Legal XPRO La circolare ministeriale 26854: chiarezza è fatta. Si può guidare un veicolo sequestrato perché senza assicurazione? Maurizio Carv... 26 October 2026 Tutta la vicenda traeva origine l’8 febbraio del 2024. Quel giorno il Ministero dell’Interno emanò la circolare 4054 sulle modifiche normative apportate dal d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184 alla disciplina sull'assicurazione dei veicoli Italia Lo scorso 24 settembre, a firma del direttore centrale Renato Cortese, il Ministero dell’Interno ha diramato la circolare 26854, attesa dagli operatori di polizia stradale che applicano l’art. 193 cds. L’atto emesso dalla Direzione Centrale della Polizia stradale, ferroviaria e dei reparti speciali della Polizia di stato pone una parola definitiva sull’annosa questione relativa alla possibilità di guidare un veicolo sottoposto alla misura cautelare del sequestro amministrativo a seguito della contestazione della violazione dell’articolo 193 del codice della strada, quello inerente alla mancata copertura assicurativa. La discussa nota 21 Tutta la vicenda traeva origine l’8 febbraio del 2024. Quel giorno il Ministero dell’Interno emanò la circolare 4054 sulle modifiche normative apportate dal d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184 alla disciplina sull’assicurazione dei veicoli. Di questa circolare di particolare rilievo era il contenuto della nota 21 che testualmente recitava: “Di conseguenza appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall’organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi”. Tale nota muoveva dal contenuto dell’articolo 122 del Codice delle assicurazioni private. In particolare dal comma 1 di questo articolo che tutt’ora statuisce la deroga dall’obbligo assicurativo anche per quei veicoli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente. E la misura cautelare del sequestro amministrativo era ed è ancora, indiscutibilmente, un provvedimento dell’autorità. Fu, quindi, svincolata la possibilità della conduzione del veicolo fino al luogo di custodia, con la precisazione, però, che, qualora durante il tragitto il veicolo sequestrato fosse stato coinvolto in un sinistro, gli eventuali danni sarebbero stati coperti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Una rivoluzione copernicana Una nota, vero, ma da contenuto esplosivo. Il Ministero, l’organo più titolato a esprimersi in materia di circolazione stradale, autorizzava la conduzione di un veicolo sequestrato al luogo di custodia indicato. Indiscutibilmente, una rivoluzione per gli operatori di polizia stradale. Fino alla circolare dell’8 febbraio e alla nota 21, gli operatori di polizia stradale sul posto, anche quelli meno esperti, avevano un’incrollabile certezza. Sapevano bene che un veicolo sottoposto alla misura cautelare del sequestro amministrativo doveva raggiungere il luogo di custodia solo con un apposito mezzo idoneo. Tale obbligo traeva forza da oggettive ragioni risarcitorie. Chi avrebbe pagato gli eventuali danni materiali vista la mancanza di copertura assicurativa? Dunque, un’unica possibilità: utilizzo di veicolo idoneo al trasporto di altri veicoli. Il ricorso alla circolare La nota 21 non produsse dibattito solo tra gli operatori di polizia stradale. Analogamente si mostrarono molto interessati coloro che per lavoro si occupavano di soccorrere i veicoli, anche quelli oggetto di sequestro cautelativo. Alcuni di loro presentarono due distinti ricorsi, impugnando dinanzi al Tar del Lazio la circolare ministeriale dell’8 febbraio 2024. A loro avviso l’atto ministeriale era illegittimo nella parte in cui consentiva al trasgressore alla guida del veicolo sequestrato, perché privo di copertura assicurativa, di proseguire la circolazione su strada conducendo il veicolo fino al luogo scelto per la custodia. Tale impugnazione produsse un primo, importante provvedimento. Il Tribunale amministrativo, in attesa di esprimersi, dispose con ordinanza cautelare (la 01914/2024) la sospensione della circolare dell’8 febbraio ma solo per la parte relativa alla famigerata nota 21. Sulla base del provvedimento del TAR, il Ministero dell’Interno emanava una nuova circolare con la quale, in attesa del pronunciamento del Tribunale ammnistrativo, ripristinava l’obbligo di far trasportare il veicolo privo di assicurazione al luogo di custodia con mezzo idoneo. La decisione del TAR e del Consiglio di Stato L’atteso pronunciamento del Tribunale amministrativo del Lazio non diede ragione ai ricorrenti. Il TAR, infatti, dichiarò inammissibile il loro ricorso. Certi delle loro ragioni le parti decisero di proporre appello al Consiglio di Stato. Ma anche in questo caso l’esito non è stato quello auspicato dai ricorrenti. Lo scorso 3 agosto il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi in appello, confermando definitivamente la legittimità delle indicazioni contenute nella circolare impugnata. Inevitabile, a questo punto, sulla base dell’esito dei giudizi amministrativi, una nuova circolare del ministero dell’interno. La circolare 26854 del 24 settembre 2026, è doppiamente importante. Se da una parte revoca interamente il contenuto della circolare 16119 del 24 maggio 2024, dall’altra ripristina in toto quanto era stato disposto nel febbraio di due anni fa. Di conseguenza, “in caso di applicazione del sequestro amministrativo a seguito di accertamento della violazione dell’art. 193 cds, l’interessato può condurre il veicolo presso il luogo di custodia, senza l’obbligo di servirsi di un carro soccorso.” Le uniche accortezze richieste agli operanti riguardano la verifica della sussistenza di eventuali ostative alla guida, ad esempio provvedimenti sulla patente di guida e l’annotazione nel corpo del verbale di contestazione della violazione del percorso concordato fino al luogo di custodia.