Legge "Ferragni" in Gazzetta Ufficiale, trasparenza obbligatoria sui proventi dei prodotti solidali

Legge “Ferragni” in Gazzetta Ufficiale, trasparenza obbligatoria sui proventi dei prodotti solidali

Legge cd. “Ferragni” (19 giugno 2026, n. 120) introduce obblighi stringenti per aziende e professionisti che vendono prodotti i cui proventi sono parzialmente destinati a enti no-profit, ONLUS o organizzazioni analoghe. Cosa deve essere comunicato ai consumatori, le sanzioni previste (fino a 50.000 euro), e come l’AGCM vigila sull’applicazione della norma.

Cos’è la legge n. 120/2026 e a chi si applica

Dal 21 luglio 2026, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio, sarà in vigore la Legge n. 120/2026, che disciplina la trasparenza nella vendita di prodotti i cui proventi sono parzialmente devoluti a enti benefici.

La Legge in questione è stata soprannominata “Legge Ferragni” originando quale risposta al caso mediatico che ha coinvolto l’influencer Chiara Ferragni nel 2023.

Il caso, diventato simbolo del “solidarity washing”, ha spinto il legislatore a introdurre regole più stringenti per evitare che aziende e influencer possano sfruttare la solidarietà a fini commerciali senza reali benefici per la collettività.

Da qui, il nome “Legge Ferragni”, anche se il testo normativo non la citta esplicitamente.

La normativa si applica a:

  • Produttori e professionisti (inclusi venditori e promoter) che commercializzano prodotti con destinazione solidale dei proventi.
  • Soggetti beneficiari: ONLUS, enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), organizzazioni religiose con intese con lo Stato, e enti esteri con finalità analoghe.

Esclusi: Gli enti non commerciali non partecipati da produttori o professionisti, che restano regolati dal Codice del Terzo Settore (art. 7).

Obblighi di informazione, cosa deve sapere il consumatore

La legge impone ai produttori e professionisti di fornire informazioni chiare e accessibili ai consumatori, prima dell’acquisto, su:

  1. Destinatario dei proventi: Il nome dell’ente o organizzazione che riceve una parte dei ricavi (es. ONLUS, associazione, fondazione).
  2. Finalità dell’uso dei fondi: A cosa saranno destinati i proventi (es. ricerca scientifica, aiuto ai bisognosi, progetti ambientali).
  3. Quota percentuale o importo fisso: La percentuale del prezzo di vendita o l’importo fisso devolute per ogni unità di prodotto venduta (es. “5% del prezzo” o “1 euro per confezione”).

Dove devono essere riportate queste informazioni?

  • Sulla confezione del prodotto (etichetta cartacea o adesiva).
  • Nei materiali promozionali (volantini, siti web, social media).
  • Nelle comunicazioni commerciali (pubblicità tradizionale, influencer marketing, email marketing).

L’omissione o la comunicazione non chiara di queste informazioni è sanzionata.

Comunicazioni all’AGCM, deadline e adempimenti

I produttori e professionisti devono comunicare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM):

  • 15 giorni prima della vendita: dati sul destinatario dei proventi e sulle finalità, termine entro cui avverrà il versamento all’ente beneficiario.
  • Entro 3 mesi dalla scadenza del termine di versamento: prova dell’avvenuto pagamento all’ente destinatario.

Esempio pratico: Se un’azienda lancia un prodotto con il 10% dei proventi devolute a una ONLUS, deve:

  • Informare l’AGCM 15 giorni prima della commercializzazione.
  • Versare i fondi entro il termine dichiarato (es. 6 mesi dalla vendita).
  • Comunicare all’AGCM l’avvenuto versamento entro 3 mesi dalla scadenza.

Sanzioni e controlli, cosa rischiano le aziende

L’AGCM è l’autorità preposta al controllo e può irrogare sanzioni amministrative in caso di violazione:

  • Da 5.000 a 50.000 euro per: omessa o incompleta informazione ai consumatori (art. 2); omessa comunicazione all’AGCM (art. 3).
  • Ulteriori sanzioni fino a 50.000 euro in caso di inottemperanza all’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori (es. sul sito web o social media dell’azienda).

Criteri per la misura della sanzione:

  • Prezzo di listino del prodotto.
  • Numero di unità vendute.

Destinazione dei proventi delle sanzioni: Il 50% degli incassi sarà destinato a iniziative solidaristiche gestite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con altri ministeri (Imprese, Economia, Istruzione, Università).

Perché questa legge è importante per i consumatori?

La Legge n. 120/2026 origina per:

  • Aumentare la trasparenza nei confronti dei consumatori, spesso all’oscuro di quanta parte del prezzo sia effettivamente devolute a causa solidale.
  • Contrastare il “greenwashing” e il “solidarity washing”: Pratiche commerciali che sfruttano l’immagine solidale senza reali benefici per la collettività.
  • Tutelare gli enti beneficiari, garantendo che i fondi promessi arrivino effettivamente a destinazione.

Impatto locale, cosa cambia per le città italiane

La legge avrà ricadute dirette anche a livello territoriale, soprattutto per:

  • Negozi e supermercati che vendono prodotti solidali (es. coop, catene di bio, farmacie).
  • Associazioni e ONLUS locali che collaborano con aziende per raccogliere fondi.
  • Influencer e creator che promuovono prodotti con finalità benefiche (obbligo di divulgare chiaramente la quota devolute).

Esempi concreti:

  • un ristorante che devolve il 2% del ricavato a una mensa per i senza tetto dovrà indicarlo in menu e online.
  • un e-commerce che vende magliette con il 10% a una ONLUS dovrà riportarlo sulla scheda prodotto e sui social.
  • un influencer che promuove un cosmetico “solidale” dovrà specificare in ogni post la percentuale devolute.

FAQ

1. La legge si applica anche ai prodotti venduti online? , l’obbligo di informazione vale per tutti i canali di vendita, compresi e-commerce, marketplace (Amazon, eBay) e social commerce.

2. Cosa succede se un’azienda non rispetta la legge? L’AGCM può sanzionarla (fino a 50.000 euro) e obbligarla a pubblicare il provvedimento sul proprio sito e social.

3. Gli enti del Terzo Settore devono fare qualcosa? No, la legge non impone nuovi adempimenti agli enti beneficiari, che restano regolati dal d.lgs. n. 117/2017.

4. La legge si applica ai prodotti già in vendita prima del 6 luglio 2026? No, non retroattiva: vale solo per promozioni avviate dopo l’entrata in vigore (art. 5).

Trasparenza come strumento di fiducia

La Legge n. 120/2026 rappresenta un passo avanti nella tutela dei consumatori e nella lotta alle pratiche commerciali opache. Per le aziende, è un’opportunità per costruire fiducia attraverso la chiarezza; per i cittadini, uno strumento per fare scelte consapevoli.