Riforma della Polizia Locale 2026: quarant’anni di attesa, molti emendamenti e un’Aula che si avvicina

Riforma della Polizia Locale 2026: quarant’anni di attesa, molti emendamenti e un’Aula che si avvicina

Riforma Polizia Locale. Il DDL 1716 del Governo Meloni, legge delega a firma del ministro Piantedosi, ha concluso la principale fase emendativa in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Dopo le sedute dell’11 marzo, del 25 marzo, del 1° aprile e del 15 aprile 2026, il testo emendato si appresta ad approdare in Aula. Accesso a CED e SDI, bodycam obbligatorie, porto d’arma fuori servizio, valutazione disciplinare autonoma dalla condanna penale, requisiti uniformi di reclutamento. Ecco cosa c’è nel testo oggi, cosa è stato respinto, e perché una parte del comparto parla apertamente di “non riforma”.

Il punto di partenza, una legge del 1986 nell’Italia del 2026

Il 7 marzo 2026 la Polizia Locale italiana ha celebrato il 40° anniversario della legge quadro che ancora ne disciplina l’ordinamento: la legge n. 65/1986.

Originata in un’Italia senza immigrazione di massa strutturale, senza criminalità diffusa nelle aree metropolitane e senza la complessità tecnologica della sicurezza urbana contemporanea, quella norma ha retto lustri di servizio sul campo, diventando però sempre più inadeguata rispetto alle challenge reali che migliaia di agenti affrontano ogni giorno.

La necessità di una riforma organica della Polizia Locale è un tematica ricorrente nelle agende parlamentari da almeno tre legislature.

Nella XVIII legislatura furono avviate proposte simili, interrotte dallo scioglimento anticipato delle Camere.

Nella XIX legislatura in corso, il Governo Meloni ha optato per procedere con uno strumento specifico: la legge delega.

Cos’è il DDL 1716 e perché è una legge delega, non una riforma diretta

Il Disegno di Legge C. 1716 è stato presentato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il 16 febbraio 2024.

È rubricato “Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale” e costituisce il perno del processo riformatore in corso alla Camera dei Deputati.

Fondamentale è comprendere cosa significa “legge delega“: il Parlamento non riscrive direttamente le norme della Polizia Locale, bensì autorizza il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi attuativi, fissando principi e criteri direttivi entro i quali il Governo dovrà muoversi.

È, in altri termini, una cornice normativa delegante, non il testo definitivo della riforma.

Il DDL è stato abbinato a 5 ulteriori proposte di legge parlamentari:

  • C. 125 (Bordonali, Lega)
  • C. 600 (Rampelli, Fratelli d’Italia)
  • C. 875 (Deborah Bergamini, Forza Italia)
  • C. 1727 (Paolo Emilio Russo, Forza Italia)
  • C. 1862 (Caramiello, Movimento 5 Stelle)

L’esame è condotto dalla I Commissione Affari Costituzionali, con la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli nel ruolo di relatrice. Il testo base è stato adottato il 3 dicembre 2025.

La struttura originaria del DDL 1716, i 5 articoli

Nella sua configurazione originaria, il disegno di legge delega si è articolato in cinque articoli:

  • Articolo 1, la delega formale. Conferisce al Governo la delega e disciplina le modalità di esercizio: timeline di 12 mesi, iter di adozione dei decreti attuativi, eventuale previsione di decreti correttivi e integrativi.
  • Articolo 2, principi e criteri direttivi generali. Definisce le funzioni della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, fissando i confini con le funzioni delle Forze di polizia statali nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. La distinzione tra polizia locale e forze statali rimane ferma.
  • Articolo 3, criteri direttivi specifici. Il cuore operativo della delega. Disciplina la qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il ruolo e i requisiti del comandante di corpo, le forme di collaborazione con le Forze statali, l’armamento, la disciplina su porto e uso delle armi, le qualifiche e le tutele del personale.
  • Articolo 4, contenuti indefettibili dei regolamenti di servizio. Prevede gli elementi minimi che ogni ente territoriale deve includere nei propri regolamenti di servizio, inclusi dotazioni tecnologiche, organici minimi e forme di cooperazione intercomunale.
  • Articolo 5, clausola di invarianza finanziaria. Stabilisce che dall’attuazione della riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le coperture per tutele assicurative e infortunistiche fanno riferimento al Fondo istituito dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 995, L. n. 178/2020, dotazione 20 milioni annui dal 2022).

Percorso emendativo, 4 sedute decisive

11 marzo 2026: prima presentazione con oltre 180 proposte emendative

La prima seduta di esame emendativo, svoltasi l’11 marzo 2026, ha visto la presentazione di oltre centottanta proposte emendative.

Una mole che testimonia la vivacità del dibattito e le numerose istanze del comparto: dai sindacati di categoria alle associazioni professionali.

In questa seduta vengono avanzate le richieste più ambiziose, alcune delle quali resteranno accantoniate in attesa dei pareri ministeriali.

25 marzo 2026: i primi nove emendamenti approvati su funzioni e armamento

La seduta del 25 marzo 2026 ha rappresentato la prima votazione concreta sugli articoli 2 e 3.

Sul fronte dell’articolo 2, il principale emendamento approvato ha sostituito l’espressione “funzioni fondamentali della polizia locale” con “funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane”. Non si tratta di un aggiornamento meramente lessicale: il termine “funzioni fondamentali” è un concetto tecnico-giuridico del diritto delle autonomie locali che rimanda a funzioni obbligatorie attribuite per legge agli enti, con implicazioni vincolanti sul riparto di competenze. La nuova formulazione è giuridicamente più precisa e risolve potenziali tensioni con il Titolo V della Costituzione.

Sul fronte dell’articolo 3, l’emendamento 3.93, a prima firma Bordonali, con cofirme di Iezzi, Colucci, Paolo Emilio Russo, Urzì e De Corato, ha ridefinito la disciplina su addestramento, impiego e porto delle armi. La modifica più rilevante: gli agenti dotati della qualifica di agente di pubblica sicurezza potranno portare l’arma di servizio senza licenza non solo durante il servizio, ma anche fuori servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza. L’autorizzazione si estende al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilità connesse al servizio e al luogo di dimora abituale. Viene altresì regolamentata la revoca o sospensione dell’affidamento delle armi.

1° aprile 2026: 9 nuovi emendamenti tra banche dati, bodycam, reclutamento

La seduta del 1° aprile 2026 ha prodotto un pacchetto di nove ulteriori emendamenti, distribuiti tra gli articoli 3, 4 e 5.

  • Articolo 3 – Valutazione disciplinare senza condanna penale (em. 3.3): L’emendamento Bordonali 3.3 integra la disciplina relativa alla valutazione della condotta degli agenti ai fini della qualifica di agente di pubblica sicurezza. La modifica aggiunge che la valutazione negativa può essere disposta anche in assenza di condanna penale, quando la condotta risulti “lesiva dell’onore e del prestigio del Corpo o del servizio di polizia locale, ovvero socialmente pericolosa, anche in relazione al porto d’armi”.
  • Si introduce un principio preventivo: la condanna penale non è più il presupposto necessario per una valutazione disciplinare incidente sulla qualifica e sull’abilitazione al porto d’arma.
  • Articolo 3 – Accesso a CED, SDI, PRA e Motorizzazione: Uno degli emendamenti più attesi ha aperto l’accesso diretto ai principali sistemi informativi nazionali. I corpi di Polizia Locale potranno accedere al CED interforze e allo SDI (Sistema di Indagine) per le attività di polizia giudiziaria, nonché al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e alla Motorizzazione civile per la polizia stradale. È prevista anche la trasmissione e l’inserimento dei dati essenziali delle notizie di reato. L’accesso è funzionale alle competenze esercitate, con le spese tecniche e operative a carico degli enti di appartenenza.

Inoltre:

  • Nuovo articolo 3-bis sul coordinamento Stato-Regioni in materia di formazione: L’emendamento introduce un nuovo articolo 3-bis intitolato “Coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali”, che stabilisce principi generali sulla formazione e l’aggiornamento professionale del personale, salvaguardando la potestà legislativa regionale in materia di formazione e di finanziamento di convenzioni per la sicurezza integrata urbana.
  • Bodycam obbligatorie (em. identici Zaratti 4.5 e Bordonali 4.6): Due emendamenti di segno politico opposto, uno di minoranza e uno di maggioranza, sono stati adottati nella stessa formulazione e integrano l’articolo 4: le bodycam entrano tra le dotazioni minime obbligatorie dei corpi di polizia locale, insieme all’accesso alle banche dati già menzionato.
  • Collaborazione intercomunale e requisiti uniformi di reclutamento: Vengono estese le forme di collaborazione intercomunale a servizi specifici e situazioni di urgenza. Vengono introdotti requisiti minimi uniformi per i concorsi di reclutamento, ponendo fine alla disparità di standard tra enti.
  • Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale: Introdotta la clausola che garantisce la compatibilità della riforma con le prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

15 aprile 2026: ultima fase emendativa prima dell’Aula

La seduta del 15 aprile 2026 ha segnato la chiusura della fase emendativa in Commissione. Tra gli emendamenti approvati in questa seduta:

  • Em. 3.14 e 3.15 (nuova formulazione): rafforzano il ruolo della polizia locale come presidio di sicurezza urbana e di prossimità, operante in stretto coordinamento con le autorità statali.
  • Em. 3.49 (nuova formulazione): prevede l’accesso regolamentato alle banche dati di interesse per l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.
  • Em. 3.64 (nuova formulazione): stabilisce che i decreti legislativi attuativi dovranno definire standard minimi di servizio e dotazioni organiche proporzionate alle caratteristiche demografiche e territoriali degli enti.
  • Em. 3.71 (nuova formulazione): inserisce specifiche clausole sul trattamento dei dati personali raccolti tramite sistemi di videosorveglianza o altri strumenti tecnologici.

Il presidente Pagano ha confermato che il testo è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l’espressione dei pareri obbligatori prima dell’approdo in Aula.

Il testo consolidato dopo le quattro sedute, quadro d’insieme

A seguito dell’intero percorso emendativo, il testo del disegno di legge C. 1716 risulta significativamente modificato rispetto al testo base del 3 dicembre 2025.

Ecco un’istantanea:

2: l’articolo 2 ridefinisce le funzioni con formula giuridicamente più precisa sul riparto di competenze costituzionali tra Stato, Regioni ed enti locali.

3: l’articolo 3 contiene una disciplina più avanzata del porto d’arma fuori servizio; accesso diretto a CED/SDI e possibilità di alimentare gli archivi; accesso al PRA e alla Motorizzazione; valutazione disciplinare indipendente dalla condanna penale; rafforzamento del ruolo di polizia di prossimità; nuovo articolo 3-bis sul coordinamento Stato-Regioni in materia di formazione e banche dati; standard organizzativi minimi; clausole di protezione dei dati personali.

4: l’articolo 4 contempla le bodycam tra le dotazioni minime obbligatorie; collaborazione intercomunale estesa a servizi specifici e situazioni di urgenza; requisiti minimi uniformi per i concorsi di reclutamento.

5: l’articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria con salvaguardia per le Regioni a statuto speciale.

In parallelo al Senato, il DDL S. 883 Gasparri che è proposta più radicale

L’architettura della riforma non si esaurisce al binario camerale. Al Senato giace in attesa di esame il DDL S. 883, presentato il 20 settembre 2023 dal senatore Maurizio Gasparri insieme a undici cofirmatari del gruppo Forza Italia-Berlusconi-PPE.

Assegnato il 24 ottobre 2023 alla I Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato in sede redigente, il provvedimento non ha ancora iniziato il proprio esame: di fatto congelato in attesa che si chiarisca la sorte dell’iter camerale.

Il DDL Gasparri appare strutturalmente più ambizioso: propone una nuova legge quadro capace di definire ruolo e funzioni della Polizia Locale in forma organica, garantire standard uniformi su formazione, dotazioni e organizzazione, rafforzare le tutele economiche e previdenziali.

Molti dei temi già introdotti dagli emendamenti camerali sono presenti nel testo senatoriale in forma più compiuta.

Il DDL S. 883 rappresenta, in un certo senso, la massima aspirazione ordinamentale del comparto; la legge delega camerale è il percorso realizzabile entro la legislatura.

In caso di approvazione della delega alla Camera, il Senato potrà integrare il DDL S. 883 nel testo, utilizzarlo come base emendativa nella seconda lettura, oppure lasciarlo decadere.

I pro della riforma, cosa cambia davvero e perché conta

  1. L’accesso alle banche dati nazionali, cambio di paradigma operativo

Per decenni la Polizia Locale ha operato senza accesso diretto ai principali sistemi informativi dello Stato. L’apertura di CED, SDI, PRA e Motorizzazione civile trasforma il modello operativo: gli agenti potranno verificare in tempo reale precedenti penali, provvedimenti restrittivi, proprietà dei veicoli e situazioni di ricerca. È un passo che riduce la dipendenza da intermediari e accelera i tempi d’intervento, soprattutto in scenari di controllo del territorio ad alto rischio.

  1. Le bodycam come dotazione minima, tutela degli agenti e dei cittadini

L’inserimento delle bodycam tra le dotazioni minime obbligatorie dei corpi è una norma di garanzia bilaterale: tutela l’agente da contestazioni infondate e il cittadino da eventuali abusi. Dà inoltre agli enti piccoli e medi la leva normativa per richiedere il finanziamento di tali strumenti nelle contrattazioni con le amministrazioni di appartenenza.

  1. Il porto d’arma fuori servizio, sicurezza personale e deterrenza

L’estensione del porto d’arma di servizio senza licenza anche fuori dal servizio (nell’ambito territoriale dell’ente e per mobilità connessa al servizio/dimora) risponde a un’istanza di lungo corso del comparto. È una misura di sicurezza personale per agenti esposti a rischi di ritorsione, ma anche un elemento di deterrenza nel presidio informale del territorio.

  1. Requisiti uniformi di reclutamento, fine della frammentazione selettiva

L’Italia conta migliaia di corpi di Polizia Locale, dai grandi comandi metropolitani agli agenti unici nei piccoli comuni. La difformità nei requisiti di reclutamento ha prodotto disparità di qualità e di aspettative. I requisiti minimi uniformi per i concorsi sono un passo verso la costruzione di un sistema nazionale coerente.

  1. La valutazione disciplinare autonoma dalla condanna penale

Consentire la valutazione negativa della condotta, ai fini della qualifica di agente di pubblica sicurezza, anche in assenza di condanna penale è una norma che rafforza l’istituzione. Non attribuisce poteri discrezionali ai singoli comandanti, ma introduce un principio preventivo nell’interesse del corpo e della comunità servita.

  1. Il contratto distinto, una conquista sul piano economico-normativo

La riforma consolida la sezione specifica per la polizia locale nell’ambito del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali, rendendo strutturale la separazione dalle categorie impiegatizie degli enti locali. È un passo verso il riconoscimento della specificità professionale della categoria.

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I contro della riforma, criticità che il comparto non può ignorare

  1. È una legge delega, non una riforma

Il limite strutturale del C. 1716 è la sua natura: non riscrive direttamente l’ordinamento della Polizia Locale, ma delega al Governo la facoltà di farlo entro 12 mesi. Il Parlamento fissa i criteri direttivi, ma la scrittura concreta delle norme, il vero contenuto della riforma, sarà frutto dell’attività del Governo attraverso decreti legislativi. Una condivisione politica più ampia e trasparente si perde nella delega. Una parte del comparto avrebbe preferito una legge ordinaria organica, capace di riscrivere direttamente la disciplina.

  1. L’invarianza finanziaria: il freno invisibile di ogni riforma

La clausola dell’articolo 5, nessun nuovo onere per la finanza pubblica, non è un dettaglio tecnico ma il vincolo politico che ha fatto bocciare decine di emendamenti. Organici rinforzati, coperture assicurative più ampie, tutele previdenziali equiparate alle forze statali: tutto ciò che costa è stato rinviato ai decreti attuativi o semplicemente respinto. Il Fondo da 20 milioni annui disponibile è considerato da molti osservatori del tutto insufficiente rispetto alle reali esigenze del settore.

  1. L’SDI come “neverending story“: promessa già sentita

L’accesso allo SDI è stato previsto per legge più volte negli ultimi due decenni, senza mai diventare realtà operativa a causa della mancata adozione dei decreti tecnici attuativi. La critica interna al comparto è lucida: inserire per l’ennesima volta in una legge una norma già esistente, bensì sistematicamente disapplicata da chi avrebbe dovuto adottare i provvedimenti tecnici, ha il sapore di una dichiarazione di intenti più che di una garanzia. Stavolta l’auspicio è che la natura di criterio direttivo della delega obblighi il Governo a concretizzarlo coi decreti attuativi.

  1. Il mancato riconoscimento come Forza di Polizia

Nessun emendamento ha toccato il nodo gordiano della riforma: il riconoscimento della Polizia Locale come Forza di Polizia a ordinamento locale, con eventuale inserimento nell’articolo 16 (Forze di polizia) della legge n. 121/1981. La questione è stata dichiarata off limits dal Governo, con richiamo ai vincoli costituzionali del riparto di competenze. Per molti operatori e associazioni di categoria questa omissione svuota la riforma del suo significato più profondo.

  1. Il controllo della Questura resta immutato

Malgrado il rafforzamento delle funzioni operative, il coordinamento gerarchico della Polizia Locale con l’autorità di pubblica sicurezza (il Questore) rimane intatto. La subordinazione funzionale in determinate attività non viene rimessa in discussione, lasciando invariata una delle fonti di tensione organizzativa più ricorrenti tra comandi e amministrazioni locali.

  1. Emendamenti respinti su temi strutturali

Nel corso delle sedute principali sono stati respinti o accantonati numerosi emendamenti su temi cruciali: il potenziamento degli organici; le coperture assicurative per infortuni; il bastone estensibile e la ricetrasmittente come dotazioni minime (l’assenza di quest’ultima, in particolare, lascia irrisolto il problema degli agenti che operano soli nei piccoli comuni senza collegamento radio con una centrale operativa); l’equiparazione previdenziale alle forze statali.

  1. La delega come scatola vuota: il vero banco di prova sono i decreti attuativi

La relatrice Montaruli ha dichiarato l’obiettivo di completare sia l’approvazione della delega sia l’adozione dei decreti entro la fine della legislatura corrente. È un’ambizione encomiabile, ma politicamente rischiosa: i decreti legislativi attuativi, che sono l’autentico hub della riforma, potranno essere scritti (e riscritti) dal Governo con ampia discrezionalità, purché nei limiti dei criteri direttivi. Se la legislatura si concluderà prima della loro adozione, l’intera architettura della riforma rischia di restare sulla carta.

Chi ha partecipato al dibattito, voci del comparto

L’iter della riforma si è caratterizzato per un’ampia consultazione di stakeholder istituzionali e di categoria.

Tra i soggetti auditi in Commissione: SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), DiCCAP (Dipartimento Autonomie Locali – Polizie Locali), ANVU (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia), ANCUPM (Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale), PL – Associazione Polizia d’Italia, MAPLI (Movimento Associativo Polizia Locale Italiana), FISU (Forum Italiano per la Sicurezza Urbana), UGL Autonomie, FP-CGIL, FPL-UIL, OSPOL (Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali), Assoutenti, l’Osservatorio per la Polizia Locale, la Conferenza delle Regioni e l’Unione Province d’Italia.

Le posizioni espresse sono eterogenee: c’è chi considera il d.d.l. C. 1716 un passo avanti comunque necessario, chi lo valuta insufficiente rispetto alle istanze strutturali della categoria, e chi auspica che il DDL Gasparri al Senato possa colmare le lacune nella seconda lettura.

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Una riforma “non riforma”, quella della Polizia Locale

Voto in Aula e prossimi passi

Completato il ciclo emendativo in Commissione, il testo deve ora ottenere i pareri obbligatori delle 14 Commissioni parlamentari coinvolte.

L’approdo in Aula alla Camera è atteso per la fine di aprile o inizio maggio 2026.

In seguito il testo passerà all’esame del Senato, dove il d.d.l. S. 883 Gasparri potrebbe alimentare ulteriori modifiche.

Se la legge delega sarà approvata nei tempi previsti, il Governo avrà 12 mesi per adottare i decreti legislativi attuativi, ovvero il vero contenuto normativo della riforma.

La relatrice Montaruli ha dichiarato l’obiettivo ambizioso di completare l’intero iter, delega più decreti attuativi, entro la fine della legislatura.

Passo avanti, ma la partita vera si gioca sui decreti

La riforma della Polizia Locale è entrata nella sua fase più concreta da quando, nel 1986, fu approvata la legge quadro n. 65.

40 anni dopo, il d.d.l. 1716 introduce principi fondamentali: l’accesso alle banche dati operative, le bodycam obbligatorie, il porto d’arma fuori servizio, requisiti uniformi di selezione, una disciplina disciplinare più autonoma.

Sono novità reali, non cosmesi normativa.

Eppure la natura stessa dello strumento, una legge delega, obbliga a guardare oltre l’approvazione parlamentare.

Il vero testo della riforma lo scriverà il Governo nei decreti attuativi.

È lì che si giocherà la partita sui temi respinti in Commissione: organici, previdenza, tutele assicurative, riconoscimento del ruolo.

Lì si misurerà se l’ennesima promessa sull’accesso allo SDI diventerà finalmente realtà operativa nei comandi di tutto il Paese, dai grandi capoluoghi ai piccoli comuni dove un agente opera sovente da solo, senza radio e senza supporto.

Il comparto ha tutto il diritto di essere cauto nell’entusiasmo.

Bensì anche tutto l’interesse a tenerlo ben acceso.