di tutti gli esemplari conformi al prototipo depositato. È importante sottolineare che l’omologazione riguarda il prototipo nella sua configurazione invariante: sono esclusi gli adattamenti per l’installazione su strada (staffe, pali, portali). La taratura iniziale deve essere eseguita su ogni singolo esemplare prima della messa in esercizio, da un Laboratorio Accreditato di Taratura (LAT) che emette apposito certificato. La taratura periodica, con cadenza almeno annuale, verifica che il dispositivo mantenga nel tempo le prestazioni richieste. Il decreto introduce qui una delle novità più rilevanti dal punto di vista operativo. Le soglie di errore: più severe in omologazione, più permissive nell’uso quotidiano Il decreto fissa per la prima volta in modo tabellare i margini di errore ammessi, distinguendo tre momenti diversi della vita del dispositivo. In fase di: omologazione del prototipo, per la velocità istantanea fino a 100 km/h l’errore massimo ammesso per la singola misura è di 3,00 km/h (3,00% oltre i 100 km/h), che scende a 1,0 km/h (1,0%) se si considera la media delle misure; taratura iniziale dell’esemplare, i valori restano identici a quelli dell’omologazione: 3,00 km/h fino a 100 km/h e 3,00% oltre tale soglia; taratura periodica, invece, le soglie si allargano: l’errore massimo ammesso per singola misura sale a 4,00 km/h (4,00% oltre i 100 km/h), e a 1,5 km/h (1,5%) per la media delle misure. Questa differenziazione tiene conto del naturale deterioramento delle prestazioni nel tempo, ma impone comunque un controllo annuale stringente: se la scadenza non viene rispettata, il dispositivo va posto fuori servizio fino a nuova taratura positiva, e se sono trascorsi più di tre anni dall’ultima taratura valida occorre ripartire da zero con una nuova taratura iniziale. Per i sistemi di velocità media, oltre alla taratura della velocità in sé, è prevista una taratura separata della lunghezza della base estesa (con incertezza massima dello 0,3%) e, per il metodo indiretto, una taratura dello sfasamento temporale tra le due postazioni, misurata con cadenza non superiore ai 5 minuti su un periodo di almeno due giorni. Verifiche di funzionalità, numeri alla mano Il decreto non si limita alla precisione della misura di velocità, bensì impone verifiche approfondite sulla capacità del dispositivo di acquisire correttamente immagini, classificare i veicoli e leggere le targhe. Per i dispositivi di velocità istantanea in fase di omologazione è richiesta una sperimentazione su almeno 10.000 transiti casuali per i dispositivi automatici (5.000 per quelli manuali), distribuiti su almeno 24 ore con diverse condizioni di illuminazione. Tra questi transiti devono figurare almeno 50 autobus, 250 mezzi pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati) e 100 motoveicoli. L’esito è positivo se il dispositivo rileva almeno il 90% dei veicoli in transito, attribuisce correttamente la velocità al 95% dei rilevati, acquisisce correttamente le immagini nel 95% dei casi, classifica correttamente almeno il 90% dei veicoli e legge correttamente le targhe nel 95% dei casi. In fase iniziale (alla prima installazione), questi numeri si riducono a 300 transiti per dispositivi automatici e 150 per manuali, mantenendo le stesse soglie percentuali di successo. In fase periodica, il campione minimo è di 100 transiti (50 per i manuali). Per i sistemi Tutor (velocità media) la sperimentazione per l’omologazione prevede una raccolta dati di un milione di transiti complessivi su un periodo di almeno sei mesi. Questa è articolata in quattro prove distinte per ciascuna postazione: acquisizione immagini, classificazione veicoli, lettura targhe. Si aggiunge una prova di accoppiamento tra le due postazioni su un campione di almeno 5.000 veicoli, con sessioni che coprono condizioni notturne, diurne, di alba, tramonto e con pioggia o nebbia. La soglia di successo per l’accoppiamento corretto delle immagini tra start e stop è fissata al 95%. Vincolo dei 500 metri per i sistemi Tutor Una conferma importante per i sistemi di velocità media riguarda la lunghezza minima della tratta di rilevamento. Il decreto ribadisce, richiamando esplicitamente il decreto interministeriale n. 105 del 2024, che il sistema non può essere installato su una tratta inferiore a 500 metri, indipendentemente dalla lunghezza minima dichiarata dal produttore in fase di omologazione. Dispositivi già in funzione Tra i temi più sentiti dagli enti locali vi è quello dei dispositivi già installati e operativi. Il decreto affronta la questione attraverso l’Allegato B, che elenca i decreti di approvazione dei prototipi rilasciati ai sensi del D.M. n. 282/2017 ritenuti conformi ai requisiti del Capo 1 del nuovo Allegato A. Tra i prototipi elencati figurano modelli molto diffusi sul territorio, tra cui Autovelox 106 e 106SE Radar, T-Exspeed (nelle versioni base e V.2.0), Truvelo TruCam (standard e HD), Telelaser TruSpeed, Velomatic 512D, EnVES EVO MVD (versioni 1605 e 2005), Tutor 3.0, Celeritas (nelle diverse versioni MVD ed EVO), VRS-EVO-T12-5-R, Velocar Red&Speed (versioni EVO-R ed EVO M), Vergilius Plus, TCS – Traffic Control System, K53800_Speed e Autosc@n Speed. Regime transitorio e Allegato B Per i dispositivi già in funzione le conseguenze pratiche sono le seguenti: Omologazione automatica. I dispositivi o sistemi conformi ai prototipi elencati in Allegato B si intendono automaticamente omologati ai fini del nuovo decreto, senza necessità di attivare un nuovo procedimento amministrativo. Aggiornamento della targhetta. Entro la prima taratura utile successiva all’entrata in vigore, sulla targhetta identificativa del dispositivo dovranno essere riportati gli estremi del nuovo decreto, in aggiunta a quelli già presenti. Decorrenza delle nuove regole su taratura e verifiche periodiche. Le disposizioni del Capo 2 dell’Allegato A relative a taratura periodica e verifiche di funzionalità periodiche si applicano a partire dalla scadenza del certificato di taratura attualmente posseduto da ciascun dispositivo, calcolata a decorrere dall’entrata in vigore del decreto. Certificato di conformità. Per i dispositivi già in uso elencati in Allegato B, il certificato di conformità, che attesta la corrispondenza dell’esemplare al prototipo depositato, dovrà essere rilasciato dal titolare dell’omologazione in occasione della prima taratura periodica successiva all’entrata in vigore del decreto. Per i dispositivi non ancora in uso. Le disposizioni su taratura iniziale e verifiche di funzionalità iniziali, contenute nel Capo 2 dell’Allegato A, si applicano sin da subito, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto. Procedure per i titolari di omologazioni “datate” Il decreto disciplina anche la posizione dei titolari di approvazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 282/2017, prevedendo due strade alternative. Chi è già in possesso di documentazione idonea a dimostrare il rispetto dei requisiti di taratura e dei test di laboratorio previsti dal Capo 1 dell’Allegato A può presentare istanza di omologazione secondo il nuovo decreto. Il MIT è tenuto a rispondere entro 60 giorni, adottando in caso di esito positivo il relativo decreto di omologazione. In alternativa, è possibile richiedere l’omologazione integrando la documentazione già presentata in occasione della precedente approvazione, secondo quanto previsto dai Capi 1 e 3 dell’Allegato A, con l’unica eccezione della sperimentazione prevista per i sistemi di misurazione della velocità media (che quindi non andrebbe ripetuta). Le richieste di approvazione già presentate ai sensi del D.M. 282/2017 e non ancora concluse vengono convertite d’ufficio in istanze di omologazione secondo il nuovo regime. Analogamente, le richieste di estensione relative ai prototipi dell’Allegato B, presentate prima della pubblicazione del decreto e non ancora definite, sono considerate istanze di estensione di omologazione. Un punto rilevante: dall’entrata in vigore del decreto non potranno più essere presentate nuove richieste di approvazione secondo il vecchio sistema, l’unica strada possibile diventa l’omologazione secondo le nuove regole. Abrogazione del D.M. n. 282/2017 e timeline di transizione L’articolo 7 del decreto abroga il D.M. 13 giugno 2017, n. 282 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017), con due eccezioni: il Capo 7 dell’Allegato al vecchio decreto resta in vigore; le disposizioni relative alle tarature periodiche del vecchio regime restano valide, ma per un solo anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto, dopo il quale cessano definitivamente. Ciò significa che gli enti hanno una finestra di 12 mesi per adeguare progressivamente i propri dispositivi al nuovo regime di taratura periodica, evitando un “salto” improvviso che avrebbe potuto creare difficoltà operative diffuse. Controlli di conformità sulla produzione, ruolo degli organismi accreditati Un aspetto meno visibile ma rilevante per la qualità complessiva del sistema riguarda i controlli di conformità sulla produzione in serie, disciplinati dall’articolo 5. Tali controlli saranno effettuati da organismi accreditati e autorizzati dal MIT con un successivo decreto della Direzione Generale competente. Le verifiche sul prodotto rispetto al tipo omologato dovranno essere condotte ogni tre anni se il produttore possiede la certificazione ISO 9001. Oppure annualmente in caso contrario, su un campione di almeno il 5% dei dispositivi prodotti nell’ultimo anno solare (e comunque non meno di due esemplari), con spese a carico del produttore. Per le nuove richieste di omologazione il possesso della certificazione ISO 9001 diventa obbligatorio per l’idoneità alla produzione in serie. Per i dispositivi già in uso tale idoneità è sostituita dalla conformità al prototipo, dal certificato di taratura in corso di validità e dalle verifiche di funzionalità. Tutele procedurali: verbali, fuori servizio e divieto di uso delle verifiche per sanzionare Il decreto rafforza la tracciabilità delle operazioni attraverso alcuni meccanismi di garanzia. Le verifiche di funzionalità iniziali e periodiche devono essere documentate tramite verbale redatto dall’utilizzatore ai sensi dell’art. 2700 del Codice Civile (norma sugli atti pubblici), contenente almeno: tipo di verifica, dati identificativi del dispositivo (nome, matricola, estremi del decreto di omologazione, estremi del certificato di taratura), dati della verifica e del verificatore, dati dei rilevamenti. I dispositivi devono essere posti fuori servizio in caso di manomissione dei sigilli (sia del LAT che del produttore), danno o guasto, oppure in via cautelativa se produttore o utilizzatore ritengono il dispositivo non più idoneo. Al ripristino, è il produttore (o soggetto abilitato) a segnalare se sia necessaria una nuova taratura. Resta inoltre confermato, punto su cui il Ministero ha insistito particolarmente in chiave di tutela del cittadino, che i risultati delle verifiche di funzionalità non possono in alcun caso essere utilizzati per l’applicazione di sanzioni per violazione delle norme di comportamento. Si tratta di un principio già presente nella prassi, che il decreto ribadisce sia per la fase di omologazione che per le verifiche iniziali e periodiche. Cosa devono fare ora i Comuni, checklist operativa Alla luce del nuovo quadro normativo, gli enti locali titolari di dispositivi di rilevamento della velocità dovrebbero: Verificare se i propri dispositivi corrispondono a uno dei prototipi elencati nell’Allegato B, per beneficiare dell’omologazione automatica senza ulteriori adempimenti immediati. Monitorare le scadenze dei certificati di taratura in corso: da quella data decorreranno le nuove regole su cadenza e modalità delle verifiche periodiche. Predisporre l’aggiornamento delle targhette identificative dei dispositivi in occasione della prima taratura utile, includendo gli estremi del nuovo decreto. Assicurarsi che la Polizia Locale sia formata sulla nuova modulistica per i verbali di verifica di funzionalità, che dovranno avere valore di atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c. Per i sistemi Tutor o altri sistemi di velocità media eventualmente in dotazione (anche tramite società partecipate o concessionari), verificare la conformità della lunghezza della tratta al vincolo dei 500 metri previsto dal D.I. 105/2024 e confermato dal nuovo decreto. Pianificare, entro l’anno di “tolleranza” previsto dall’abrogazione del D.M. n. 282/2017, il completamento dell’adeguamento dei dispositivi non rientranti nell’Allegato B o privi di copertura transitoria. Un quadro più solido in attesa dei decreti attuativi Il decreto rappresenta il tentativo di chiudere una stagione di incertezza normativa che ha alimentato un contenzioso significativo sulla validità degli accertamenti effettuati con dispositivi di rilevamento della velocità. La definizione di soglie di errore differenziate per fase (omologazione, taratura iniziale, taratura periodica), l’introduzione di verifiche di funzionalità documentate e tracciabili, e il riconoscimento automatico di un ampio numero di prototipi già in uso attraverso l’Allegato B sembrano andare nella direzione di un compromesso tra esigenze di rigore tecnico e continuità operativa per gli enti locali. Resta da completare il quadro coi decreti attuativi relativi agli organismi accreditati per i controlli di conformità sulla produzione. La relativa individuazione condizionerà l’effettiva entrata in funzione del sistema di vigilanza previsto dall’articolo 5. Si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, da cui decorrerà il termine di entrata in vigore.